Cassazione Penale, Sentenza n. 44391/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 15/10/2022 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra la partecipazione ad associazione mafiosa e reati estorsivi e tentata estorsione giudicati con sentenze diverse. Il Procuratore generale contestava in primo luogo la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, rilevando che la Corte territoriale non aveva valutato concretamente se le singole condotte fossero riconducibili a una preordinata unitaria risoluzione criminosa e che alcune condotte estorsive erano antecedenti alla data di inizio contestata dell'associazione (7/12/2012). In secondo luogo veniva censurata la carenza di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, senza criteri concreti e senza valutazione della gravità concreta e della personalità del condannato.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la Corte d'appello di Palermo aveva dato valutazioni astratte (omogeneità delle condotte e contiguità temporale) senza indagare la concreta preventiva unità del disegno criminoso e senza spiegare come reati posti in essere a partire dal 2000 ricadessero nel programma criminoso riconosciuto dal 7/12/2012. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'art. 416-bis è stato trattato come reato-base; la giurisprudenza richiede che i reati-fine siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione o dell'ingresso del soggetto nell'associazione affinché possa operare la continuazione
artt. 81, 110, 629 cod. pen. e art. 7 I. n. 203/1991
Vengono riferiti ai reati di estorsione e tentata estorsione contestati nelle sentenze di merito; la Corte ha valutato che tali reati possono essere tipici nell'ambito di attività mafiose, ma ne ha richiesto la prova della preordinazione al momento iniziale dell'associazione per riconoscere la continuazione
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6 n. 13085/2013; Sez. 1 n. 40318/2013; Sez. 1 n. 27058/2017; Sez. 1 n. 1534/2017; Sez. 1 n. 23818/2020)
es. Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013; Sez. 1, n. 27058 del 17/01/2017; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020
La Corte richiama consolidati principi secondo cui la continuazione tra associazione di tipo mafioso e reati-fine opera solo se questi ultimi erano programmati sin dall'origine dell'associazione; altrimenti il riconoscimento della continuazione sarebbe automatico e ingiustificato
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine richiede la prova che i reati-fine siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della costituzione o dell'ingresso nell'associazione; non è sufficiente la mera appartenenza all'ambito associativo
- La contiguità temporale e la omogeneità formale delle condotte non bastano a fondare la continuazione: il giudice deve svolgere un giudizio concreto sulle modalità, finalità e programmazione delle singole condotte
- Se alcune condotte sono anteriori alla data da cui si sostiene sia iniziata la partecipazione all'associazione, occorre spiegare come quei fatti possano rientrare nel disegno criminoso originario; in mancanza la continuazione non è provata
- In sede di esecuzione il giudice può motivare in modo conciso, ma la motivazione deve comunque dimostrare di avere preso in considerazione i punti essenziali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza (in particolare la preordinazione dei reati-fine)
- Le censure sulla determinazione degli aumenti di pena richiedono che il giudice dell'esecuzione indichi almeno i criteri di valutazione (gravità concreta, personalità del condannato, rapporto con le pene originarie); mancanza di tali criteri può comportare rimessione in giudizio
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