Risoluzione n. 452 del 27/11/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’utilizzo in compensazione orizzontale di un credito IVA esistente oltre il limite annuo di 516.456,90 euro è illegittimo anche se il credito è reale. La violazione non si sana con il successivo riversamento dei debiti INPS e IRPEF già compensati, ma con il ripristino dell’eccedenza IVA indebitamente utilizzata, maggiorata di interessi e sanzione ridotta da ravvedimento operoso.
Compensazione orizzontale del credito IVA oltre il limite e sua regolarizzazione
Compensazione orizzontale del credito IVA oltre il limite e modalità di regolarizzazione
La risoluzione esamina il trattamento fiscale della compensazione orizzontale di un credito IVA effettuata oltre il limite annuo previsto dalla legge e chiarisce come debba essere regolarizzata la violazione. Il documento riguarda un interpello presentato da una società che aveva superato il plafond consentito e aveva poi provveduto a nuovi versamenti di contributi e ritenute per tentare di sanare l’errore.
Quesito proposto dal contribuente
La società ALFA S.p.a. aveva utilizzato, tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, il credito IVA 2006 in compensazione orizzontale con debiti per ritenute IRPEF e contributi INPS per circa 700.000 euro, superando così il limite massimo di 516.456,90 euro fissato dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Resasi conto dell’errore, la società ha:
- versato i contributi INPS il 28 marzo 2008;
- versato, mediante ravvedimento operoso, le ritenute IRPEF oggetto della compensazione indebita.
La società chiedeva se la compensazione eccedente dovesse considerarsi come non effettuata, con conseguente inutilizzo del credito IVA, oppure se dovesse considerarsi comunque effettuata, con la conseguenza che i successivi versamenti sarebbero stati importi a credito verso INPS ed Erario.
Tesi del contribuente
La società riteneva che il caso non potesse essere ricondotto alla compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, poiché il credito IVA 2006 era esistente. Per tale motivo sosteneva l’inapplicabilità del ravvedimento operoso nella forma prevista per l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a quella spettante.
Secondo l’istante, il successivo riversamento degli importi INPS e IRPEF avrebbe dovuto far considerare la compensazione eccedente come non effettuata, lasciando il credito IVA come non utilizzato.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che consente ai contribuenti di eseguire versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Viene inoltre richiamato l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa in lire 1 miliardo, pari a 516.456,90 euro, il limite massimo annuale dei crediti di imposta e contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Se i crediti spettanti superano tale soglia:
- l’eccedenza può essere chiesta a rimborso con le modalità ordinarie previste per ciascuna imposta o contributo;
- oppure può essere riportata in compensazione nell’anno solare successivo.
Valutazione dell’Agenzia sulla violazione
L’Agenzia afferma che, nel caso esaminato, la compensazione orizzontale del credito IVA in misura superiore al limite di legge è comunque illegittima, anche se il credito esisteva effettivamente.
Il punto decisivo è che il credito IVA non può essere utilizzato in compensazione oltre la soglia di 516.456,90 euro. Pertanto, il superamento del limite integra una violazione che non viene meno solo perché il credito sia reale.
Inefficacia del successivo riversamento dei debiti compensati
L’Agenzia precisa che la successiva ripetizione del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali, anche se accompagnata dal pagamento di interessi e sanzioni ridotte, non è idonea a sanare la violazione.
La ragione è che il sistema informatico che gestisce i versamenti F24 ha già registrato automaticamente:
- l’accredito degli importi presso l’ente beneficiario, cioè INPS o Erario;
- l’addebito corrispondente presso l’ente titolare del credito.
Di conseguenza, il nuovo versamento degli importi:
- determina una duplicazione dei pagamenti in capo a INPS ed Erario;
- non rimuove l’indebito utilizzo del credito IVA oltre il limite consentito.
Modalità di regolarizzazione indicate
L’Agenzia distingue il caso in esame dalla compensazione di crediti inesistenti, per la quale aveva già chiarito che la regolarizzazione richiede il ripristino della capienza iniziale del credito con versamento dell’importo indebitamente compensato, maggiorato degli interessi, e della sanzione del 30 per cento prevista per l’omesso versamento, ridotta secondo la data del ravvedimento.
Per la fattispecie in esame, l’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di legge può essere regolarizzato mediante:
- versamento di una somma pari all’eccedenza IVA indebitamente utilizzata;
- versamento degli interessi;
- versamento della sanzione pari al 30 per cento del credito eccedente, in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Effetti della regolarizzazione
Una volta ripristinato il credito IVA indebitamente utilizzato oltre soglia, il credito così ricostituito può essere nuovamente impiegato in compensazione, ma solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude ribadendo che le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici si conformino alle istruzioni e ai principi espressi nel documento.
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