Tribunale, Sentenza T-716/19
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021. — Interpipe Niko Tube OOO e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant PAO contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina – Riesame intermedio – Calcolo del valore normale – Spese generali, amministrative e di vendita – Vendite tra società collegate – Normali operazioni commerciali – Entità economica unica – Articolo 2, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 – Prezzo all’esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione – Metodo diverso da quello utilizzato in occasione di un’inchiesta precedente – Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 – Legittimo affidamento – Diritti della difesa. — Causa T-716/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso delle società Interpipe contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295. Ha ritenuto legittimo includere nel valore normale le spese GAV relative alle vendite infragruppo verso la società ucraina IPU e applicare un adeguamento al prezzo all’esportazione per le vendite tramite la IPE. Ha inoltre escluso la violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antidumping e dei diritti della difesa.
Dazi antidumping su tubi senza saldature: legittimità dell’inclusione di spese GAV relative a vendite infragruppo e dell’adeguamento del prezzo all’esportazione per commissioni su un canale di vendita collegato
La questione giuridica
Se, nel riesame intermedio di misure antidumping, la Commissione potesse: 1) includere nel calcolo del valore normale le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dai produttori per vendite del prodotto interessato alla società collegata IPU, poi rivenduto sul mercato interno; 2) applicare al prezzo all’esportazione un adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036, qualificando la IPE come agente che opera sulla base di commissioni; 3) considerare legittimo il cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base; 4) ritenere rispettati i diritti della difesa.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in presenza di vendite indirette all’interno di un gruppo che costituisce un’entità economica unica, la Commissione può includere nel calcolo del valore normale anche le spese GAV sostenute nella prima fase infragruppo, poiché il test di normalità commerciale e la costruzione del valore normale devono riflettere tutte le spese effettive connesse alla vendita del prodotto fino al primo acquirente indipendente. Ha inoltre ritenuto legittimo l’adeguamento del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), quando nuovi elementi dimostrano che il precedente canale collegato non opera più come dipartimento di vendita interno, ma svolge funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il cambiamento di metodo è consentito ex articolo 11, paragrafo 9, solo se il metodo precedente non era conforme all’articolo 2 o se sono mutate le circostanze; i diritti della difesa non sono violati se gli elementi decisivi sono stati comunicati e discussi nel corso del procedimento amministrativo, anche se la motivazione finale è stata completata con una lettera riservata successiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafi 2, 3 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 20 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping OMC
- Articolo 9.3 dell’accordo antidumping OMC
- Articolo 266 TFUE
Dazi antidumping su tubi senza saldature originari di Russia e Ucraina: valore normale, prezzo all’esportazione e diritti della difesa
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da due produttori/esportatori ucraini contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1295, adottato dalla Commissione in esito a un riesame intermedio parziale delle misure antidumping sui tubi senza saldature. La controversia si inserisce in una lunga vicenda amministrativa e contenziosa concernente il gruppo Interpipe e la qualificazione dei suoi canali di vendita infragruppo.
Fatti e iter amministrativo
Le ricorrenti producono ed esportano tubi senza saldature. Dopo la denuncia del 2005 e l’adozione del regolamento n. 954/2006, il Consiglio aveva fissato un dazio antidumping del 25,1% sulle importazioni delle loro merci, considerando collegate le società di vendita Sepco/poi IPE e una società ucraina di distribuzione/poi IPU.
Con la prima sentenza Interpipe del 10 marzo 2009, il Tribunale aveva annullato parzialmente il regolamento n. 954/2006 perché l’adeguamento del prezzo all’esportazione ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), risultava ingiustificato: Sepco era stata qualificata come ufficio vendita interno dell’entità economica unica. La Corte ha confermato tale sentenza nel 2012. Successivamente il Consiglio ha dato esecuzione alla sentenza e ha ricalcolato il margine di dumping senza tale adeguamento.
Nel 2018 la Commissione ha condotto un riesame in previsione della scadenza e, nel 2019, un riesame intermedio parziale limitato al dumping delle ricorrenti. In quest’ultimo procedimento la Commissione ha:
- incluso nel calcolo del valore normale anche le spese GAV relative alle vendite delle ricorrenti alla IPU, poi rivendute sul mercato interno ucraino;
- ritenuto che la IPE e la nuova società IPCT operassero come due canali paralleli di esportazione nell’Unione;
- applicato un adeguamento al prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), ritenendo che la IPE non fosse più un dipartimento di vendita interno ma svolgesse funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
Motivi di ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi:
- illegittima inclusione delle spese GAV relative alle vendite infragruppo alla IPU nel calcolo del valore normale, in violazione degli articoli 2, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento di base e dell’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping OMC;
- errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’adeguamento al prezzo all’esportazione per commissioni, ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i);
- violazione dell’articolo 11, paragrafo 9, perché la Commissione avrebbe cambiato metodo rispetto ai riesami precedenti senza un mutamento di circostanze;
- violazione dei diritti della difesa.
Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036, soprattutto i paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 10, lettera i);
- l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base;
- l’articolo 20 del regolamento di base;
- l’articolo 263 TFUE;
- l’articolo 2.2.2 dell’accordo antidumping OMC.
Vengono ribaditi alcuni principi consolidati:
- il valore normale va normalmente fondato sui prezzi di vendita nel paese esportatore nel corso di normali operazioni commerciali;
- le eccezioni che consentono il ricorso a un valore normale costruito hanno carattere tassativo;
- la nozione di "normali operazioni commerciali" riguarda il carattere delle vendite considerate;
- nelle vendite infragruppo occorre tener conto della realtà economica dell’entità economica unica;
- un adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non è possibile se produttore e distributore collegato formano un’entità economica unica;
- nei riesami ex articolo 11, paragrafo 9, il metodo può essere modificato solo se il metodo precedente non era conforme all’articolo 2 o se sono cambiate le circostanze.
Primo motivo: spese GAV nel calcolo del valore normale
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui le spese GAV sostenute dalle ricorrenti per le vendite alla IPU dovessero essere escluse perché riferite a vendite tra parti collegate e quindi non riconducibili a normali operazioni commerciali.
La Corte osserva che, per le vendite indirette nel gruppo Interpipe, il valore normale deve riflettere la realtà economica complessiva della vendita fino al primo acquirente indipendente. Di conseguenza:
- il prezzo rilevante per la valutazione delle vendite indirette è quello pagato dal primo acquirente indipendente alla società collegata distributrice;
- le spese GAV devono comprendere tutte le spese sostenute nelle due fasi della vendita indiretta;
- se si escludessero le spese GAV della prima fase, il valore normale sarebbe calcolato in modo non conforme alla realtà economica.
Il Tribunale chiarisce inoltre che l’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base richiede che gli importi per spese GAV e profitti siano fondati su dati effettivi concernenti il prodotto simile venduto nel corso di normali operazioni commerciali; tale requisito vale anche quando tali spese sono utilizzate nel test di redditività di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e non solo nella costruzione del valore normale ex articolo 2, paragrafo 3.
Sono respinte anche le censure tratte dalla prassi della Commissione, dai dati asseritamente teorici e dalle decisioni OMC: le vendite indirette considerate nel loro complesso costituiscono operazioni commerciali normali e le ricorrenti non hanno dimostrato che gli importi comunicati fossero inattendibili o che l’esclusione fosse imposta dal regolamento di base.
Secondo motivo: adeguamento del prezzo all’esportazione per commissioni
Il Tribunale conferma l’adeguamento al prezzo all’esportazione applicato dalla Commissione ai prezzi praticati dalla IPE verso i primi acquirenti indipendenti nell’Unione.
Richiamando la giurisprudenza sull’entità economica unica, il Tribunale afferma che un distributore collegato non può essere qualificato come agente che opera sulla base di commissioni se continua a far parte di un sistema economico integrato con il produttore. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione aveva individuato nuovi elementi convergenti rispetto alla situazione esaminata nella prima sentenza Interpipe:
- la presenza di un secondo canale di vendita, costituito dalla IPCT;
- il ruolo di interfaccia e coordinamento svolto dalla IPU tra produttori e distributori;
- le clausole contrattuali tra IPU e IPE/IPCT, con disciplina dettagliata di reclami, responsabilità, rischio e arbitrato;
- l’assenza, nello statuto della IPE, di una clausola di esclusiva a favore delle ricorrenti.
Tali elementi hanno consentito alla Commissione di concludere che la IPE non fosse più un dipartimento di vendita interno unico dell’entità economica del gruppo, ma operasse con funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora su commissione. L’adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è quindi stato ritenuto corretto.
Terzo motivo: articolo 11, paragrafo 9, e cambiamento di metodo
Il Tribunale distingue tra due profili.
Quanto al valore normale, l’inclusione delle spese GAV contestate è qualificata come cambiamento di metodo rispetto ai riesami precedenti, ma il cambiamento è legittimo perché il metodo precedente non era conforme all’articolo 2 del regolamento di base. La Commissione non è tenuta a perpetuare un metodo erroneo solo per rispettare l’articolo 11, paragrafo 9.
Quanto al prezzo all’esportazione, il Tribunale ritiene che l’applicazione dell’adeguamento controverso non dipenda da un puro cambio di metodo, ma dalla diversa valutazione di elementi di fatto e di diritto non esaminati in precedenza o ai quali non erano state tratte conseguenze giuridiche. In ogni caso, anche a voler parlare di cambio di metodo, esso è giustificato dal mutamento nella struttura di vendita del gruppo e dalla comparsa di un secondo canale di distribuzione nell’Unione, circostanza che integra un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9.
È inoltre esclusa la violazione del legittimo affidamento: eventuali assicurazioni amministrative contrarie al regolamento di base non possono essere tutelate e, comunque, non risultano dimostrate in modo idoneo.
Quarto motivo: diritti della difesa
Il Tribunale respinge anche la doglianza procedurale. Per le spese GAV, la lettera del 2 agosto 2019 conteneva la motivazione definitiva, ma non introduceva elementi nuovi di fatto o di diritto non conosciuti dalle ricorrenti, che avevano già potuto prendere posizione nel corso del procedimento.
Per l’adeguamento del prezzo all’esportazione, la Commissione aveva esposto nel DDG 2019 i quattro elementi decisivi poi ribaditi nella lettera del 2 agosto 2019; le precisazioni contenute in tale lettera non costituiscono un nuovo fondamento fattuale o giuridico, ma solo una motivazione finale più dettagliata. Inoltre, le ricorrenti non hanno dimostrato che, se avessero potuto replicare prima, il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Decisione e dispositvo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese.
Principi affermati
- Nelle vendite indirette all’interno di un’entità economica unica, le spese GAV sostenute nella fase infragruppo possono essere incluse nel calcolo del valore normale se sono necessarie a riflettere il costo effettivo della vendita fino al primo acquirente indipendente.
- Un adeguamento del prezzo all’esportazione per commissioni è possibile quando la società collegata non svolge più le funzioni di un dipartimento di vendita interno e gli elementi di fatto indicano un ruolo assimilabile a quello di un agente.
- L’articolo 11, paragrafo 9, non impone di perpetuare un metodo di calcolo non conforme all’articolo 2 del regolamento di base.
- Il diritto di difesa è rispettato se gli elementi essenziali della motivazione sono stati comunicati nel procedimento amministrativo e l’interessato ha potuto esprimersi su di essi.
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