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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del decreto della Questura di Catania del 18 novembre 2025, con il quale è stata rifiutata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Giustizia amministrativa202502672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Questura di Catania del 18 novembre 2025, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il testo dell'ordinanza non riporta i motivi articolati nel ricorso, ma evidenzia che il diniego dava atto della notificazione all'interessato, in data 17 luglio 2025, del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e indicava i documenti richiesti come mancanti e da produrre, senza che tali documenti risultassero presentati.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e svolta la sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di fondatezza. In particolare, ha valorizzato la notificazione del preavviso di rigetto all'interessato e la mancata produzione dei documenti indicati come necessari. Ha quindi rigettato la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente soccombente e liquidate in euro 500 in favore delle amministrazioni costituite. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base della sommaria delibazione cautelare, il TAR ha rigettato la domanda di sospensione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990

    Il preavviso di rigetto risulta notificato all'interessato; il giudice ha considerato tale adempimento e la mancata produzione dei documenti richiesti elementi ostativi alla fondatezza del ricorso in fase cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata; il TAR ne ha disposto l'applicazione nei confronti del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere rigettata quando, alla luce della sommaria delibazione, il provvedimento impugnato risulti fondato sulla regolare notificazione del preavviso di rigetto e sulla mancata produzione dei documenti richiesti dall'amministrazione, senza emergere prima facie profili di illegittimità.
  • La notificazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, unitamente all'indicazione dei documenti mancanti, assume rilievo ai fini della valutazione cautelare della legittimità del diniego quando gli interessati non dimostrino di aver prodotto la documentazione richiesta.
  • Nel giudizio cautelare amministrativo, l'assenza di un apprezzabile fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, anche senza una distinta valutazione favorevole del periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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