Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di crediti, che chiedeva l'ammissione di varie pretese verso il fallimento: indennità di occupazione di due immobili di sua proprietà, un'indennità per l'uso di un impianto fotovoltaico e/o la retrocessione dei frutti civili incassati dal fallimento. Il tribunale ha accolto solo in parte l'opposizione, riconoscendo un importo limitato per l'occupazione di uno degli immobili fino al 18 aprile 2018, ritenendo che una comunicazione del curatore del 17 aprile 2018 fosse idonea a integrare un'offerta di restituzione ex art. 1220 c.c. e che la creditrice fosse rimasta inerte; ha poi dichiarato tardiva la domanda relativa all'altro immobile e infondate le pretese sugli impianti fotovoltaici. La ricorrente ha impugnato il decreto con sei motivi: 1) omesso esame e violazione di norme processuali per avere il tribunale ritenuto, senza adeguata motivazione, idonea la comunicazione del 17 aprile 2018 come offerta seria e concreta, omettendo di considerare la corrispondenza tra le parti e la circostanza che il rilascio fosse subordinato alla questione degli impianti; 2) violazione dell'art. 1220 c.c. perché l'offerta irrituale non sarebbe stata tempestiva e completa; 3) errata declaratoria di inammissibilità della domanda relativa all'immobile di Jesi, proposta oltre un anno dopo la restituzione, in violazione delle norme sull'insinuazione al passivo e della disciplina emergenziale; 4) omesso esame e violazione delle norme in tema di responsabilità aquiliana e risarcimento del danno per il mancato sfruttamento economico degli impianti fotovoltaici; 5) violazione delle norme sui frutti civili, sostenendo che gli incentivi GSE dovessero essere restituiti al proprietario; 6) violazione delle norme sul giudicato endofallimentare e sul precedente reclamo ex art. 26 l.fall., contestando che il tribunale avesse dato rilievo a quelle statuizioni. Il fallimento ha proposto controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che anche l'indennità per l'immobile di SMN fosse stata riconosciuta senza prova del danno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione del tribunale apparente e quindi nulla nella parte in cui aveva affermato, in modo non adeguatamente spiegato, l'idoneità dell'offerta di restituzione del 17 aprile 2018 ex art. 1220 c.c. Ha assorbito il secondo motivo. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di tardività/inammissibilità della domanda relativa all'immobile di Jesi. Ha dichiarato in parte infondati e in parte inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché le questioni sugli impianti fotovoltaici non investivano la ratio decidendi o erano nuove in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, poiché il richiamo al precedente reclamo ex art. 26 l.fall. era solo una constatazione incidentale, priva di autonoma decisività. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale del fallimento, perché censurava un profilo non affrontato dal tribunale e, comunque, risultava smentito dalla valutazione già svolta in merito al danno da occupazione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma posta a base dell'opposizione allo stato passivo e del relativo sindacato del tribunale.
art. 1220 c.c.
l'offerta non formale può evitare la mora del creditore solo se idonea in concreto; non basta che sia semplicemente seria e concreta, dovendo il giudice verificare anche la presenza di ragioni che legittimino il rifiuto della prestazione e il rispetto della buona fede.
art. 1208 c.c.
richiamato per evidenziare che la comunicazione via PEC non aveva i requisiti della formale offerta reale.
art. 72 l. fall.
il curatore subentra nei contratti pendenti e, nel caso concreto, ha acquisito la qualità di soggetto responsabile degli impianti con diritto agli incentivi fino al trasferimento della convenzione.
art. 26 l. fall.
richiamato solo come precedente reclamo già definito, senza che il tribunale ne traesse una autonoma ratio decisoria.
art. 2043 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità aquiliana da detenzione sine titulo degli impianti, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché non scrutinata dal giudice di merito.
art. 2056 c.c.
richiamato in relazione alla liquidazione del danno risarcibile.
art. 1223 c.c.
richiamato per il danno emergente e il lucro cessante lamentati dalla ricorrente e dal fallimento nel ricorso incidentale.
art. 1173 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il credito indennitario/risarcitorio.
art. 820 c.c.
invocato per qualificare gli importi GSE come frutti civili.
art. 1148 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla restituzione dei frutti percepiti dal possessore/detentore.
art. 2697 c.c.
richiamato dal fallimento incidentale per contestare la prova del danno; la Corte ribadisce che l'onere probatorio dipende dalla contestazione specifica e dalla natura del pregiudizio dedotto.
art. 101 l. fall.
richiamato nel terzo motivo in tema di insinuazione ultratardiva al passivo.
art. 96 l. fall.
richiamato nel sesto motivo insieme agli artt. 98 e 99 l. fall.
art. 99 l. fall.
richiamato nel sesto motivo in tema di opposizione allo stato passivo.
art. 111 Cost.
evocato per censurare il difetto di motivazione del decreto impugnato.
art. 112 c.p.c.
richiamato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia e per contestare l'uso del precedente reclamo.
art. 115 c.p.c.
richiamato per omessa considerazione delle prove documentali e della corrispondenza tra le parti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al dovere di motivazione del giudice.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 10 d.l. 02/03/2020 n. 9
invocato dalla ricorrente nel terzo motivo quale disciplina emergenziale rilevante sul termine di insinuazione.
art. 1, comma 2, l. 24/04/2020 n. 27
invocato dalla ricorrente nel terzo motivo sul medesimo profilo temporale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a carico del ricorrente incidentale in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- In tema di mora del creditore, l'idoneità di un'offerta informale ex art. 1220 c.c. non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve verificare concretamente se l'offerta sia seria, completa e tempestiva e se, alla luce della buona fede, il creditore avesse ragioni legittime per rifiutare la prestazione.
- La motivazione è solo apparente e quindi nulla quando il giudice si limiti a formule conclusionali senza spiegare il percorso logico-giuridico che conduce a ritenere integrati i presupposti della norma applicata.
- Nel procedimento di insinuazione al passivo, il credito per occupazione sine titulo sorge in relazione al singolo cespite e non richiede, di regola, la concentrazione in un'unica domanda se i beni occupati sono diversi; il ritardo nell'insinuazione va valutato rispetto al singolo credito.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o questioni miste di fatto e diritto non esaminate dal giudice di merito.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il motivo non aggredisce la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- L'onere probatorio del danno da occupazione senza titolo varia in base alla contestazione avversaria e alla natura del pregiudizio dedotto; se la controparte non contesta specificamente il danno emergente e il conteggio alternativo riconosce comunque l'esistenza di un pregiudizio, la prova può ritenersi diversamente modulata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27420/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27426/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27435/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27441/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2024 del 23/10/2024
- ordinanza_civile · 23 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27452/2024 del 23/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →