Cassazione Penale, Sentenza n. 41803/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto avverso l'ordinanza di inammissibilità del 13/07/2022, proposta dopo che la Sezione Settima aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di Sciada Ferrari (originario avverso la sentenza di condanna per furto in abitazione, confermata dalla Corte d'appello di Trento). Il difensore ha sostenuto che l'avviso ex art. 610, comma 1, c.p.p., ricevuto il 26/05/2022, riportava l'enunciazione delle cause di inammissibilità riferite esclusivamente ai motivi di ricorso della coimputata Franca Held; perciò non avrebbe ritenuto applicabili quelle cause al ricorso di Ferrari e non aveva depositato memorie in vista dell'udienza camerale (art. 611 c.p.p.). La difesa ha invocato la violazione del diritto al contraddittorio (Carta Costituzionale e CEDU) e chiesto l'annullamento dell'ordinanza e la fissazione di una nuova udienza
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa enunciazione, nell'avviso ex art. 610, comma 1, c.p.p., della causa d'inammissibilità non costituisca nullità a pena di nullità né rientri nelle nullità di cui all'art. 178, lett. c) c.p.p., perché non lede la garanzia di intervento dell'imputato: l'avviso dell'udienza camerale informa comunque della selezione del ricorso e consente al difensore di esaminare gli atti depositati e presentare memorie in forma cartolare. La Sezione Settima ha poteri decisori pienissimi e l'indicazione preliminare della cancelleria è solo orientativa e non vincolante. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
l'avviso ... deve altresì contenere l'enunciazione della causa d'inammissibilità
L'avviso previsto dall'art. 610 è finalizzato all'organizzazione e alla selezione dei ricorsi; l'enunciazione della causa d'inammissibilità nell'avviso ha valore meramente orientativo e non vincola la Sezione Settima, né la sua omissione comporta automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa
art. 611, cod. proc. pen.
Regola l'udienza camerale; l'avviso della sua fissazione consente l'esercizio del contraddittorio in forma cartolare (deposito di memorie e motivi nuovi), sicché l'effettiva possibilità di intervento è ritenuta garantita anche se l'avviso preliminare non è perfetto
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Le nullità rilevabili d'ufficio sono tassative; l'omissione di indicazioni nell'avviso ex art. 610 non rientra nelle nullità di diritto rilevabili ex art. 178, lett. c), quando non incida sull'effettiva possibilità di difesa
Carta Costituzionale / Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Richiamate a livello di principio per la tutela del contraddittorio e delle garanzie di difesa; la Corte ha ritenuto però che tali garanzie non siano state violate dal profilo contestato, in assenza di concreto pregiudizio alla possibilità di intervenire in forma cartolare
Massime di principio
- L'indicazione preliminare, nell'avviso ex art. 610 c.p.p., della causa d'inammissibilità ha valore orientativo e non vincola la Sezione 'filtro'; la sua omissione non determina automaticamente nullità
- Per contestare la validità di una decisione di inammissibilità occorre provare il concreto pregiudizio derivante dall'impossibilità di esercitare il contraddittorio (ad es. impossibilità di accedere agli atti o di depositare memorie); la mera discrepanza nell'avviso è insufficiente
- La Sezione Settima esercita poteri decisori pienissimi: può confermare, motivare diversamente o escludere le cause di inammissibilità riscontrate in sede di spoglio. Il difensore deve considerare la possibilità di deposito cartolare di memorie anche quando l'avviso sembra riferirsi a questioni altrui
- Prima di proporre rimedi straordinari (es. ricorso per errore di fatto), è opportuno dimostrare in modo chiaro e documentato l'errore e l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa; i rimedi sono limitati e la Corte tende a dichiarare inammissibili le impugnazioni di tale tenore se manca tale prova
- Prassi consigliata per il difensore: alla ricezione dell'avviso ex art. 610, esaminare comunque gli atti in cancelleria e depositare memorie o precisazioni se sussistono dubbi sull'avviso, per evitare di perdere la possibilità di influire sulla decisione camerale
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