Cassazione Civile, Ordinanza n. 06917/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto originato da 29 pagherò cambiari sottoscritti da un soggetto poi deceduto a favore di un creditore originario. In un primo momento vi fu opposizione a precetto cambiario, trasformata in azione di accertamento negativo del credito, nella quale fu accertata la prescrizione dell’azione cambiaria ma non fu ritenuta provata l’estinzione del debito sottostante. Successivamente, il creditore originario, poi anch’egli deceduto, agì in via monitoria contro gli eredi del debitore per ottenere il pagamento della sorta capitale, sostenendo che la sentenza resa nel precedente giudizio avesse efficacia di giudicato esterno sulla sussistenza del credito e sul suo ammontare. Gli eredi del debitore proposero opposizione al decreto ingiuntivo, contestando la ricorrenza del giudicato, disconoscendo la conformità delle copie prodotte e deducendo anche la mancata restituzione dei titoli originali ai sensi dell’art. 66 l.c. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. La Corte d’appello confermò, ritenendo che i due giudizi avessero oggetto e causa petendi diversi: il primo riguardava l’azione cambiaria, il secondo l’azione causale sul rapporto sottostante. Con il ricorso per cassazione gli eredi del creditore denunciarono: 1) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., sostenendo che il disconoscimento dei titoli era stato generico e quindi inefficace e che i pagherò avevano valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; 2) violazione dell’art. 66 l.c., assumendo che la mancata restituzione degli originali non ostava all’azione causale perché i titoli erano depositati nel fascicolo e privi di efficacia cambiaria; 3) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 2909 c.c., lamentando motivazione apparente e errata esclusione del giudicato esterno, poiché a loro dire il precedente giudizio aveva accertato in via definitiva l’inesistenza di cause estintive del credito e quindi la sussistenza del rapporto sostanziale sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso che la sentenza del 2009 producesse giudicato esterno sul credito sottostante e sul pagamento, trattandosi di giudizi diversi, uno sull’azione cambiaria e l’altro sull’azione causale, con distinti petitum e causa petendi. Ha affermato che l’interpretazione del giudicato esterno e la sua portata spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per vizi logico-giuridici, non ravvisati nel caso concreto. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dall’inammissibilità del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come vizio di motivazione, la sentenza impugnata conteneva una chiara e coerente motivazione sull’insussistenza del giudicato invocato. Nulla è stato disposto per le spese, in mancanza di difese delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
la contestazione della conformità delle copie è rilevante ai fini della prova documentale, ma nel caso concreto la censura non ha superato il rilievo decisivo della diversità tra i due giudizi e dell’insussistenza del giudicato esterno invocato
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sul credito e sui documenti prodotti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito
art. 1988 c.c.
invocato dai ricorrenti per qualificare i titoli come promessa di pagamento e presunzione del credito, senza che ciò conducesse al riconoscimento di un giudicato esterno sull’azione causale
art. 66 l.c.
richiamato come condizione di procedibilità dell’azione causale connessa alla restituzione dei titoli, ma il motivo è stato ritenuto assorbito dall’esclusione del giudicato e quindi non decisivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata chiara e congrua
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale, limitata ai giudizi tra le stesse parti e con identità di petitum e causa petendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i limiti rigorosi dell'identità tra parti, petitum e causa petendi; se il primo giudizio ha riguardato l’azione cambiaria e il secondo l’azione causale, non può estendersi automaticamente l’effetto preclusivo dall’uno all’altro.
- La portata del giudicato esterno si desume dal dispositivo e dai motivi che ne costituiscono il presupposto necessario; la relativa interpretazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per errori di diritto o per motivazione illogica o incoerente.
- La prescrizione dell’azione cambiaria e l’eventuale esclusione dell’estinzione del debito sottostante non comportano, di per sé, la conversione del giudizio in azione causale né la formazione di un giudicato sul rapporto fondamentale, se non risultano mutati i fatti costitutivi della pretesa.
- La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione chiara e coerente sull’esclusione del giudicato o su altro punto decisivo della controversia.
- Quando una censura principale è dichiarata inammissibile per la corretta esclusione del giudicato, le questioni dipendenti o assorbite, come quelle sulla restituzione dei titoli cambiari, non richiedono autonoma decisione.
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