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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 e condannato il Ministero al pagamento complessivo di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riferita agli anni scolastici di servizio a tempo determinato, nonché la condanna al pagamento di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 11 ottobre 2024 presso il domicilio digitale dell’amministrazione. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma riconosciuta e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata secondo legge, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione dell’eventuale contributo unificato e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri conformativi ed esecutivi esercitati dal TAR.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Riconosce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, oggetto del diritto accertato dal giudicato.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    Ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva, stabilendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il decorso infruttuoso del termine consente di procedere in executivis.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza è stato utilizzato per comprovare la definitività del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione può valere come notificazione del titolo esecutivo quando la copia del provvedimento sia attestata conforme e non sia più necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e all’inerzia dell’amministrazione, legittima l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per compiere gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta deve porre in essere anche gli atti di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’assenza di fondi stanziati o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non spetta un compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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