Sentenza del 26/02/2015 n. 185 - Comm. Trib. Prov. Cagliari
Diniego di sgravio-Impugnabilità - Condizioni. Ricorso avverso diniego di sgravio- Dedottainammissibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di sgravio, sostenendo che tale atto fosse impugnabile e che il ricorso fosse tempestivo. L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità per tardività, ritenendo che il contribuente avrebbe dovuto impugnare anteriormente le cartelle di pagamento presupposte. Tuttavia, le cartelle erano state notificate soltanto al curatore fallimentare, ormai cessato, e in epoca molto successiva alla conclusione della procedura concorsuale; pertanto, le notifiche sono state ritenute inefficaci nei confronti del contribuente.
La decisione
Il ricorso contro il diniego di sgravio è stato ritenuto ammissibile e tempestivo. Il diniego è impugnabile perché incide direttamente sul rapporto tributario, anche se non espressamente indicato nell’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.lgs. 546/1992. L’eccezione di inammissibilità per tardività è stata quindi respinta. È stato inoltre riconosciuto l’interesse del contribuente a ottenere una pronuncia sulla pretesa tributaria, anche in presenza di cartelle di pagamento inefficaci, in applicazione del principio di leale collaborazione.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
L’elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo tassativo: è impugnabile anche un atto non espressamente previsto, purché incida concretamente sul rapporto tributario e sulla posizione del contribuente.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sostiene un’interpretazione che consenta al contribuente di contestare gli atti amministrativi lesivi, evitando formalismi incompatibili con l’effettiva tutela.
Art. 24 della Costituzione
Garantisce il diritto di difesa e favorisce l’accesso alla tutela giurisdizionale contro gli atti che incidono sulla posizione del contribuente.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva richiede che la pretesa tributaria possa essere effettivamente verificata e contestata dal soggetto inciso.
Cassazione civile, sentenza n. 16100/2011
Ha riconosciuto l’impugnabilità degli atti di diniego di sgravio quando incidono sulla pretesa tributaria.
Cassazione, sentenza n. 7344 dell’11 maggio 2012
Ha adottato un orientamento ampliativo, secondo cui può essere impugnato qualunque atto che produca un effetto lesivo o incida sul rapporto tributario, anche se non espressamente elencato nell’art. 19 del D.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Il diniego di sgravio è normalmente impugnabile quando mantiene o conferma una pretesa tributaria e produce un concreto effetto lesivo per il contribuente.
- L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.lgs. 546/1992 può essere interpretato in senso sostanziale: ciò che rileva è l’effetto dell’atto sul rapporto tributario, non soltanto la sua denominazione formale.
- Se le cartelle presupposte sono state notificate a un soggetto non più legittimato a riceverle, come un curatore fallimentare dopo la chiusura della procedura, la notifica può essere inefficace nei confronti del contribuente.
- Quando il diniego di sgravio costituisce il primo atto effettivamente portato a conoscenza del contribuente, il termine per ricorrere decorre da tale atto e non da precedenti notifiche inefficaci.
- Anche l’inefficacia delle cartelle non elimina necessariamente l’interesse ad agire: il contribuente può chiedere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria, in ossequio ai principi di tutela giurisdizionale e leale collaborazione.
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