Sentenza n. 1845/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione che ha sospeso il militare dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dall’1 al 16 febbraio 2022, senza retribuzione e con esclusione del periodo dall’anzianità di servizio e dalla maturazione delle ferie, e successiva determinazione di rideterminazione dell’anzianità giuridica nella qualifica dal 17 ottobre 2017 anziché dal 1° ottobre 2017.
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, aveva ricevuto nel dicembre 2021 l’invito a documentare l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale; dopo avere effettuato la prima dose, comunicava il 1° febbraio 2022 di non essersi sottoposto alla seconda e di non essere esentato né differito. Fu quindi sospeso dal diritto di lavorare dall’1 al 16 febbraio 2022, senza retribuzione e con mancato computo del periodo nell’anzianità e nelle ferie; dopo una positività al Covid-19 dal 17 febbraio, rientrò in servizio il 1° marzo. L’interessato impugnava anche la successiva rideterminazione dell’anzianità di grado, chiedendo l’annullamento, il risarcimento del danno non patrimoniale esistenziale e la disapplicazione delle norme, o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE o alla Corte costituzionale. Con il primo motivo deduceva profili di contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE, la Costituzione, la risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa e regolamenti UE, nonché irragionevolezza e discriminazione: in particolare, contestava che i costi dei tamponi non fossero sostenuti dallo Stato o dalle Regioni, in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 81/2008, e lamentava la disparità tra vaccinati e non vaccinati. Con il secondo motivo richiamava i pregiudizi economici, la mancata maturazione di ferie e anzianità e le ricadute sulla progressione economica per dimostrare l’attualità dell’interesse. Con il terzo deduceva la violazione della disciplina UE sulle sperimentazioni cliniche, sostenendo che la sospensione della retribuzione e l’imposizione del costo dei tamponi costituissero condizionamenti finanziari vietati. Non formulava, invece, specifiche censure di legittimità contro la rideterminazione dell’anzianità.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito le censure contro la sospensione lavorativa e i suoi effetti retributivi. Ha ritenuto legittima e proporzionata la sospensione senza stipendio prevista per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale: la misura era temporalmente circoscritta, non disciplinare, conservava il posto di lavoro e conseguiva all’impossibilità di rendere la prestazione in condizioni di sicurezza. Ha escluso il contrasto con la disciplina UE sulle sperimentazioni cliniche, perché i vaccini erano soggetti ad autorizzazione condizionata all’immissione in commercio e non si trattava di una sperimentazione clinica; ha inoltre rilevato che le questioni relative all’onere dei tamponi e all’esenzione dei vaccinati non riguardavano gli atti impugnati e non potevano determinarne l’illegittimità. Ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi la contestazione della rideterminazione dell’anzianità: il ricorrente aveva menzionato i relativi pregiudizi solo per sostenere l’attualità dell’interesse, senza individuare censure di legittimità riferibili a tale atto. La possibile irricevibilità dell’impugnazione della sospensione è stata assorbita, non essendo necessario deciderla una volta respinte nel merito le relative censure. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021
la misura della privazione integrale dello stipendio durante la sospensione prevista dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021, reputandola proporzionata alla gravità dell’emergenza, anche perché di durata strettamente circoscritta al periodo di inosservanza della profilassi vaccinale e caratterizzata dalla conservazione del posto di lavoro, nonché priva di carattere sanzionatorio, essendo mera conseguenza dell’incapacità del dipendente non vaccinato di rendere la sua prestazione in condizioni di sicurezza per i luoghi di lavoro
La sospensione senza retribuzione conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale è considerata proporzionata, temporanea e non disciplinare, poiché il lavoratore conserva il posto ma non può svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
É da ritenersi inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm., il ricorso che, pur formalmente rivolto contro un determinato atto amministrativo, non formula puntuali censure di legittimità riferite all’atto impugnato.
L’impugnazione è inammissibile quando non contiene censure specifiche riferibili all’atto contestato; il principio non va applicato formalisticamente, ma l’inammissibilità ricorre se le censure non sono individuate né individuabili.
art. 15, comma 2, d.lgs. 81/2008
Tutte le doglianze formulate dal ricorrente in ordine all’onere gravante sui lavoratori di sottoporsi ai tamponi per ottenere la certificazione verde e all’esenzione dei lavoratori vaccinati dall’obbligo di sottoporsi al tampone rinofaringeo concernono profili che non costituiscono oggetto degli atti in questa sede gravati e che, dunque, non possono determinarne l’illegittimità.
La censura relativa all’allocazione dei costi dei tamponi non può incidere sulla legittimità degli atti impugnati quando tale questione non ne costituisce l’oggetto.
art. 28, lett. h), regolamento (UE) 536/2014
nella specie non si è in presenza di una sperimentazione clinica ai sensi della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (UE) 536/2014, bensì dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA) di farmaci per il contrasto della diffusione del Coronavirus ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (UE) 507/2006.
Il divieto di condizionamenti finanziari riferito ai soggetti coinvolti in sperimentazioni cliniche non è applicabile alla vaccinazione in questione, poiché i vaccini erano oggetto di autorizzazione condizionata all’immissione in commercio e non di una sperimentazione clinica.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio senza retribuzione prevista per il dipendente che non adempie all’obbligo vaccinale può ritenersi proporzionata quando è limitata al periodo di inosservanza, non ha carattere disciplinare, conserva il posto di lavoro ed è diretta a impedire lo svolgimento della prestazione in condizioni non sicure.
- È inammissibile l’impugnazione che non individua censure di legittimità specificamente riferibili all’atto contestato; la specificità dei motivi va applicata in modo non formalistico, ma non consente di supplire a contestazioni che non siano individuate né individuabili.
- Le doglianze concernenti l’onere economico dei tamponi o l’esenzione da essi non possono determinare l’illegittimità di provvedimenti che non hanno tali profili per oggetto.
- La disciplina europea sui condizionamenti finanziari nella sperimentazione clinica non si applica ai vaccini autorizzati all’immissione in commercio, anche condizionata, quando la fase di sperimentazione clinica è stata superata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →