Tribunale, Sentenza T-185/19
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 14 luglio 2021. — Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Norme armonizzate – Documenti relativi a quattro norme armonizzate approvate dal CEN – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Tutela derivante dal diritto d’autore. — Causa T-185/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Public.Resource.Org e Right to Know contro il diniego della Commissione di divulgare quattro norme armonizzate CEN. Ha ritenuto corretto il richiamo all’eccezione per tutela degli interessi commerciali, anche alla luce della protezione d’autore delle norme, e ha escluso che esistesse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Ha inoltre negato che la natura di "diritto dell’Unione" delle norme o la loro supposta rilevanza ambientale imponessero l’accesso gratuito e integrale.
Accesso ai documenti: legittimo il diniego della Commissione a divulgare quattro norme armonizzate CEN, poiché la loro diffusione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali tutelati dal diritto d’autore e non sussiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel negare l’accesso a quattro norme armonizzate adottate dal CEN, abbia applicato correttamente l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 per tutela degli interessi commerciali, fondandosi anche sulla protezione derivante dal diritto d’autore; se fosse necessario o possibile riconoscere un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, in particolare per il fatto che le norme armonizzate fanno parte del diritto dell’Unione o contengono informazioni ambientali; e se la motivazione del diniego fosse sufficiente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la Commissione può rifiutare l’accesso a norme armonizzate adottate da un organismo privato di normazione quando la loro divulgazione gratuita arrechi un pregiudizio concreto ed effettivo agli interessi commerciali del titolare, anche in ragione della tutela derivante dal diritto d’autore, purché l’istituzione accerti con elementi oggettivi l’esistenza di tale tutela e del rischio di pregiudizio. Inoltre, il fatto che le norme armonizzate rientrino nel diritto dell’Unione non comporta, di per sé, un diritto a ottenerne la divulgazione integrale e gratuita, né integra automaticamente un interesse pubblico prevalente; parimenti, esse non costituiscono informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente ai sensi del regolamento n. 1367/2006. Il diniego della Commissione è quindi legittimo e sufficientemente motivato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 15, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 339 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (CE) n. 1367/2006
- Regolamento (UE) n. 1025/2012
- Convenzione di Aarhus
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche
Accesso ai documenti e norme armonizzate CEN
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da due organizzazioni senza scopo di lucro contro la decisione della Commissione che aveva negato l’accesso a quattro norme armonizzate adottate dal CEN. La controversia si colloca all’incrocio tra trasparenza amministrativa, normazione tecnica, diritto d’autore e tutela degli interessi commerciali.
Fatti e procedimento principale
Le ricorrenti avevano chiesto alla Commissione, ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e del regolamento n. 1367/2006, l’accesso a quattro norme armonizzate: EN 71-5:2015, EN 71-4:2013, EN 71-12:2013 ed EN 12472:2005+A1:2009. La Commissione aveva respinto la domanda iniziale e poi la domanda confermativa, fondando il diniego sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, cioè la tutela degli interessi commerciali di terzi.
Ricevibilità
Gli intervenienti avevano eccepito la mancanza di interesse ad agire, sostenendo che le ricorrenti avrebbero comunque potuto consultare o acquistare le norme altrove. Il Tribunale ha respinto l’eccezione: nel contenzioso sull’accesso ai documenti, il solo diniego di accesso basta a fondare l’interesse all’annullamento, e la possibilità di consultazione in biblioteche o dietro pagamento non elimina l’interesse concreto a ottenere l’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- il regolamento n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti;
- il regolamento n. 1367/2006 sulla trasparenza ambientale;
- il regolamento n. 1025/2012 sulla normazione europea;
- l’articolo 263 TFUE;
- l’articolo 296 TFUE;
- la Convenzione di Aarhus e la Convenzione di Berna.
Primo motivo: eccezione per tutela degli interessi commerciali
Le ricorrenti sostenevano che le norme armonizzate, facendo parte del diritto dell’Unione, dovessero essere liberamente accessibili e non potessero essere coperte da diritto d’autore; inoltre, negavano che la Commissione avesse dimostrato un concreto pregiudizio agli interessi commerciali del CEN.
Il Tribunale ha respinto tutte le censure. Ha anzitutto chiarito che il diritto d’autore resta in larga misura disciplinato dal diritto nazionale e che, quando un terzo invoca tale protezione in un procedimento di accesso, la Commissione deve verificare sulla base di indizi oggettivi e concordanti che la tutela esista effettivamente. Nel caso di specie, la Commissione aveva correttamente fondato la sua valutazione su elementi concreti, tra cui la posizione del CEN e il documento comune CEN-CENELEC che confermava la rivendicazione dei diritti d’autore.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la Commissione avesse legittimamente considerato le norme armonizzate sufficientemente originali da poter beneficiare della protezione autoriale, in linea con la nozione autonoma di "opera" elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione, e che la loro divulgazione gratuita avrebbe inciso concretamente sul modello economico degli organismi di normazione, basato anche sulla vendita delle norme. Ne ha dedotto che il pregiudizio agli interessi commerciali era reale e ragionevolmente prevedibile.
Natura delle norme armonizzate e sentenza James Elliott
Le ricorrenti invocavano la sentenza James Elliott Construction per sostenere che, essendo le norme armonizzate parte del diritto dell’Unione, dovessero essere accessibili gratuitamente. Il Tribunale ha respinto tale argomento: la sentenza James Elliott ha solo riconosciuto che le norme armonizzate rientrano nel diritto dell’Unione in un determinato contesto, ma non ha eliminato il regime dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento n. 1025/2012, che prevede la pubblicazione dei soli riferimenti nella Gazzetta ufficiale. Da ciò non deriva alcun diritto automatico alla divulgazione integrale e gratuita del testo delle norme.
Interesse pubblico prevalente
Sul secondo motivo, le ricorrenti sostenevano che, anche a fronte della tutela degli interessi commerciali, vi fosse un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, fondato sul principio di accessibilità della legge, sulla certezza del diritto, sul buon funzionamento del mercato interno e sulla trasparenza ambientale.
Il Tribunale ha ricordato che l’interesse pubblico prevalente deve essere dimostrato concretamente da chi lo invoca e non può essere affermato in termini generici. Nel caso di specie, le ricorrenti si erano limitate a una tesi generale sull’accesso libero al diritto dell’Unione, senza indicare elementi specifici che imponessero la divulgazione delle norme al di sopra della tutela degli interessi commerciali del CEN. Il Tribunale ha escluso che la sentenza James Elliott generasse automaticamente un interesse pubblico prevalente o un obbligo costituzionale di pubblicazione integrale.
Trasparenza ambientale e regolamento n. 1367/2006
Le ricorrenti avevano anche invocato la disciplina di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006, sostenendo che le norme armonizzate contenessero informazioni ambientali, o addirittura informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente.
Il Tribunale ha respinto tale tesi. Ha precisato che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione di Aarhus e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1367/2006 riguardano la diffusione attiva di informazioni ambientali, ma non stabiliscono di per sé un interesse pubblico prevalente. Inoltre, la presunzione rafforzata prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 si applica solo alle informazioni che riguardano emissioni nell’ambiente, cioè dati relativi a emissioni effettive o prevedibili, non a informazioni che abbiano solo un nesso remoto con tali emissioni.
Le norme armonizzate controverse, concernenti prove e metodi di sicurezza dei giocattoli e il rilascio di nichel, non contenevano informazioni sulle emissioni ambientali nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Di conseguenza, non potevano beneficiare della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal regolamento n. 1367/2006.
Motivazione della decisione
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente anche la motivazione della Commissione sul diniego di riconoscere un interesse pubblico prevalente. La decisione di conferma indicava, sia pure sinteticamente, perché gli argomenti delle ricorrenti non dimostrassero un interesse prevalente e perché la Commissione non avesse individuato elementi diversi idonei a fondare la divulgazione.
Dispositivo
Il ricorso è stato integralmente respinto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della Commissione, mentre il CEN e gli organismi nazionali di normazione intervenuti sono rimasti a carico delle proprie spese.
Principio affermato
La sentenza afferma che le norme armonizzate possono essere sottratte all’accesso pubblico quando la loro divulgazione gratuita pregiudichi concretamente gli interessi commerciali del titolare del testo, anche se la Commissione deve verificare in modo effettivo l’esistenza della tutela autoriale invocata. La sola circostanza che tali norme rientrino nel diritto dell’Unione non basta a imporne la divulgazione integrale e gratuita, né a fondare automaticamente un interesse pubblico prevalente; allo stesso modo, esse non rientrano, per il loro contenuto, nella categoria delle informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente.
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