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Sentenza

Sentenza n. 2909/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dal Lotto n. 1 della “gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti” e della nota con la quale detto provvedimento è stato reso noto alla ricorrente; - del verbale, non cognito, relativo alla seduta della Commissione giudicatrice nel corso della quale è stata aperta la busta economica di ICU Medical Europe S.r.l. e disposta l’esclusione dalla gara dell’offerta formulata dalla ricorrente per il Lotto in questione, perché “non ha presentato il listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”; - della nota con la quale la Stazione appaltante ha comunicato il proprio diniego di autotutela, rigettando l’istanza formulata da ICU Medical Europe S.r.l. finalizzata ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta da quest’ultima presentata, tra gli altri, per il Lotto n. 1 della procedura concorsuale de qua, confermando le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice; - se e per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara della procedura de qua, e segnatamente dell’art. 15 del Disciplinare di gara, rubricato “Offerta economica”, nella parte in cui ha richiesto agli operatori economici di produrre nell’offerta economica il “listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o ad essi connesso, anche non cognito; e condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202602472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dell'offerta dal Lotto n. 1 di una gara per la fornitura triennale di dispositivi medici, rigetto dell’istanza di riesame e clausola del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, la produzione del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la CCIAA

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara, deducendo, in primo luogo, la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della concorrenza, della proporzionalità e della buona fede, nonché eccesso di potere per travisamento, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e sviamento. Secondo la ricorrente, la mancata produzione del listino ufficiale dei prodotti depositato presso la Camera di commercio non avrebbe inciso né sulla qualificazione dell’operatore, né sulla conformità tecnica dell’offerta, né sulla validità dell’offerta economica, trattandosi di un adempimento non obbligatorio e di un onere meramente formale. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell’art. 12 del disciplinare e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, anche perché non risultava previsto uno specifico spazio telematico per il caricamento del listino. Infine, ha censurato l’esclusione come sproporzionata e contraria all’interesse pubblico alla selezione del miglior contraente. La stazione appaltante ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità dell’impugnazione della clausola escludente per tardività e per mancata notifica a un controinteressato, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile e, comunque, infondato. Quanto alla contestazione della clausola del disciplinare, qualificata dalla ricorrente come nulla per contrasto con l’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha ritenuto applicabile il termine decadenziale di 180 giorni previsto per l’azione di nullità, dimidiato a 90 giorni in materia di appalti ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Poiché il bando era stato pubblicato il 16 settembre 2025 e il ricorso notificato il 10 aprile 2026, la domanda è stata ritenuta tardiva. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto legittima la prescrizione del disciplinare. Il listino ufficiale depositato presso la CCIAA era previsto quale parte integrante dell’offerta economica, espressamente richiesta a pena di esclusione, e non come semplice documento amministrativo. La prescrizione era funzionale alla verifica della congruità dei prezzi e incideva quindi sulla struttura dell’offerta economica. Non è stata ritenuta irragionevole o sproporzionata né contraria alla tassatività delle cause di esclusione, poiché la stazione appaltante può introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché avrebbe comportato l’integrazione postuma di un documento costitutivo dell’offerta economica, con violazione della par condicio, e non la semplice chiarificazione di un elemento già presente e dubbio. Le spese, pari a 3.000 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023

    «la tassatività dettata nel comma 2 con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 ... non ha impedito al legislatore di prevedere ... la facoltà della stazione appaltante di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto»

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla stazione appaltante di prevedere requisiti speciali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto.

  • art. 94 d.lgs. n. 36/2023

    Le cause di esclusione tipizzate dalla disposizione non esauriscono ogni possibile prescrizione della lex specialis, in particolare quanto ai requisiti speciali.

  • art. 95 d.lgs. n. 36/2023

    La tassatività delle cause di esclusione riferita agli artt. 94 e 95 non impedisce prescrizioni di gara relative a requisiti speciali proporzionati e pertinenti.

  • art. 101 d.lgs. n. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per produrre postumamente un documento costitutivo dell’offerta economica, quando ciò altererebbe l’offerta e violerebbe la par condicio.

  • art. 120 c.p.a.

    Nel contenzioso sugli appalti i termini processuali applicabili agli atti introduttivi sono dimidiati; secondo la decisione, il termine per l’azione di nullità è ridotto a 90 giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento dell’esclusione, risultando legittima la prescrizione concernente un elemento dell’offerta economica.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una clausola della lex specialis ritenuta nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto per l’azione di nullità; nel contenzioso sugli appalti tale termine è dimidiato a novanta giorni secondo il combinato disposto dell’art. 31, comma 4, e dell’art. 120 c.p.a., come interpretato dalla decisione.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce alla stazione appaltante di prescrivere requisiti speciali o documenti attinenti alla struttura e alla verifica dell’offerta, purché siano pertinenti all’oggetto del contratto e non sproporzionati o irragionevoli.
  • Un documento richiesto dalla lex specialis come parte integrante dell’offerta economica e funzionale alla verifica della congruità dei prezzi non costituisce un mero adempimento formale, ma un elemento dell’offerta la cui omissione può legittimare l’esclusione se la disciplina di gara lo prevede espressamente a pena di esclusione.
  • Il soccorso istruttorio non può consentire la produzione postuma di un documento mancante che la lex specialis qualifica come componente dell’offerta economica e che serve alla sua verifica sostanziale; tale integrazione violerebbe la par condicio dei concorrenti. Il soccorso è invece distinto dalla mera chiarificazione di un elemento già presente e dubbio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorio
IstitutiDecadenza e tardivitàSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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