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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48566/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla sentenza del Giudice di pace di Como che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Hakim Elarfaoui per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del d.lvo n. 286/1998 (inottemperanza all'ordine di allontanamento entro sette giorni) commesso il 4 luglio 2017. L'imputato era stato destinatario del decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento notificati il 23 giugno 2017, ma venne identificato in Svizzera alla stazione di Chiasso il 4 luglio 2017. Il Giudice di pace ritenne che, considerato il breve intervallo dalla notifica, la presenza in territorio svizzero e la verosimile precarietà economica del soggetto, l'inottemperanza fosse determinata da giustificato motivo. Il Procuratore impugnò sostenendo che il reato si era consumato con la scadenza del termine dei sette giorni e che la difesa non aveva fornito documentazione di difficoltà economiche né prove di essersi rivolta a consolato o ambasciata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza del Giudice di pace era adeguatamente motivata nell'evidenziare la sussistenza di un giustificato motivo dell'inottemperanza, fondato principalmente sulla precarietà economica desumibile dalla condizione di clandestinità e dal fatto che l'uscita verso la Svizzera avvenne solo pochi giorni oltre il termine imposto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'impossidenza economica, valutata nel contesto concreto, può integrare il giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell'inottemperanza; ha ritenuto l'apprezzamento in termini motivazionali ineccepibile e ha quindi respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286

    La norma punisce l'inottemperanza all'ordine di allontanamento entro il termine stabilito; tuttavia la giurisprudenza e il primo giudice hanno ritenuto che tale rilevanza penale può essere esclusa se l'inottemperanza è determinata da un giustificato motivo, come l'impossidenza economica.

  • Cass. Sez. 1, n. 30779 del 7.7.2006 (P.G. in proc. Farina Fontan)

    Precedente giurisprudenziale che afferma che la condizione di impossidenza economica, valutata nel contesto concreto, può integrare il giustificato motivo escludente la rilevanza penale dell'inottemperanza all'ordine di allontanamento.

  • Cass. Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019 (MARKOVIC)

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui la precarietà economica può costituire giustificato motivo per non ottemperare all'ordine di allontanamento, se valutata complessivamente con le circostanze del caso.

Massime di principio

  • L'inottemperanza all'ordine di allontanamento è in linea di principio reato, consumandosi con il decorso del termine imposto; tuttavia il giudice può escludere la punibilità se sussiste un giustificato motivo concreto.
  • La precarietà economica o l'impossidenza materiali possono costituire giustificato motivo se desumibili dalle circostanze di fatto (es. condizione di clandestinità, difficoltà oggettive a procurarsi i mezzi per lasciare il territorio).
  • Il giudice valuta il giustificato motivo in termini concreti e comparativi (breve intervallo tra notifica e accertamento, presenza all'estero, condizioni personali), e può legittimamente inferire difficoltà anche in assenza di documentazione formale, purché la motivazione sia adeguata.
  • Per la difesa è comunque consigliabile documentare tempestivamente le ragioni dell'inottemperanza (prove di difficoltà economiche, tentativi di contatto con consolato/ambasciata, impossibilità oggettive) per rafforzare l'argomentazione di giustificato motivo.
  • Per l'accusa è necessario dimostrare che l'inottemperanza non è giustificata: la mera scadenza del termine non esclude automaticamente la possibilità che vi siano motivi validi che esentano dalla punibilità.

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