Sentenza n. 9340/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio denominato “Autorizzazione all’esercizio della pesca con il sistema Rapido”, contraddistinto dal n. m_inf.A2286F5.CPANZ_REG_AUTORIZZAZIONI.R.0000021.10.4.2025, sottoscritto dal Comandante T.V. (CP) Lorenzo Giovannone il 9 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato, dipendente e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione all’esercizio della pesca con l’attrezzo “rapido-sfogliare” limitata alle acque del Compartimento Marittimo di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (armatore e pescatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione rilasciata il 9 aprile 2025 dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, deducendo che essa, pur riferita a un attrezzo già compreso nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, limitasse illegittimamente l’esercizio della pesca alle sole acque del Compartimento Marittimo di Roma, mentre la licenza lo abilitava alla pesca costiera con il medesimo attrezzo nell’intero territorio nazionale. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di incompetenza, poiché la potestà di rilascio dei titoli abilitativi alla pesca spetterebbe al Ministero dell’Agricoltura. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei decreti ministeriali del 9 dicembre 1996 e del 4 agosto 2000, in quanto l’autorizzazione sarebbe stata adottata d’ufficio anziché su istanza dell’interessato. Con il terzo motivo è stata contestata la carenza di base normativa della limitazione: il divieto generale di impiego del “rapido”, previsto dall’art. 11 del d.m. 26 luglio 1995, sarebbe stato espressamente abrogato dal d.m. 26 gennaio 2012; le disposizioni del 1996 e del 2000, originariamente derogatorie rispetto a quel divieto, non potrebbero quindi sopravvivere come fondamento autonomo di una restrizione territoriale. È stata inoltre dedotta la violazione della disciplina unionale della politica comune della pesca, che subordina le misure tecniche restrittive a presupposti tecnici, pareri scientifici e piani di gestione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’autorizzazione impugnata. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che, ai sensi degli artt. 2 e seguenti del d.m. 26 luglio 1995, la competenza al rilascio dei titoli abilitativi alla pesca appartiene al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, lo stesso Ministero che aveva rilasciato la licenza di pesca del ricorrente. Il vizio di incompetenza è stato ritenuto assorbente e autonomamente sufficiente a determinare l’annullamento. Per completezza, il Collegio ha esaminato anche la questione sostanziale, richiamando precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Ha evidenziato che la disciplina degli strumenti e dei limiti alla pesca rientra nella normativa unionale direttamente applicabile, la quale collega le misure tecniche a dati tecnici e ai migliori pareri scientifici disponibili. L’art. 11, comma 16, del d.m. 26 luglio 1995, che vietava l’impiego del “rapido” tra Imperia e Molfetta, è stato espressamente abrogato dall’art. 4 del d.m. 26 gennaio 2012. Non è quindi possibile ricavare un autonomo divieto territoriale dai decreti del 9 dicembre 1996 e del 4 agosto 2000, nati come discipline derogatorie rispetto al divieto abrogato. L’amministrazione non aveva inoltre fondato il provvedimento sulla pertinente disciplina europea né dimostrato la sussistenza dei presupposti per adottare una misura restrittiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; sono state compensate nei confronti del Ministero dell’Agricoltura, non autore dell’atto.
Norme richiamate
artt. 2 e ss. d.m. 26 luglio 1995
Attribuiscono al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste la competenza al rilascio dei titoli abilitativi alla pesca.
art. 11 d.m. 26 luglio 1995
in vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L’indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l’impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato
Il sistema indicato nella licenza abilita all’impiego degli attrezzi compresi nella relativa categoria; il comma 16, che vietava l’uso del “rapido” tra Imperia e Molfetta, è stato ritenuto abrogato.
art. 11, comma 16, d.m. 26 luglio 1995
l’impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4
Prevedeva il divieto territoriale di impiego del “rapido”, ma tale disposizione è stata espressamente abrogata dal d.m. 26 gennaio 2012.
art. 4 d.m. 26 gennaio 2012
a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto [...] sono abrogati l’articolo 11 del D.M. 26 luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004
Ha abrogato espressamente l’art. 11 del d.m. 26 luglio 1995, eliminando la base normativa del divieto territoriale richiamato dall’amministrazione.
art. 7 Regolamento UE n. 1380/2013
Consente l’adozione di misure tecniche concernenti anche le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l’uso, nell’ambito della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
art. 13 Regolamento CE n. 1967/2006
Disciplina l’utilizzo degli attrezzi da pesca trainati in relazione alla distanza dalla costa e alla profondità marina, prevedendo possibili deroghe degli Stati membri.
art. 11, par. 1 e 2, Regolamento UE n. 1022/2019
sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili
Subordina i divieti e le ulteriori zone vietate alla pesca nel Mar Mediterraneo occidentale a presupposti tecnici, geografici e scientifici, nonché agli adempimenti di comunicazione alla Commissione e agli Stati interessati.
art. 74 c.p.a.
Consente il richiamo di precedenti conformi in funzione motivazionale.
Massime di principio
- La competenza al rilascio dei titoli abilitativi alla pesca spetta all’amministrazione individuata dalla disciplina di settore; un’autorizzazione limitativa adottata da un’articolazione di altra amministrazione è viziata da incompetenza e deve essere annullata.
- L’abrogazione espressa della disposizione regolamentare che fondava un divieto territoriale di impiego di un attrezzo da pesca impedisce di ricostruire lo stesso divieto mediante disposizioni che erano state emanate come deroghe parziali al divieto abrogato.
- Le misure tecniche restrittive dell’uso degli attrezzi da pesca devono trovare fondamento nella disciplina unionale direttamente applicabile e nei presupposti tecnici e scientifici da essa previsti; non possono essere giustificate mediante il semplice richiamo a disposizioni regolamentari interne abrogate o prive di autonoma capacità preclusiva.
- Quando la licenza di pesca abilita all’impiego di un determinato attrezzo senza limitazioni compartimentali, una successiva autorizzazione amministrativa non può introdurre una restrizione territoriale priva di una specifica e attuale base normativa.
- Il vizio di incompetenza, ove riguardi l’adozione dell’atto da parte dell’amministrazione priva del potere autorizzatorio, è idoneo da solo a giustificare l’annullamento del provvedimento con assorbimento degli ulteriori motivi.
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