Cassazione Penale, Ordinanza n. 13954/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia deducendo un unico motivo, centrato sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto e acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. La Corte di cassazione rileva che la censura è sostanzialmente reiterativa di doglianze già respinte in appello: il giudice di merito aveva escluso la necessità dell'incidente probatorio al momento dell'assunzione, poiché, oltre all'età avanzata del dichiarante, non emergevano compromissioni delle capacità cognitive. Inoltre, il ricorso è ritenuto generico perché non spiega quale sarebbe l'incidenza dell'eventuale espunzione di tale prova sull'esito decisorio complessivo, alla luce del restante compendio istruttorio e del criterio della prova di resistenza.
Norme richiamate
art. 512 c.p.p.
Le dichiarazioni di un soggetto non possono essere considerate inutilizzabili solo perché poi il dichiarante è deceduto; ciò che rileva è se, al momento dell'assunzione, sussistessero i presupposti per l'incidente probatorio. In assenza di elementi che facciano emergere una compromissione cognitiva, l'assunzione può ritenersi legittima.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di inutilizzabilità di una prova dichiarativa deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito che abbia già escluso l'esistenza, al momento dell'acquisizione, dei presupposti per forme particolari di assunzione della prova.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo censure già disattese dalla decisione impugnata, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi.
- Chi deduce l'illegittimità di un singolo elemento probatorio deve indicare in modo specifico quale incidenza avrebbe la sua eventuale eliminazione sul complessivo quadro probatorio, alla luce della prova di resistenza; in difetto, la censura è generica.
- L'eventuale espunzione di una prova non comporta automaticamente il travolgimento della decisione se il resto del compendio istruttorio è idoneo a sorreggerla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →