Tribunale, Sentenza T-488/20
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 luglio 2021 (Per estratto). — Guerlain contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-488/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO che negava la registrazione come marchio dell’Unione europea della forma tridimensionale di un rossetto ideata da Guerlain. Ha chiarito che l’aspetto estetico non coincide con una valutazione soggettiva di bellezza, ma può incidere sull’esame del carattere distintivo se rivela uno scostamento oggettivo e inusuale dalle forme normalmente reperibili sul mercato. Poiché la forma in questione risultava inusuale per un rossetto, la motivazione dell’EUIPO è stata ritenuta erronea.
Marchio tridimensionale dell’Unione europea costituito dalla forma di un rossetto: valutazione del carattere distintivo e dello scostamento dalla norma/usI del settore ai fini della registrazione.
La questione giuridica
Se la forma tridimensionale di un rossetto oblunga, conica e cilindrica sia priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare in relazione alla valutazione dello scostamento dalla norma e dagli usi del settore e al possibile rilievo dell’aspetto estetico del prodotto.
Principio di diritto
Ai fini della registrazione di un marchio tridimensionale, il fatto che un prodotto abbia un design gradevole non basta a dimostrare il carattere distintivo; tuttavia l’aspetto estetico può essere considerato, insieme agli altri elementi, per verificare se la forma si discosti dalla norma e dagli usi del settore e produca un effetto visivo oggettivo e inusuale sul pubblico di riferimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente negato tale scostamento: la forma del rossetto era inusuale nel settore e non poteva essere trattata come una mera variante delle forme abituali, sicché la decisione di diniego è stata annullata.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
Marchio tridimensionale dell’Unione europea costituito dalla forma di un rossetto
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Guerlain avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione, come marchio dell’Unione europea, di un segno tridimensionale rappresentato dalla forma di un rossetto oblunga, conica e cilindrica. Il giudizio verte sulla sussistenza del carattere distintivo della forma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Parti e oggetto del contenzioso
La ricorrente è Guerlain, società con sede a Parigi, che chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la condanna dell’EUIPO alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L’EUIPO resisteva al ricorso, chiedendone il rigetto e la condanna della ricorrente alle spese.
Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati
La base normativa espressamente rilevante è l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo agli impedimenti assoluti alla registrazione per mancanza di carattere distintivo. Il Tribunale richiama inoltre la propria e la giurisprudenza della Corte sul tema, in particolare:
- sentenza del 5 febbraio 2020, Forma di una stringa per calzature, T-573/18, punto 65;
- sentenza del 12 dicembre 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, punto 32;
- sentenza del 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia scura), T-862/19, punto 56.
Ragionamento del Tribunale sul carattere distintivo
Il Tribunale ribadisce che la qualità estetica o il design gradevole di un prodotto non implicano automaticamente che la sua forma tridimensionale sia idonea a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. La valutazione non deve trasformarsi in un giudizio soggettivo sulla bellezza o bruttezza del prodotto.
Tuttavia, l’aspetto estetico può essere preso in considerazione, tra gli altri elementi, quando il marchio richiesto coincide con l’imballaggio o il contenitore del prodotto, al fine di verificare se la forma presenti un effetto visivo oggettivo e inusuale e se si discosti dalla norma e dagli usi del settore.
Inoltre, il Tribunale precisa che la nozione di norma e usi del settore non si limita alla forma statisticamente più diffusa, ma comprende tutte le forme che il consumatore è abituato a incontrare sul mercato. Applicando questo criterio, il Tribunale osserva che la forma contestata è inusuale per un rossetto e differisce da qualsiasi altra forma presente sul mercato considerata dalla commissione di ricorso.
La commissione di ricorso si era limitata a escludere uno scostamento significativo dalla norma e dagli usi del settore, ma il Tribunale rileva che la presenza nel settore di una varietà di forme non significa che una nuova forma debba essere automaticamente percepita come una semplice variante di quelle già esistenti. Perciò il diniego era viziato da un errore di valutazione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 giugno 2020 e condanna l’EUIPO alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute da Guerlain nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Principio affermato
Ai fini dell’esame del carattere distintivo di un marchio tridimensionale, il giudizio sull’estetica non può essere soggettivo, ma può rilevare solo come indice di un effetto visivo oggettivo e inusuale che segnali uno scostamento dalla norma e dagli usi del settore; se la forma del prodotto è effettivamente inusuale rispetto alle forme abituali del mercato, l’EUIPO non può respingere la domanda limitandosi a qualificarla come mera variante di forme già note.
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