Ordinanza n. 100/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di trasferimento per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale, nonché successivo decreto di trasferimento e parere sanitario impugnati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 19 settembre 2025, notificato il 26 settembre 2025, con cui era stato disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, il trasferimento immediato dal Distaccamento della Polizia Stradale di una sede omissata alla Questura di altra sede omissata, per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del 13 aprile 2026, relativo al trasferimento presso una Sezione della Polizia Ferroviaria, nonché il parere del Dirigente della Direzione Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 marzo 2026. In sede cautelare ha contestato, in sostanza, la compatibilità del nuovo trasferimento con il proprio stato di salute e ha dedotto che una specifica infermità sarebbe ostativa all’assegnazione presso la sede della Polizia Ferroviaria. Il TAR ha rilevato che tale ultima censura era stata prospettata soltanto con memoria non notificata del 22 luglio 2026 e che la relativa diagnosi era stata formulata il 2 luglio 2026, quindi dopo l’adozione del decreto e del parere impugnati.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non assistito da adeguato fumus boni iuris l’atto di motivi aggiunti. Il decreto del 13 aprile 2026 ha trasferito il dipendente presso una sede molto più vicina rispetto a quella prevista dal precedente decreto. Il giudice ha ritenuto coerente il criterio sanitario adottato dall’Amministrazione, che aveva limitato le sedi compatibili a quelle capaci di assicurare la pronta accessibilità a una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata. Ha considerato rilevante che l’ospedale indicato fosse dotato dei reparti e delle unità specialistiche necessarie e che la sede, distante 75 km dalla residenza del ricorrente, fosse ben collegata e facilmente raggiungibile. La censura relativa all’infermità diagnosticata il 2 luglio 2026 è stata ritenuta, oltre che irricevibile e inammissibile perché introdotta con memoria non notificata anziché con atto processuale notificato, comunque non esaminabile nel merito, poiché riferita a una condizione successiva agli atti impugnati. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione può comunque valutare l’incidenza della nuova infermità in rapporto alle mansioni presso la Polizia Ferroviaria. La domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982
trasferimento immediato "per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale"
Costituisce la base normativa del potere esercitato dal Capo della Polizia per disporre il trasferimento del dipendente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la compatibilità sanitaria di un trasferimento di un dipendente pubblico può essere valutata in relazione alla pronta accessibilità, dalla sede di servizio, a una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata, tenendo conto anche della distanza, dei collegamenti e della concreta raggiungibilità.
- Una condizione patologica diagnosticata successivamente all’adozione dell’atto impugnato non può, di regola, fondare un vizio originario di legittimità del provvedimento; resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di valutarne l’incidenza sulle mansioni e sulla sede di servizio in un successivo procedimento.
- Nel processo amministrativo, una nuova censura introdotta esclusivamente con una memoria non notificata alle controparti, anziché con un atto processuale notificato, è irricevibile e inammissibile.
- La valutazione cautelare della legittimità dell’atto deve essere compiuta sulla base della situazione di fatto e degli elementi conoscibili dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento.
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