Ordinanza n. 1165/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 n. 21 del 12/03/2026 (relativa alla pratica n.176/2025) con cui il Comune di Sant’Agnello ha denegato la domanda di rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione ai sensi della Legge Tognoli n. 122/89 di box interrato (comprensivo di locale tecnico) con relativa rampa di accesso avanzata dalla ricorrente con istanza prot. n. 10857 del 29/05/2025; - della nota del 30/01/2026 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli avente ad oggetto parere negativo al rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una box interrato (comprensivo di locale tecnico) con relativa rampa di accesso; - dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 n. 7 del 26/01/2026 rilasciata dal Comune di Sant’Agnello relativa alla pratica n.176/2025, nella parte in cui non autorizza l’intervento domandato dalla ricorrente; - della nota prot. n. 27777-P del 01/12/2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli relativamente allacomunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis del 7 agosto 1990,241 e s.m.i.; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un box interrato, comprensivo di locale tecnico e rampa di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni paesaggistiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza, l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune nella parte in cui non assentiva l'intervento e la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. L'intervento consisteva nella realizzazione, ai sensi della legge Tognoli, di un box interrato con locale tecnico e rampa di accesso. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto la lesività degli atti impugnati e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dalla loro efficacia. Il provvedimento non espone ulteriori specifici motivi di ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto insussistente il dedotto pericolo di danno grave e irreparabile, poiché, trattandosi di un diniego di autorizzazione paesaggistica, la realizzazione dei lavori resta rimessa alla libera determinazione della ricorrente e non emerge un'imposizione amministrativa immediatamente pregiudizievole. Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha rilevato che il Comune ha dichiarato di voler fare proprio e condividere il parere negativo della Soprintendenza, sebbene tardivo, e che la realizzazione del box interrato implica opere di sbancamento e una rampa di accesso potenzialmente rilevanti sotto il profilo paesaggistico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina l'autorizzazione paesaggistica oggetto del diniego impugnato; il TAR, in sede cautelare, ha considerato la natura dell'atto e la rilevanza paesaggistica delle opere progettate.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della comunicazione di avviso di procedimento negativo impugnata; il testo non espone una specifica valutazione cautelare sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza di sospensione è stata respinta per difetto del pericolo di danno grave e irreparabile e per l'assenza di un fumus favorevole.
legge n. 122/1989 (legge Tognoli)
Richiamata quale base normativa dell'intervento edilizio progettato, consistente nella realizzazione di un box interrato con locale tecnico e rampa di accesso.
Massime di principio
- In presenza di un diniego di autorizzazione paesaggistica, il requisito del periculum in mora non può essere desunto dalla sola mancata realizzazione dell'intervento, poiché la scelta di eseguire o non eseguire i lavori resta nella libera disponibilità del richiedente, salvo la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile ulteriore e concreto.
- Ai fini della valutazione cautelare del fumus, la realizzazione di un box interrato può assumere autonoma rilevanza paesaggistica quando comporti opere di sbancamento e la costruzione di una rampa di accesso.
- La condivisione espressa da parte del Comune del parere negativo della Soprintendenza costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare, anche quando il parere sia stato adottato tardivamente, ferma la necessità di verificare nel merito gli effetti della tardività.
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