Ordinanza n. 1233/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di sospensione ex art. 1, 5, 80, 86 e 100 T.U.L.P.S. del 17 dicembre 2025 notificato in data 22 dicembre 2025, con il quale il Questore di Roma ha disposto la chiusura per giorni 15 dell'esercizio commerciale sito in -OMISSIS-, di cui è titolare la società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare dichiarata dalla ricorrente, senza esaminare il merito del ricorso né la fondatezza dei motivi di impugnazione. Ha condannato la parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza quanto alla fase cautelare, al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di fase, liquidate in euro 500,00.
Atto impugnato: provvedimento del Questore di Roma di sospensione e chiusura dell'esercizio commerciale per 15 giorni ai sensi del T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 dicembre 2025, notificato il 22 dicembre 2025, con cui il Questore di Roma ha disposto, ai sensi degli artt. 1, 5, 80, 86 e 100 T.U.L.P.S., la chiusura del proprio esercizio commerciale per quindici giorni. Nel corso della camera di consiglio del 20 gennaio 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare. Il testo non espone gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento né le ragioni poste a fondamento della sospensione questorile.
Norme richiamate
artt. 1, 5, 80, 86 e 100 T.U.L.P.S.
Norme richiamate nel provvedimento questorile di sospensione e chiusura dell'esercizio commerciale; il testo dell'ordinanza non ne specifica l'interpretazione applicativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente e dei luoghi indicati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare dichiarata in camera di consiglio deve essere recepita dal giudice con presa d'atto e comporta la mancata decisione sulla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare, il giudice può regolare autonomamente le spese della relativa fase secondo il principio di soccombenza, ponendole a carico della parte ricorrente.
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