Cassazione Penale, Sentenza n. 14326/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su vizio di inosservanza di norme processuali (artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. in relazione alla riforma Cartabia). Il Procuratore generale contestava che il Tribunale di Modena avesse proceduto in assenza dell'imputato pur in mancanza di prova della sua "effettiva conoscenza del processo", attesa la notifica effettuata tramite procedura di compita giacenza. Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato si fosse sottratto alla conoscenza degli atti addebitandogli una condotta di colpa (omessa attivazione per ritirare l'atto in giacenza), mentre la normativa riformata richiede invece prova della volontarietà della sottrazione o della effettiva conoscenza del processo. Inoltre, dagli atti risultava conosciuto all'imputato solo l'avviso di conclusione delle indagini, che non equivale alla conoscenza dell'accusa contenuta in un atto di citazione a giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo poiché il Tribunale aveva proceduto in assenza senza adeguata verifica della effettiva conoscenza del processo e avendo erroneamente fatto ricorso al criterio della colpa anziché a quello della volontarietà. La dichiarazione di assenza è stata così qualificata come nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., con riverbero su tutti gli atti successivi. La sentenza di condanna del 12/01/2024 è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Modena, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i casi tassativi e le condizioni in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato (notifica a mani, rinuncia espressa, giudice che ritiene provata l'effettiva conoscenza, latitanza o volontaria sottrazione). Gli elementi fattuali indicati sono meri indici e non presunzioni; il giudice deve motivare la valutazione complessiva dell'effettiva conoscenza.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Fa parte del sistema disciplinante la costituzione delle parti e la procedibilità in assenza; va letto congiuntamente agli artt. 420 e 420-bis nella verifica della posizione dell'imputato.
art. 420, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 420, comma 2-bis c.p.p.
Delinea le due fasi della verifica: prima la regolarità formale delle notifiche, poi la valutazione delle condizioni che legittimano la trattazione del giudizio in assenza (effettiva conoscenza e casi tassativi).
art. 89 d.lgs. n.150 del 2022
art. 89 d.lgs. n.150/2022
Applicazione temporale della riforma Cartabia: per le assenze dichiarate dopo l'entrata in vigore (nel caso, 12/05/2023) si applicano gli artt. 420 e ss. così emendati.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti processuali affetti da vizi sostanziali quali la dichiarazione di assenza illegittima; la Corte ha ritenuto la dichiarazione di assenza nullità assoluta e insanabile, con invalidazione degli atti successivi.
artt. 582 e 585 cod. pen.
Norme del codice penale relative ai reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; qui citate come oggetto della decisione di merito impugnata.
Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Precedente della Corte di legittimità che afferma che l'effettiva conoscenza rilevante è quella dell'accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium; l'avviso di conclusione indagini non è sufficiente per ritenere conosciuta l'accusa.
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia il giudice non può più limitarsi alla verifica formale delle notifiche: deve accertare e motivare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, senza ricorrere a presunzioni legali.
- La mera notifica tramite 'compita giacenza' e l'omessa attivazione dell'imputato per ritirare l'atto non legittimano automaticamente la dichiarazione di assenza; occorre prova della volontaria sottrazione o altri elementi che consentano di ritenere provata l'effettiva conoscenza.
- La conoscenza dell'avviso di conclusione delle indagini non equivale alla conoscenza dell'accusa contenuta in un atto di citazione a giudizio; quindi non basta per procedere in assenza dell'imputato.
- Se il giudice dichiara l'assenza senza i presupposti di legge, la dichiarazione è nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) e comporta l'invalidità degli atti successivi: la sentenza di condanna può essere annullata con rinvio.
- Gli elementi fattuali indicati dall'art. 420-bis (modalità di notifica, atti compiuti dall'imputato, nomina di difensore fiduciario) sono indici e devono essere valutati complessivamente e motivati nel provvedimento che dichiara l'assenza.
- In presenza di incertezze sulla conoscenza del processo il correttto approccio è non procedere in assenza o, se già proceduto, l'annullamento con rinvio è la conseguenza processuale corretta; al rinvio il procedimento deve celebrarsi con diversa persona fisica (diverso giudice).
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