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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-35/19

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021 (Estratti). — Antonio José Benavides Torres contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, entità ed organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione. — Causa T-35/19

Giurisprudenza europea62019TJ0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Antonio José Benavides Torres contro il mantenimento del suo nominativo negli elenchi UE delle persone soggette a misure restrittive in relazione al Venezuela. Ha ritenuto che il Consiglio, pur facendo riferimento a fatti passati e all’originaria posizione del ricorrente, potesse concludere che egli restava legato al regime venezuelano e che le misure conservavano la loro giustificazione. La cessazione delle funzioni del ricorrente non era sufficiente, in assenza di elementi contrari, a escludere il mantenimento delle sanzioni.

Conferma del mantenimento del nome di Antonio José Benavides Torres negli elenchi UE delle misure restrittive nei confronti del Venezuela, per assenza di errore di valutazione del Consiglio nel riesame periodico.

La questione giuridica

Se il Consiglio, nel riesame periodico delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Venezuela, abbia commesso un errore di valutazione mantenendo il nome del ricorrente negli elenchi, nonostante la cessazione delle sue precedenti funzioni pubbliche e l’assenza di elementi successivi rispetto all’inserimento iniziale, e se tale mantenimento fosse ancora giustificato alla luce degli obiettivi delle misure.

Principio di diritto

Nel riesame periodico delle misure restrittive, il Consiglio può mantenere il nominativo di una persona negli elenchi anche sulla base dei fatti che giustificarono l’iscrizione iniziale, purché proceda a una valutazione aggiornata delle circostanze rilevanti e disponga di elementi idonei a confermare che la persona resta associata al regime o che il mantenimento delle misure è ancora necessario per conseguire l’obiettivo perseguito; nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio non avesse commesso errore di valutazione nel mantenere il nome del ricorrente negli elenchi, respingendo il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Decisione (PESC) 2017/2074
  • Decisione (PESC) 2018/1656
  • Regolamento (UE) 2017/2063
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653
  • Articolo 8 della decisione (PESC) 2017/2074
  • Articolo 13, secondo comma, della decisione (PESC) 2017/2074
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Mantenimento del nominativo di Antonio José Benavides Torres negli elenchi UE relativi al Venezuela

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione (PESC) 2018/1656 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653, adottati nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Venezuela. Il ricorrente contestava il mantenimento del proprio nome negli elenchi delle persone soggette a congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

Parti e oggetto del procedimento

Il ricorrente era Antonio José Benavides Torres, residente a Caracas. Il convenuto era il Consiglio dell’Unione europea. Il ricorso era fondato sull’articolo 263 TFUE e mirava all’annullamento, nella parte in cui lo riguardavano, della decisione (PESC) 2018/1656 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653.

Quadro normativo e finalità delle misure restrittive

Il Tribunale richiama la decisione (PESC) 2017/2074 e il regolamento (UE) 2017/2063, adottati per far fronte al continuo deteriorarsi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani in Venezuela. Le misure erano dirette a esercitare pressione sulle persone responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani, di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché su coloro che, con azioni, politiche o attività, compromettevano la democrazia o lo Stato di diritto.

Criteri probatori e controllo giurisdizionale

Il Tribunale ribadisce i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di misure restrittive:

  • spetta al giudice dell’Unione esaminare la fondatezza dei motivi addotti dal Consiglio;
  • in caso di contestazione, l’onere di dimostrare la fondatezza dei motivi incombe al Consiglio, non alla persona interessata;
  • non è necessario produrre tutte le informazioni disponibili, ma gli elementi forniti devono suffragare i motivi dell’iscrizione;
  • nel diritto dell’Unione vale il principio della libera produzione delle prove.

Ragionamento del Tribunale sul riesame periodico

Il Tribunale osserva che il fatto che la motivazione del mantenimento dell’iscrizione si riferisca a fatti già consumati prima dell’adozione degli atti impugnati non rende di per sé obsolete le misure restrittive. Richiamando l’articolo 13, secondo comma, della decisione 2017/2074, il Tribunale afferma che il Consiglio può mantenere un nominativo negli elenchi sulla base dei motivi originari, purché il mantenimento sia ancora giustificato alla luce di tutte le circostanze rilevanti e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi delle misure.

Il Tribunale sottolinea che le misure restrittive hanno natura cautelare e provvisoria e che il Consiglio, nel riesame periodico, deve effettuare una valutazione aggiornata della situazione e dell’impatto delle misure. Nel caso concreto, il Consiglio doveva verificare se il ricorrente fosse ancora legato al regime venezuelano, poiché al momento dell’adozione degli atti impugnati non vi era stato alcun cambiamento del regime al potere.

Il Tribunale rileva che il ricorrente aveva cessato da circa un anno e mezzo di essere generale della Guardia nazionale bolivariana e da circa dieci mesi di essere capo del governo del distretto della capitale. Tuttavia, il Consiglio non aveva considerato elementi successivi agli atti di iscrizione iniziale e, durante il riesame, non aveva acquisito o valorizzato informazioni ulteriori sulla nuova posizione del ricorrente.

Il Tribunale dà rilievo anche al meccanismo di osservazioni previsto dall’articolo 8 della decisione 2017/2074: era il ricorrente, che aveva la possibilità di presentare osservazioni e nuove prove, a trovarsi nella posizione migliore per segnalare cambiamenti della sua situazione. Il Consiglio aveva invitato il rappresentante del ricorrente a presentare osservazioni entro il 1o settembre 2018, mentre il ricorrente aveva comunicato la modifica della sua situazione soltanto il 30 ottobre 2018.

In assenza di un cambiamento del regime e di elementi contrari, il Tribunale conclude che il Consiglio poteva legittimamente considerare che il ricorrente fosse rimasto associato al regime venezuelano e che il mantenimento delle misure restrittive fosse ancora giustificato. Il fatto che il ragionamento del Consiglio facesse leva sulle funzioni precedentemente esercitate non comportava una presunzione indebita o un rovesciamento dell’onere della prova.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge il motivo unico e, quindi, l’intero ricorso. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna il ricorrente alle spese, poiché soccombente.

Principio affermato

La sentenza conferma che, nelle misure restrittive adottate nell’ambito della PESC, il Consiglio può mantenere un nominativo negli elenchi anche sulla base di fatti passati, se il riesame periodico mostra che la persona resta associata al regime o che gli obiettivi delle sanzioni non sono stati ancora raggiunti; la cessazione delle funzioni pubbliche non basta, da sola, a imporre la cancellazione del nominativo in assenza di elementi contrari.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comuneVenezuelacongelamento di capitalicontrollo giurisdizionale degli atti dell’unione

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