Risoluzione n. 458 del 1/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la detrazione del 55% spetta solo in caso di sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, non per interventi parziali o integrativi. Tuttavia, tali interventi possono rientrare nella detrazione se producono il risultato energetico previsto dall’art. 1, comma 344, L. 296/2006. È inoltre ammesso il costo dei materiali forniti da consociate, nel rispetto delle regole sul valore normale e dei requisiti soggettivi del fornitore.
Detrazione 55% per interventi energetici: pompe di calore ad alta efficienza
Detrazione per pompe di calore ad alta efficienza e interventi di risparmio energetico
La risoluzione esamina un interpello relativo alla possibilità di fruire della detrazione del 55% per alcuni interventi di climatizzazione invernale eseguiti da una società su immobili detenuti in locazione. Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’agevolazione introdotta dalla normativa sul risparmio energetico e distingue tra sostituzione integrale dell’impianto e interventi parziali o integrativi.
Quesito proposto dalla società
La società istante, operante nel settore dei sistemi di climatizzazione fissa, intende eseguire lavori finalizzati al risparmio energetico negli edifici in cui svolge la propria attività. In particolare chiede se possano beneficiare della detrazione del 55%:
- la sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario, come radiatori o fan coil, con una pompa di calore ad alta efficienza;
- il mantenimento della caldaia autonoma esistente, con sostituzione della vecchia pompa di calore di riscaldamento integrativo con una nuova pompa di calore ad alta efficienza.
Gli interventi sarebbero eseguiti su fabbricati detenuti dalla società sulla base di contratti di locazione e realizzati in prevalenza con beni forniti da consociate del Gruppo ALFA.
Soluzione prospettata dall’istante
Secondo la società, entrambi gli interventi dovrebbero beneficiare della detrazione del 55% perché rientrerebbero tra quelli agevolati dalla normativa. La provenienza dei beni da consociate del gruppo non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione, salvo il rispetto delle regole fiscali generali, tra cui quelle sul valore normale e sulle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Quadro normativo richiamato
La Direzione ricostruisce il regime della detrazione per il risparmio energetico:
- la misura è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010;
- il comma 286 del medesimo art. 1 ha incluso tra gli interventi agevolati la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La risoluzione richiama inoltre il decreto interministeriale 19 febbraio 2007 e le sue successive modifiche, che disciplinano in concreto le modalità applicative dell’agevolazione.
Limiti dell’agevolazione per la sostituzione degli impianti
Per gli interventi sugli impianti di climatizzazione invernale, la normativa agevola la sostituzione dell’impianto preesistente. Il decreto attuativo precisa che per la sostituzione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza si intendono interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
Tuttavia, la Direzione evidenzia che, per le pompe di calore ad alta efficienza, l’intervento agevolabile presuppone la sostituzione dell’impianto originario con uno nuovo avente le caratteristiche richieste. Non è quindi sufficiente un’installazione che si limiti a integrare l’impianto esistente o a sostituire solo alcune componenti.
Esclusione degli interventi prospettati dal comma 286
Gli interventi indicati dalla società non rientrano nel comma 286 dell’art. 1 della legge n. 244/2007 perché:
- la sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario non configura una sostituzione integrale dell’impianto;
- la sostituzione della vecchia pompa di calore di riscaldamento integrativo con una nuova pompa di calore non comporta la sostituzione dell’intero impianto di climatizzazione invernale.
Pertanto, in presenza di interventi parziali o di integrazione, l’agevolazione non può essere riconosciuta sulla base del comma 286.
Possibile accesso alla detrazione ai sensi del comma 344
Pur non rientrando nel comma 286, gli interventi possono comunque beneficiare della detrazione se producono i risultati energetici previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006. In tal caso l’agevolazione dipende dal risultato conseguito e non dalla tipologia specifica di opere eseguite.
La risoluzione richiama la circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, secondo cui:
- non è necessario specificare quali opere o impianti debbano essere realizzati, essendo rilevante il risultato in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale;
- l’indice di risparmio va calcolato con riferimento all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari.
La detrazione, in questo caso, è riconosciuta entro il limite massimo di 100.000 euro e prescinde dalla categoria catastale dell’immobile.
Soggetto avente diritto e immobili interessati
Ai fini del riconoscimento della detrazione, non rileva il titolo in base al quale l’immobile è nella disponibilità del contribuente. Possono quindi essere agevolati anche gli interventi realizzati su immobili posseduti o detenuti, compresi quelli condotti in locazione.
Acquisto di materiali da consociate del gruppo
La risoluzione affronta infine il tema dell’approvvigionamento dei beni da imprese consociate. La fornitura dei materiali da parte di società del gruppo non impedisce di per sé la fruizione della detrazione del 55%, purché siano rispettate determinate condizioni:
- l’acquisto deve avvenire presso imprese residenti oppure localizzate in Stati o territori inclusi nella lista individuata dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR;
- il prezzo di cessione deve essere determinato secondo il principio del valore normale di cui all’art. 9, comma 3, del TUIR, richiamato dall’art. 110, comma 2, del TUIR, facendo riferimento, per quanto possibile, a beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza, ai listini, alle tariffe, alle mercuriali, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Conclusione operativa
La Direzione conclude che gli interventi descritti dalla società non sono agevolabili come sostituzione di impianto ai sensi del comma 286, in quanto parziali e non integrali. Restano però potenzialmente agevolabili se consentono di conseguire i requisiti di efficienza previsti per gli interventi sull’intero edificio ai sensi del comma 344. Il documento ammette inoltre l’utilizzo di materiali forniti da consociate, subordinatamente al rispetto delle regole fiscali sul prezzo e sul soggetto cedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 1 dic 2008Risoluzione n. 453 del 1/12/2008
- Risoluzione · 1 dic 2008Risoluzione n. 454 del 1/12/2008
- Risoluzione · 1 dic 2008Risoluzione n. 455 del 1/12/2008
- Risoluzione · 1 dic 2008Risoluzione n. 456 del 1/12/2008
- Risoluzione · 1 dic 2008Risoluzione n. 457 del 1/12/2008
- Risoluzione · 2 dic 2008Risoluzione n. 464 del 2/12/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →