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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44391/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 15/10/2022 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra la partecipazione ad associazione mafiosa e reati estorsivi e tentata estorsione giudicati con sentenze diverse. Il Procuratore generale contestava in primo luogo la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, rilevando che la Corte territoriale non aveva valutato concretamente se le singole condotte fossero riconducibili a una preordinata unitaria risoluzione criminosa e che alcune condotte estorsive erano antecedenti alla data di inizio contestata dell'associazione (7/12/2012). In secondo luogo veniva censurata la carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, senza criteri concreti e senza valutazione della gravità concreta e della personalità del condannato.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la Corte d'appello di Palermo aveva dato valutazioni astratte (omogeneità delle condotte e contiguità temporale) senza indagare la concreta preventiva unità del disegno criminoso e senza spiegare come reati posti in essere a partire dal 2000 ricadessero nel programma criminoso riconosciuto dal 7/12/2012. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'art. 416-bis è stato trattato come reato-base; la giurisprudenza richiede che i reati-fine siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione o dell'ingresso del soggetto nell'associazione affinché possa operare la continuazione

  • artt. 81, 110, 629 cod. pen. e art. 7 I. n. 203/1991

    Vengono riferiti ai reati di estorsione e tentata estorsione contestati nelle sentenze di merito; la Corte ha valutato che tali reati possono essere tipici nell'ambito di attività mafiose, ma ne ha richiesto la prova della preordinazione al momento iniziale dell'associazione per riconoscere la continuazione

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6 n. 13085/2013; Sez. 1 n. 40318/2013; Sez. 1 n. 27058/2017; Sez. 1 n. 1534/2017; Sez. 1 n. 23818/2020)

    es. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013; Sez. 1, n. 27058 del 17/01/2017; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020

    La Corte richiama consolidati principi secondo cui la continuazione tra associazione di tipo mafioso e reati-fine opera solo se questi ultimi erano programmati sin dall'origine dell'associazione; altrimenti il riconoscimento della continuazione sarebbe automatico e ingiustificato

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine richiede la prova che i reati-fine siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione o dell'ingresso nell'associazione; non è sufficiente la mera appartenenza all'ambito associativo
  • La contiguità temporale e la omogeneità formale delle condotte non bastano a fondare la continuazione: il giudice deve svolgere un giudizio concreto sulle modalità, finalità e programmazione delle singole condotte
  • Se alcune condotte sono anteriori alla data da cui si sostiene sia iniziata la partecipazione all'associazione, occorre spiegare come quei fatti possano rientrare nel disegno criminoso originario; in mancanza la continuazione non è provata
  • In sede di esecuzione il giudice può motivare in modo conciso, ma la motivazione deve comunque dimostrare di avere preso in considerazione i punti essenziali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza (in particolare la preordinazione dei reati-fine)
  • Le censure sulla determinazione degli aumenti di pena richiedono che il giudice dell'esecuzione indichi almeno i criteri di valutazione (gravità concreta, personalità del condannato, rapporto con le pene originarie); mancanza di tali criteri può comportare rimessione in giudizio

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