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Sentenza

Sentenza n. 1580/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di improcedibilità, archiviazione e rigetto dell’istanza di autorizzazione unica per un impianto eolico da 60 MW, nonché diniego di riapertura del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico e ottenuto dal MASE una VIA favorevole, ma condizionata a prescrizioni relative alla priorità del progetto e alle interferenze con altri progetti. Dopo una fase di sospensione e una richiesta di chiarimenti al MASE, la Regione aveva riconosciuto la priorità cronologica dell’iniziativa e chiesto alla società, con nota del 12 novembre 2025, la produzione di documentazione integrativa, comprendente sia la rimodulazione del progetto secondo il decreto VIA sia ulteriori elaborati tecnici e amministrativi necessari alla successiva conferenza di servizi. La società aveva trasmesso soltanto parte della documentazione e chiesto la sospensione del procedimento sino alla definizione del giudizio pendente contro il provvedimento di VIA. La Regione aveva quindi dichiarato l’improcedibilità, archiviato e rigettato l’istanza per mancata ottemperanza alle richieste documentali entro il termine assegnato. Con il ricorso principale sono stati dedotti: violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, travisamento e difetto di istruttoria; difetto di motivazione; violazione degli artt. 3 e 41 Cost.; violazione dell’art. 1 l. 241/1990 e del divieto di aggravamento procedimentale; violazione degli artt. 1, comma 2-bis, e 2 l. 241/1990; disparità di trattamento. La ricorrente sosteneva che la Regione avesse dapprima sospeso il procedimento per la pendenza del giudizio sulla VIA e poi richiesto numerose integrazioni senza convocare la conferenza di servizi, sottraendosi inoltre alla definizione della priorità tra progetti concorrenti. Con motivi aggiunti è stato impugnato il diniego del 25 febbraio 2026 sull’istanza di riapertura del procedimento, deducendo illegittimità derivata, difetto di istruttoria e violazione delle regole sulla conferenza di servizi, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto essere necessariamente convocata anche in presenza di criticità tecniche o interferenze tra progetti.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione del Comune di Corigliano-Rossano, disponendone l’estromissione dal giudizio, perché l’impugnativa riguardava esclusivamente provvedimenti regionali e non atti endoprocedimentali o pareri comunali. Nel merito ha respinto il ricorso principale. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Regione non ha agito in modo contraddittorio né si è sottratta alla definizione della priorità, poiché aveva chiesto chiarimenti al MASE, sospeso il procedimento e poi riconosciuto espressamente la priorità cronologica del progetto. La richiesta di integrazioni era funzionale alla successiva indizione della conferenza di servizi e comprendeva documenti autonomi rispetto alle prescrizioni della VIA, che la società avrebbe potuto produrre anche in pendenza del giudizio sul decreto VIA. L’archiviazione è stata quindi imputata alla mancata produzione della documentazione richiesta, non alla scelta di non attendere l’esito del giudizio sulla VIA. È stata valorizzata anche la condotta della società, che non aveva tempestivamente rappresentato l’impossibilità assoluta di adempiere né chiesto una proroga circostanziata prima della scadenza del termine. Sono stati respinti anche i motivi relativi all’irragionevolezza della mancata sospensione, alla violazione della leale collaborazione e all’inadeguatezza del termine. Il termine di trenta giorni è stato ritenuto congruo, anche alla luce dell’art. 4, comma 2, d.P.R. 59/2013, che non stabilisce un termine minimo o massimo per il deposito delle integrazioni e rimette all’amministrazione la valutazione di congruità. Quanto ai motivi aggiunti, il diniego di riapertura è stato ritenuto legittimo perché fondato sul precedente provvedimento negativo, non annullato né sottoposto ad autotutela o riesame. La Regione non era quindi tenuta a convocare una nuova conferenza di servizi. Il precedente giurisprudenziale invocato dalla ricorrente è stato ritenuto non pertinente, riguardando un caso in cui l’amministrazione aveva svolto valutazioni tecniche e sostanziali al di fuori della conferenza, mentre nel caso esaminato le richieste documentali erano dirette soltanto a completare gli elementi necessari per consentire alle amministrazioni coinvolte di esprimere i propri pareri. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati respinti; le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della complessità dell’iter amministrativo e della pendenza di altro giudizio.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il giudice ha escluso che la condotta regionale, consistente nella sospensione iniziale, nel successivo riconoscimento della priorità e nella richiesta di integrazioni documentali, violasse i principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 3 Cost.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma la censura è stata respinta insieme agli altri motivi di illegittimità dedotti.

  • art. 41 Cost.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla pretesa irrealizzabilità del progetto, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso la violazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e del divieto di aggravamento procedimentale, ritenendo le integrazioni funzionali all’esame dell’istanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il richiamo ai principi di collaborazione e buona fede non imponeva alla Regione di sospendere ulteriormente il procedimento in presenza della mancata produzione della documentazione richiesta.

  • art. 2 l. 241/1990

    La norma è stata richiamata in relazione all’obbligo di concludere il procedimento, ma il giudice ha ritenuto legittima la definizione negativa conseguente all’inottemperanza documentale.

  • art. 4, comma 2, d.P.R. 59/2013

    Qualora l’autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

    La disposizione non fissa un termine minimo o massimo per le integrazioni e rimette all’amministrazione la valutazione della congruità; nel caso concreto, il termine di trenta giorni è stato ritenuto congruo.

  • art. 14 l. 241/1990

    La conferenza di servizi è il modulo procedimentale per l’esame sostanziale del progetto, ma non doveva essere convocata per decidere sull’istanza di riapertura di un procedimento già definito negativamente per mancata produzione documentale.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La procedura di autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili presuppone la disponibilità della documentazione necessaria per consentire alle amministrazioni coinvolte di esprimere i propri pareri in conferenza di servizi.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    La VIA costituisce un subprocedimento distinto; la pendenza dell’impugnazione del relativo decreto non impedisce, di per sé, la richiesta delle integrazioni documentali autonome rispetto alle prescrizioni ambientali.

Massime di principio

  • In un procedimento autorizzatorio complesso, la pendenza dell’impugnazione del provvedimento di VIA non impedisce all’amministrazione competente per l’autorizzazione unica di richiedere le integrazioni documentali autonome rispetto alle prescrizioni della VIA, quando tali integrazioni siano necessarie per la successiva conferenza di servizi.
  • La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione necessaria per l’indizione della conferenza di servizi può legittimare l’archiviazione e il rigetto dell’istanza, anche quando restino controverse alcune prescrizioni del provvedimento di VIA, se la documentazione non prodotta è autonomamente esigibile.
  • Il termine per integrare la documentazione, in assenza di una durata minima o massima stabilita dalla disciplina applicabile, deve essere valutato in concreto; un termine di trenta giorni può essere congruo in relazione alla durata e alla struttura del procedimento, salvo che l’interessato chieda tempestivamente una proroga motivata.
  • La parte che ritenga materialmente impossibile adempiere a una richiesta di integrazione deve rappresentare tempestivamente e specificamente l’impossibilità, distinguendo gli adempimenti realmente condizionati dall’esito di altri procedimenti da quelli autonomamente eseguibili; una generica richiesta di sospensione non esonera dall’adempimento delle richieste documentali separabili.
  • La conferenza di servizi non deve essere necessariamente convocata per decidere su un’istanza di riapertura di un procedimento già chiuso negativamente per mancata produzione documentale, quando l’amministrazione non stia compiendo nuove valutazioni tecniche o sostanziali sul progetto ma si limiti a rilevare l’effetto preclusivo del precedente provvedimento.
  • Il riconoscimento della priorità cronologica di un progetto e la richiesta di integrazioni documentali funzionali al suo esame non integrano contraddittorietà o sviamento quando risultino diretti a superare le interferenze tra progetti e a consentire la decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereTermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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