Cassazione Penale, Sentenza n. 32250/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ex art. 590-bis c.p. e lamentava il vizio di motivazione relativo alla misura della sanzione accessoria della sospensione della patente (mesi 10), sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la proporzionalità della misura, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la quantificazione della sanzione accessoria debba essere valutata con i parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (gravità della violazione, entità del danno, pericolo della ulteriore circolazione) e non secondo i criteri dell'art. 133 c.p.p.; ha osservato che la durata di dieci mesi è entro il cosiddetto "medio edittale" rispetto al massimo di due anni previsto dall'art. 222, comma 2 C.d.S., e che la Corte d'appello ha motivato la scelta richiamando la gravità della violazione e l'entità del danno. Per questi motivi la motivazione è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma penale applicata per la responsabilità per lesioni personali cagionate con colpa; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa per negligenza, imprudenza e imperizia.
art. 7, comma 1 e art. 14 Codice della Strada
Violazioni del Codice della Strada contestate come elemento della condotta colposa che ha cagionato il danno.
art. 218, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Individua i parametri per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie: gravità della violazione, entità del danno e pericolo che la ulteriore circolazione potrebbe cagionare; la Corte ha applicato questi criteri per valutare la congruità della sospensione.
art. 222, comma 2 Codice della Strada
Fissa il limite massimo di durata della sospensione della patente (due anni); la durata applicata (10 mesi) è risultata entro i limiti edittali e nel "medio edittale".
art. 133 cod. proc. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena principale; la Corte ha chiarito che non si applicano quelli dell'art. 133 per la quantificazione delle sanzioni amministrative accessorie, che seguono i parametri di cui all'art. 218 C.d.S.
Corte costituzionale, sentenza n. 222/2018
Richiamata dal ricorrente in tema di proporzionalità; la Corte ha comunque ritenuto che la motivazione resa dalla Corte d'appello fosse compatibile con il principio di proporzionalità, in particolare essendo la misura entro il medio edittale e adeguatamente giustificata sui parametri dell'art. 218 C.d.S.
Massime di principio
- La determinazione della durata della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria va motivata con riferimento ai parametri dell'art. 218 C.d.S.: gravità della violazione, entità del danno e pericolo della ulteriore circolazione.
- La motivazione diventa particolarmente stringente quando la sanzione accessoria si discosta verso l'alto dal "medio edittale" e si avvicina al massimo previsto: in tal caso il giudice deve esplicitare perché ricorrono circostanze che giustificano la maggiore afflittività.
- Se la misura è contenuta entro il medio edittale, una motivazione che richiami e argomenti i parametri di cui all'art. 218 (anche in termini generali) è normalmente ritenuta sufficiente dal giudice di legittimità.
- Per impugnare con successo la misura della sospensione è utile dimostrare o che la durata è eccedente il medio edittale senza adeguata giustificazione, oppure che la Corte territoriale non ha affatto valutato i parametri indicati dall'art. 218.
- La pronuncia della Corte costituzionale sulla proporzionalità incide sull'obbligo motivazionale: occorre che il giudice terzo dimostri la congruità della misura rispetto alla finalità rieducativa e di tutela della sicurezza stradale, soprattutto quando la sanzione è particolarmente grave.
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