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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-65/19

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 luglio 2021. — AI contro Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. — Funzione pubblica – Personale dell’ECDC – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Portata del dovere di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Dimissioni dell’autore dei comportamenti denunciati – Mancato avvio di un procedimento disciplinare – Articolo 86 dello Statuto – Risposta alla domanda di assistenza – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Violazione del diritto di essere ascoltato – Difetto di motivazione – Diniego di accesso alla relazione d’indagine e ad altri documenti – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità. — Causa T-65/19

Giurisprudenza europea62019TJ0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione dell’ECDC che aveva risposto alla domanda di assistenza del ricorrente in modo ritenuto insufficiente sotto il profilo dell’articolo 24 dello Statuto, nonché la decisione che gli negava l’accesso pieno alla relazione d’indagine e la decisione di rigetto del reclamo. Secondo il Tribunale, l’ECDC non aveva assunto una posizione definitiva e chiara sulle molestie denunciate e non aveva informato adeguatamente il ricorrente sul seguito della procedura. Accoglie inoltre in parte la censura sul diritto di accesso al fascicolo ex articolo 41 della Carta, ma respinge la domanda risarcitoria perché il pregiudizio morale non era autonomamente dimostrato.

Funzione pubblica UE: portata del dovere di assistenza ex articoli 24 e 12 bis dello Statuto in caso di molestie psicologiche, nonché diritto di accesso del denunciante alla relazione d’indagine ex articolo 41 della Carta

La questione giuridica

Nel contesto di una domanda di assistenza per molestie psicologiche ex articolo 24 dello Statuto, se l’ECDC avesse adempiuto al dovere di assistenza pur avendo riconosciuto solo "elementi" di molestie, senza assumere una posizione definitiva e senza informare compiutamente il denunciante sul seguito dato all’indagine; se il denunciante dovesse poter accedere, ai sensi dell’articolo 41 della Carta, alla relazione d’indagine e ai documenti utilizzati per adottare la decisione; e se sussistesse un diritto al risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Nel caso di una domanda di assistenza per molestie psicologiche, l’istituzione deve condurre un’indagine effettiva e poi assumere una posizione definitiva, chiara e univoca sull’esistenza o meno delle molestie, informando il denunciante del seguito dato alla domanda e dei provvedimenti adottati; una risposta ambigua, che si limiti a evocare "elementi" di molestie senza spiegare compiutamente gli esiti dell’indagine e le misure conseguenti, viola l’articolo 24 dello Statuto, così come il diritto di essere ascoltato e l’obbligo di motivazione. Inoltre, il denunciante ha diritto, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta, ad accedere alle parti non riservate del fascicolo che lo riguardano, ma non a tutto il materiale relativo a terzi; il rifiuto totale o eccessivamente esteso non è giustificato dalla sola riservatezza dei testimoni se sono possibili soluzioni meno restrittive. Le dimissioni del presunto autore delle molestie non esonerano l’amministrazione dal rispetto di tali obblighi, ma, nel caso concreto, non impongono necessariamente l’avvio di un procedimento disciplinare. Il danno morale allegato non è stato riconosciuto perché l’annullamento delle decisioni impugnate è stato ritenuto rimedio sufficiente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 86 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47, lettera c), punto i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 45/2001
  • Articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001
  • Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regola interna di esecuzione dell’ECDC n. 29
  • Regola interna di esecuzione dell’ECDC n. 33

Funzione pubblica – molestie psicologiche – dovere di assistenza e accesso al fascicolo

La causa T-65/19 riguarda un ricorso proposto da un membro del personale dell’ECDC contro le decisioni con cui l’agenzia aveva gestito la sua domanda di assistenza per molestie psicologiche e la successiva domanda di accesso alla relazione d’indagine. Il Tribunale esamina il contenuto del dovere di assistenza ex articoli 24 e 12 bis dello Statuto, il diritto di essere ascoltato e il diritto di accesso al fascicolo garantito dall’articolo 41 della Carta.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva presentato il 20 giugno 2017 una domanda di assistenza per denunciare comportamenti del capo unità che riteneva costituire molestie psicologiche. L’ECDC aveva avviato un’indagine esterna, ricevuto la relazione dell’investigatore e, dopo vari scambi, aveva informato il ricorrente con la decisione del 18 maggio 2018 che la sua domanda era stata esaminata e che la relazione confermava la sua versione, pur aggiungendo che vi erano "elementi di molestie" e che la relazione conteneva "alcuni errori di fatto".

Successivamente, il ricorrente aveva chiesto più volte di accedere alla relazione d’indagine e agli altri documenti utilizzati dalla direttrice per adottare la decisione. Con decisione del 20 giugno 2018 l’ECDC aveva negato l’accesso pieno, consentendo solo una consultazione in loco di una versione non riservata della relazione e l’accesso ai soli dati personali del ricorrente ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 45/2001. Il reclamo amministrativo del 2 luglio 2018 era stato respinto il 26 ottobre 2018.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale era chiamato a stabilire:

  • se la decisione del 18 maggio 2018 fosse un atto lesivo impugnabile e se il ricorrente avesse interesse ad agire;
  • se l’ECDC avesse violato l’articolo 24 dello Statuto per non aver qualificato in modo sufficiente i fatti e per non aver descritto compiutamente il seguito dato alla domanda di assistenza;
  • se vi fosse stata violazione del diritto di essere ascoltato e dell’obbligo di motivazione;
  • se il diniego di accesso alla relazione d’indagine e ad altri documenti fosse compatibile con l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta;
  • se sussistesse un danno morale risarcibile.

Normativa rilevante richiamata

Tra le fonti principali figurano l’articolo 24 dello Statuto, che impone il dovere di assistenza, l’articolo 12 bis sul divieto di molestie psicologiche, l’articolo 41 della Carta sul diritto a una buona amministrazione e ad accedere al fascicolo, l’articolo 25 dello Statuto sulla motivazione, l’articolo 86 e l’allegato IX sul procedimento disciplinare, nonché le norme relative al reclamo amministrativo e al ricorso giurisdizionale. Sono richiamati anche i regolamenti nn. 1049/2001 e 45/2001, oltre alle regole interne di esecuzione dell’ECDC nn. 29 e 33.

Ragionamento del Tribunale sulla prima decisione impugnata

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’ECDC: la prima decisione costituiva un atto lesivo perché produceva effetti giuridici sulla posizione del ricorrente e questi aveva un interesse attuale all’annullamento. Il Tribunale ricorda che, una volta ricevuta una domanda di assistenza, l’istituzione deve intervenire con tempestività, accertare i fatti e adottare i provvedimenti necessari; se esiste un principio di prova, deve svolgere un’indagine amministrativa e, se del caso, trarre le conseguenze appropriate.

Nel merito, il Tribunale ritiene che la risposta dell’ECDC sia stata insufficiente sotto più profili. La direttrice si era limitata a parlare di "elementi di molestie", pur riconoscendo che la relazione d’indagine concludeva che la denuncia poteva essere accolta. Tale formulazione era giudicata troppo generica e ambigua per soddisfare l’obbligo di assumere una posizione definitiva sull’esistenza delle molestie. Inoltre, l’ECDC non aveva informato il ricorrente in modo preciso sugli "opportuni provvedimenti" valutati e sulle condizioni con cui erano state accettate le dimissioni del capo unità.

Il Tribunale precisa invece che l’ECDC non era tenuto, in diritto, ad avviare necessariamente un procedimento disciplinare: né l’articolo 86 dello Statuto né l’allegato IX impongono sempre tale esito, e l’amministrazione dispone di un ampio margine discrezionale nella scelta delle misure da adottare ex articolo 24. Le dimissioni del capo unità, accettate nell’interesse del servizio, con lavoro da remoto durante il preavviso e senza contatto gerarchico con il ricorrente, erano quindi di per sé una misura che il Tribunale non giudica erronea. Tuttavia, ciò non sanava il difetto principale: la mancata chiara qualificazione dei fatti e la mancata informazione completa al denunciante.

Diritto di essere ascoltato e obbligo di motivazione

Quanto al diritto di essere ascoltato, il Tribunale afferma che il ricorrente, in quanto autore della domanda di assistenza, aveva diritto a manifestare utilmente il proprio punto di vista sui fatti e sugli elementi che avevano indotto la direttrice a non aderire pienamente alle conclusioni della relazione d’indagine. Poiché non aveva potuto pronunciarsi sugli asseriti errori di fatto e sugli altri elementi che avevano portato la direttrice ad attenuare la conclusione dell’investigatore, il diritto di essere ascoltato era stato violato. Il Tribunale ritiene che, se il ricorrente fosse stato ascoltato su questi profili, il procedimento avrebbe potuto sfociare in un esito diverso.

Sul piano motivazionale, il Tribunale rileva che la prima decisione impugnata rinviava alla relazione d’indagine e alle "informazioni di cui [la direttrice] dispone[va]" senza specificarne il contenuto, menzionava inesattamente "errori di fatto" non descritti e accennava a misure in valutazione senza spiegarle. La motivazione era quindi insufficiente a consentire al ricorrente di comprendere e contestare adeguatamente la decisione, e le precisazioni fornite solo in giudizio non erano idonee a sanare tale mancanza.

Accesso alla relazione d’indagine e ai documenti correlati

Sul secondo atto impugnato, il Tribunale riconosce che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta conferisce a chi è coinvolto in un procedimento amministrativo il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi di riservatezza. Tuttavia, tale diritto non è assoluto. Nel caso concreto, la relazione d’indagine riguardava anche altri soggetti e conteneva testimonianze di terzi.

Il Tribunale osserva che l’ECDC aveva occultato l’intera parte essenziale della relazione, comprese le conclusioni dell’investigatore, mentre avrebbe potuto limitarsi a proteggere le porzioni effettivamente riservate mediante tecniche meno restrittive, come una sintesi o una schermatura parziale. Di conseguenza, il diniego totale o quasi totale non era giustificato. Per contro, il Tribunale esclude che il ricorrente potesse pretendere l’accesso a parti della relazione non pertinenti alla sua situazione personale o ai dati che lo riguardavano direttamente.

Il Tribunale annulla quindi la seconda decisione solo nella parte in cui negava l’accesso alle parti non riservate e pertinenti della relazione d’indagine e al messaggio di posta elettronica del 17 gennaio 2018 inviato dal capo unità, che riguardava direttamente il ricorrente.

Domanda risarcitoria

La domanda di risarcimento del danno morale è respinta. Sebbene il Tribunale abbia accertato varie illegittimità, considera che l’annullamento delle decisioni impugnate costituisca, in linea di principio, una riparazione sufficiente del danno morale dedotto. Il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio distinto e autonomo rispetto a quello già compensato dall’annullamento. In assenza di una prova specifica di un danno separabile, non vi è luogo a condanna risarcitoria.

Dispositivo e principi desumibili

Il Tribunale annulla:

  • la decisione del 18 maggio 2018 sulla domanda di assistenza;
  • la decisione del 20 giugno 2018 nella parte in cui negava l’accesso alle parti non riservate e pertinenti della relazione d’indagine e del messaggio del 17 gennaio 2018;
  • la decisione del 26 ottobre 2018 sul reclamo.

Respinge invece la domanda risarcitoria. La pronuncia ribadisce che, in materia di molestie psicologiche nel pubblico impiego dell’Unione, l’amministrazione deve dare una risposta chiara, motivata e completa alla domanda di assistenza e non può nascondersi dietro formule vaghe o dinieghi eccessivamente ampi di accesso agli atti.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uemolestie psicologichedovere di assistenzadiritto di accesso ai documenti e al fascicoloresponsabilità extracontrattuale

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