Risoluzione n. 451 del 25/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che i premi di rendimento erogati da una Fondazione ai propri dipendenti possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% prevista dal DL n. 93/2008, purché siano collegati a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa e siano adeguatamente documentati. La natura non commerciale dell’ente non esclude l’agevolazione, poiché la disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori operanti nel settore privato.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di rendimento corrisposti dalla Fondazione ai dipendenti
Premi di rendimento della Fondazione e applicazione dell’imposta sostitutiva
La risoluzione affronta l’istanza di interpello di una Fondazione di diritto privato che eroga ai propri dipendenti a tempo indeterminato premi di rendimento aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria. Il quesito riguarda la possibilità di applicare a tali somme l’imposta sostitutiva del 10% prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c), del DL 27 maggio 2008 n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 126.
Quesito posto dalla Fondazione
La Fondazione rappresenta di essere un ente non commerciale, dotato di patrimonio proprio e impegnato nel finanziamento di attività di ricerca scientifica, beni e attività culturali, assistenza a categorie svantaggiate e iniziative di sviluppo del territorio. Nell’ambito della propria attività redige anche un bilancio di missione. In questo contesto chiede se i premi di rendimento corrisposti al personale possano rientrare nella detassazione prevista per le somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La Fondazione sostiene che l’agevolazione spetti anche ai propri dipendenti, per più ragioni:
- opera come investitore istituzionale e svolge attività economica rilevante nel territorio;
- è tenuta per legge a perseguire redditività e a operare con criteri di innovazione ed efficienza;
- è un datore di lavoro privato;
- la ratio della norma sarebbe quella di incentivare la produttività del lavoro privato senza distinguere tra diverse tipologie di datori di lavoro;
- anche le disposizioni sulle somme per lavoro straordinario e supplementare non distinguono tra categorie di datori di lavoro privato.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 2, comma 1, lett. c), del DL n. 93/2008, che prevede, per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008:
- un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%;
- un limite massimo di 3.000 euro lordi complessivi;
- l’applicazione alle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa;
- l’ambito di applicazione esclusivamente al settore privato;
- la condizione che il lavoratore dipendente non abbia conseguito, nell’anno 2007, un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.
Chiarimenti interpretativi già forniti in precedenza
La risoluzione richiama le circolari n. 49/E dell’11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008, che avevano già chiarito l’ambito applicativo della misura. In particolare, la circolare n. 49/E aveva incluso tra le somme agevolabili, a titolo esemplificativo:
- premi di rendimento;
- forme di flessibilità oraria;
- maggiorazioni retributive per orari a ciclo continuo o sistemi di banca delle ore;
- indennità di reperibilità o di turno;
- premi e somme corrisposte una tantum.
Tali somme devono però comportare un incremento di produttività del lavoro o di efficienza organizzativa, oppure essere legate alla competitività e redditività dell’impresa.
Presupposti e limiti dell’agevolazione
L’Agenzia precisa che il beneficio spetta quando la somma:
- sia riconducibile a elementi di determinazione periodica, anche se già strutturati e consolidati prima dell’entrata in vigore del decreto;
- non debba necessariamente essere nuova o innovativa rispetto al passato;
- non debba necessariamente produrre risultati quantitativamente superiori rispetto a precedenti gestioni;
- rappresenti comunque un risultato ritenuto positivo dall’impresa.
Viene inoltre chiarito che rientrano nell’agevolazione anche somme determinate in ambito territoriale, sulla base di indicatori connessi all’andamento congiunturale e ai risultati di imprese di uno specifico settore. Sono invece esclusi gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa e già entrati nel patrimonio del lavoratore, come il superminimo individuale.
Motivazione della disciplina agevolativa
La risoluzione collega l’ampia interpretazione della norma all’esigenza, espressa dal titolo stesso del DL n. 93/2008, di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie attraverso misure dirette a incrementare produttività e qualità del lavoro e a stimolare la crescita economica.
Qualificazione della Fondazione come soggetto del settore privato
Nel valutare il caso concreto, l’Agenzia osserva che lo statuto della Fondazione ne qualifica la natura di persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di autonomia gestionale e operante nel rispetto dell’economicità di gestione. Da ciò conclude che la Fondazione rientra tra i soggetti operanti nel settore privato cui si riferisce la norma.
Viene inoltre affermato che, ai fini della disciplina, non è rilevante la natura commerciale o non commerciale dell’attività svolta dal datore di lavoro. Questo orientamento è coerente con la circolare n. 59/E del 2008, che ha inteso l’espressione “somme erogate a livello aziendale” in senso atecnico, consentendo il beneficio anche ai datori di lavoro non imprenditori e, quindi, anche ai lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi e ai lavoratori in somministrazione dipendenti da agenzie di lavoro.
Valutazione del profilo oggettivo: premi di rendimento
Sul piano oggettivo, i premi di rendimento erogati dalla Fondazione possono essere ricondotti alla disciplina agevolativa se sono strettamente connessi all’incremento di produttività del lavoro e dell’efficienza organizzativa della Fondazione.
L’Agenzia sottolinea che le somme devono essere documentabili e deve risultare individuabile la ragione dell’erogazione, in relazione al settore di riferimento. La circolare n. 49/E aveva infatti chiarito che tali somme:
- non devono necessariamente essere previste in contratti collettivi;
- possono essere previste anche unilateralmente dal datore di lavoro;
- devono però essere documentabili, ad esempio mediante comunicazione scritta al lavoratore con indicazione della motivazione della somma corrisposta.
Conclusione dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia conclude che, nella fattispecie rappresentata, l’agevolazione può trovare applicazione ai premi di rendimento corrisposti dalla Fondazione ai dipendenti, purché sussistano i presupposti oggettivi richiesti dalla norma e la motivazione delle somme sia adeguatamente documentata.
Vigilanza sull’applicazione uniforme
La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati vengano applicati in modo uniforme.
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