Sentenza del 02/02/2018 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibile l'impugnazione quando c'è difformità tra l'atto depositato in Commissione Tributaria e quello notificato all'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale applicate in misura proporzionale, anziché fissa, in relazione al trasferimento di una ditta individuale a una società inglese mediante atto notarile formato in Inghilterra e trascritto in Italia. In appello contestava l'erroneità della sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, l'assenza di adeguata motivazione dell'avviso di liquidazione e l'insussistenza di intenti elusivi. L'Ufficio aveva eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché l'atto notificato era difforme da quello depositato presso la Commissione Tributaria, risultando mancanti le pagine 2, 4 e 6, quest'ultima contenente anche la sottoscrizione del difensore e l'attestazione di conformità.
La decisione
La Commissione Tributaria ha dichiarato inammissibile l'appello senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali. È stata accertata una difformità effettiva tra l'atto notificato all'Ufficio e quello depositato in giudizio: le pagine mancanti riguardavano l'esposizione dei fatti, i motivi di appello, la sottoscrizione e l'attestazione di conformità. Tale difformità ha violato gli obblighi di conformità dell'atto e ha reso incerti o comunque non pienamente conoscibili la domanda e i motivi di impugnazione, compromettendo il diritto di difesa dell'Ufficio. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
Art. 18 del D.Lgs. 546/1992
Richiamato tra le disposizioni la cui violazione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, in relazione ai requisiti dell'atto introduttivo del giudizio tributario.
Art. 22, commi 2 e 3, del D.Lgs. 546/1992
Impone il deposito dell'atto notificato e l'attestazione della sua conformità all'originale. La violazione di tale obbligo, quando sia effettivamente accertata una difformità rilevante, può comportare l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
Art. 53, comma 1, del D.Lgs. 546/1992
Richiede che l'appello indichi chiaramente la domanda e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello è inammissibile quando la difformità dell'atto notificato impedisce alla controparte di conoscere integralmente le censure proposte.
Art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.Lgs. 347/1990
Era la disposizione sostanziale posta dall'Ufficio a fondamento dell'applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale sul valore degli immobili trasferiti o conferiti; la sentenza non ha tuttavia esaminato tale questione per la declaratoria preliminare di inammissibilità dell'appello.
Cass. 26 gennaio 2016, n. 971
Richiamata come precedente secondo cui l'effettiva difformità tra l'atto notificato e quello depositato può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. 26 maggio 2014, n. 11760
Richiamata insieme alla sentenza n. 971/2016 per confermare l'orientamento consolidato sull'inammissibilità derivante dalla difformità sostanziale tra la copia notificata e l'originale depositato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'atto notificato alla controparte deve corrispondere integralmente a quello depositato presso la Commissione Tributaria; non è sufficiente una semplice attestazione formale di conformità se la difformità è concretamente verificabile.
- La mancanza di pagine contenenti fatti, motivi di impugnazione, domanda, sottoscrizione o attestazione di conformità è particolarmente grave perché può impedire alla controparte di comprendere e contestare adeguatamente l'appello.
- La difformità tra gli atti può comportare l'inammissibilità senza che il giudice debba esaminare le questioni sostanziali, anche se queste potrebbero essere fondate.
- Prima del deposito è necessario verificare che la copia notificata e quella depositata siano identiche, complete, numerate e sottoscritte, conservando prova della versione effettivamente notificata.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta normalmente la soccombenza processuale e la condanna alle spese, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni fiscali di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 17 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 18 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 feb 2018Sentenza del 02/02/2018 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →