Sentenza n. 242/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento delle note 2 agosto 2019 n. 9020 e 6 agosto 2019 n. 9097 nonché dell’ordinanza 12 agosto 2019 n. 69 tutte a firma del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Vernole; e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali del 2 e 6 agosto 2019 e ordinanza del 12 agosto 2019 recanti, rispettivamente, il divieto di svolgimento di attività occasionali di pubblico spettacolo e somministrazione di alimenti e bevande, nonché la richiesta di documentazione per l’agibilità dell’area di sosta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata nella gestione di un’area destinata ad autoparcheggio, sosta camper e attività connesse, aveva presentato una SCIA per lo svolgimento occasionale di eventi di pubblico spettacolo all’aperto, con somministrazione di alimenti e bevande. Il Comune aveva inizialmente negato lo svolgimento dell’attività rilevando, tra l’altro, la mancanza del certificato di agibilità e di documentazione relativa al palco, alla sicurezza, agli impianti, all’impatto acustico e alla somministrazione. Con successiva nota aveva richiesto la documentazione necessaria per l’agibilità anche dell’area di sosta, prospettando, in caso di inottemperanza, la dichiarazione di inagibilità e la sospensione dell’attività. Infine, con ordinanza, aveva vietato lo svolgimento degli eventi, evidenziando il permanere delle criticità relative all’agibilità, al superamento dei limiti acustici nell’area protetta e alla sicurezza della viabilità e delle vie di fuga. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 24 e 26 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 222 r.d. 1265/1934, carenza di motivazione, falsità del presupposto e sviamento, sostenendo che il Comune non aveva mai contestato prima l’assenza dell’agibilità, non aveva rilasciato copia della precedente dichiarazione di agibilità, non aveva annullato tale dichiarazione in autotutela e che la società non aveva eseguito interventi incidenti sull’agibilità dell’area. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all’annullamento ai fini di una futura azione risarcitoria, nonostante la cessazione del contratto di locazione nel 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Quanto alla nota del 6 agosto 2019, il Collegio ha rilevato che essa aveva natura meramente endoprocedimentale e interlocutoria: si limitava a richiedere la documentazione necessaria per l’agibilità dell’area di sosta e ad avviare il relativo procedimento, senza adottare una dichiarazione di inagibilità o una sospensione dell’attività. Mancava quindi una lesione concreta e attuale. Quanto alla nota del 2 agosto 2019 e all’ordinanza del 12 agosto 2019, il TAR ha osservato che gli atti erano plurimotivati, essendo fondati non soltanto sulle problematiche relative all’agibilità, ma anche sul superamento dei limiti acustici nell’area protetta e sulle criticità concernenti la sicurezza della viabilità e delle vie di fuga. La ricorrente aveva contestato esclusivamente il profilo dell’agibilità. Poiché le altre ragioni erano autonome e autosufficienti, l’eventuale accoglimento delle censure sull’agibilità non avrebbe comunque comportato l’annullamento degli atti. La contestazione parziale era pertanto priva di utilità concreta e determinava il difetto di interesse all’impugnazione. La dichiarazione di interesse ai fini risarcitori non ha superato tale carenza. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure relative all’agibilità; il giudice non ha esaminato nel merito la violazione dedotta, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 26 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell’agibilità; la questione sostanziale non è stata esaminata per difetto di interesse.
art. 222 r.d. 1265/1934
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ne ha scrutinato l’applicazione concreta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e indipendenti, l’impugnazione è priva di interesse se il ricorrente contesta soltanto una di esse, poiché l’eventuale accoglimento della censura non determinerebbe comunque la caducazione dell’atto sorretto dalle ulteriori ragioni non contestate.
- La nota con cui l’amministrazione richiede la produzione della documentazione necessaria per l’adozione di un successivo provvedimento e prospetta eventuali conseguenze in caso di inottemperanza ha natura endoprocedimentale e interlocutoria; in assenza di una concreta misura lesiva, essa non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse.
- L’interesse all’impugnazione deve essere concreto e attuale e sussiste soltanto quando l’eventuale annullamento dell’atto sia idoneo a procurare al ricorrente un’utilità effettiva. Non è sufficiente contestare un singolo presupposto dell’atto quando le altre motivazioni autonome ne assicurano comunque la conservazione.
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