Cassazione Penale, Sentenza n. 01777/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati a loro ascritti (lottizzazione abusiva e contravvenzioni edilizie) ma aveva confermato la confisca dei terreni e delle opere. Le censure principali riguardano: l'omessa o carente motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della lottizzazione abusiva; la qualificazione di alcuni imputati come imprenditori agricoli e la strumentalita' delle opere all'attivita' agricola; la rilevanza di opere di modesta entita' o demolite; la presunta preesistenza del viale di accesso; la qualificazione di atti derivanti da divisione ereditaria e il loro valore come indice di lottizzazione; infine la doglianza sulla proporzionalita' e legittimita' della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla qualifica di imprenditore agricolo della sola Rosa Speranza, perché gli accertamenti dimostravano l'assenza di attivita' agricola e la destinazione residenziale dell'immobile. Tuttavia la Cassazione ha accolto altri motivi di ricorso rilevando gravi carenze motivazionali nella sentenza d'appello: la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione per prescrizione ma ha confermato la confisca senza affrontare specificamente e dialogicamente tutte le deduzioni difensive relative alla lottizzazione (datazione delle opere, preesistenza del viale, demolizioni, lottizzazione negoziale vs divisione ereditaria, buona fede degli acquirenti). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la parte impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame, con indicazioni circa i principi giurisprudenziali da osservare (in particolare obbligo di valutare compiutamente elementi oggettivi e soggettivi e di applicare l'art. 578-bis c.p.p. in caso di prescrizione).
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 30
L'art. 30 esclude in linea generale l'applicabilita' di alcuni indici di lottizzazione alle divisioni ereditarie, ma non impedisce che dalla divisione emerga un 'quid pluris' idoneo a dimostrare l'intento lottizzatorio
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), art. 44 comma 2
Prevede la confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusive; la sua applicazione deve essere valutata anche quando il reato e' estinto per prescrizione, se sono provati elementi oggettivi e soggettivi anteriori alla prescrizione
Codice di procedura penale, art. 578-bis
Imposta l'obbligo per la corte d'appello e per la Cassazione, quando dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione, di decidere comunque sull'impugnazione con riguardo alla confisca; la Corte ha richiamato tale obbligo e ne ha sottolineato l'esigenza di motivazione specifica
Legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 14, Titolo II punto 1.8
Stabilisce i requisiti soggettivi per il rilascio di permessi in zona agricola (proprietari coltivatori diretti, conduttori in economia, concedenti, affittuari/mezzadri considerati imprenditori agricoli); la Corte ha richiamato l'esigenza che le opere siano strumentali all'attivita' agricola
Codice civile, art. 2135
Definizione dell'attivita' agricola come riferimento per l'uso esclusivo delle aree zonizzate come agricole nella valutazione urbanistica
Legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 12
Richiamata in relazione alla qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per affittuari o mezzadri
Massime di principio
- Se il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, il giudice d'appello e la Cassazione devono comunque esaminare e motivare compiutamente la decisione sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.; la prescrizione non elimina l'obbligo motivazionale
- Per la lottizzazione abusiva occorre verificare sia l'elemento oggettivo (frazionamento e trasformazione urbanistica, opere anche se non tutte formalmente 'urbanizzazioni') sia quello soggettivo (intento lottizzatorio): la divisione ereditaria non esclude automaticamente la configurabilita' del delitto, salvo che non emerga un 'quid pluris' contrario
- La qualifica soggettiva di imprenditore agricolo non basta se l'opera non risulta strumentale all'attivita' agricola; occorre valutare fatti concreti (presenza di coltivazioni, macchinari, destinazione effettiva degli spazi)
- La buona fede dell'acquirente terzo puo' escludere la confisca: va valutata sulla base della diligenza precontrattuale e del comportamento amministrativo, non sulla sola parentela con gli autori dell'illecito
- In sede di appello il giudice non puo' limitarsi a richiamare per relationem la sentenza di primo grado quando l'appellante abbia sollevato censure specifiche e dettagliate: e' richiesta una risposta dialogica e motivata alle obiezioni
- La datazione delle opere, le demolizioni intervenute e la preesistenza di viabilita' sono fattori determinanti nella valutazione della trasformazione del territorio e devono essere accertati e motivati puntualmente
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