Cassazione Penale, Ordinanza n. 22276/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per essersi impossessata di somme appartenenti alla persona offesa, mediante continui prelievi di contanti e assegni dai suoi conti correnti, anche intestati all'imputata. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione di legge in punto di responsabilità, ma la doglianza riproponeva sostanzialmente le stesse argomentazioni già formulate in appello e disattese dalla corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma anche tale censura era stata già esaminata e respinta in appello; la Corte di legittimità osserva che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dall'assenza di elementi positivi e dal comportamento processuale non collaborativo dell'imputata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non specifici e solo apparentemente formulati, perché consistenti nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e prive di un confronto argomentato con la decisione impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui esse richiedono elementi positivi, la cui mancanza legittima il diniego, e ha valorizzato anche la condotta processuale non collaborativa dell'imputata. L'imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta l'oscurazione dei dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 133 c.p.
La condotta processuale dell'imputato può essere valutata ai fini della commisurazione della pena e, nel caso di atteggiamento non collaborativo, può incidere sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In presenza di determinate condizioni personali della persona offesa, può disporsi l'annotazione volta a precludere la diffusione dei dati identificativi nel provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello integra un motivo solo apparente e determina l'inammissibilità.
- La mancanza di correlazione tra le ragioni addotte dal giudice di merito e quelle sviluppate nel ricorso è indice di difetto di specificità del motivo.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; in loro assenza il diniego è legittimo.
- La condotta processuale non collaborativa dell'imputato può essere valorizzata negativamente ai fini della concessione delle attenuanti generiche, nei limiti dell'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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