Ordinanza n. 11596/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento RICORSO INTRODUTTIVO: a) della determinazione del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva del 3 luglio 2023, prot. 0133046.03.07.2023, con la quale la ricorrente Mediatelecom Società Cooperativa è stata esclusa dalla procedura di concessione dei benefici di cui al d.P.R. n. 146/2017, per l’annualità 2023 per la emittente radiofonica locale a carattere commerciale “Radio Alfa Lab” con identificativo 905468 – Regione Campania; b) per quanto necessario, della comunicazione di avvio del procedimento Protocollo nr. 123137 - del 19/06/2023 - AOO_COM – AOO Comunicazioni; c) di ogni altro atto e/o provvedimento ad esso sotteso preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti e degli interessi della Società ricorrente; PRIMI MOTIVI AGGIUNTI: della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione IV, apparsa, in data 12 luglio 2024, sulla piattaforma SICEM del portale DGSCERP del Ministero Sviluppo Economico; SECONDI MOTIVI AGGIUNTI: del decreto direttoriale del 29 novembre 2024, prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0025395.29-11- 2024, a firma del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -DGSCERP DIV. IV, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria radio commerciali annualità 2024 contenente il riparto definitivo dei contributi alle emittenti locali, ai sensi del d.P.R. n. 146/2017, nonché della graduatoria stessa; TERZI MOTIVI AGGIUNTI: a) della nota adottata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali – Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva – Contributi, inviata via p.e.c., in data 9 aprile 2025, mediante la piattaforma SICEM, con la quale la ricorrente Società è stata esclusa dalla procedura di concessione dei benefici ex d.P.R. n. 146/2017 per l’annualità 2025, ritenendo la domanda inammissibile in assunta applicazione di quanto previsto dall’articolo 75, comma 1 bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.; b) del decreto direttoriale del 30 aprile 2025, prot. mimit.AOO_DCT.Provvedimenti interni.R.0000110.30-04-2025, con cui si modifica il decreto direttoriale del 14 novembre 2023, prot. n. 220843, e si approva la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del d.P.R. n. 146/2017, come riportati nei nuovi allegati A e B, nella quale è esclusa la Società ricorrente; c) in ogni caso, della nuova graduatoria definitiva approvata dal suindicato decreto direttoriale del 30.04.2025, prot. mimit.AOO_DCT.Provvedimenti inter ni.R.0000110.30-04-2025 nella quale è esclusa la Società ricorrente; d) del decreto direttoriale del 14 maggio 2025, prot. mimit.AOO_DCT.REGISTRO UF FICIALE I. 0016939.14-05-2025, con cui si modifica il decreto direttoriale del 29 novembre 2023, prot. n. 25395, e si approva la nuova graduatoria de finitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del d.P.R. n. 146/2017, come riportati nei nuovi allegati A e B, nella quale è esclusa la Società ricorrente; e) in ogni caso, della predetta nuova graduatoria definitiva ap provata dal suindicato decreto direttoriale del 14.05.2025, prot. mi mit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE I. 0016939.14-05-2025, nella quale è esclusa la Società ricorrente; f) di ogni altro atto e/o provvedimento alla stessa sotteso, preordinato, connesso e conseguente. QUARTI MOTIVI AGGIUNTI: a) del decreto direttoriale prot. mimit.AOO_COM.REGISTRO UFFI-CIALE.I.0044653.27-11-2025, a firma del Direttore Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie - Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi -DGSCERP DIV. IV, con cui è stata approvata e pubblicata la Graduatoria Radio Commerciali-Annualità 2025, contenente il riparto definitivo dei Contributi alle emittenti locali, ai sensi del d.P.R. n. 146/2017, nonché della graduatoria stessa approvata dal suindicato decreto direttoriale del 27 novembre 2025. QUINTI MOTIVI AGGIUNTI: a) della determinazione del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali Divisione IV – Emittenza radiotelevisiva. Contributi del 3.7.2023, prot. 0133046.03.07.2023 con la quale la ricorrente Mediatelecom Società Cooperativa è stata esclusa dalla procedura di con-cessione dei benefici di cui al d.p.r. 146/2017, per annualità 2023 per la emittente radiofonica locale a carattere commerciale “Radio Alfa Lab” con identificativo 905468 – Regione Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione e graduatorie relative alla concessione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali commerciali per le annualità 2023, 2024 e 2025, nonché il provvedimento di esclusione per l'annualità 2023 nuovamente impugnato
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per l'assegnazione dei benefici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per l'annualità 2023, relativa a un'emittente radiofonica locale commerciale operante in Campania, insieme alla comunicazione di avvio e agli atti connessi. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato una nota ministeriale pubblicata sulla piattaforma SICEM, la graduatoria definitiva 2024, i provvedimenti e le nuove graduatorie definitive relative alle annualità 2023 e 2024, l'esclusione dalla procedura per l'annualità 2025 e la graduatoria definitiva 2025, nonché nuovamente la determinazione di esclusione del 2023. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità sostanziali dedotti con il ricorso e con i motivi aggiunti. Prima dell'udienza del 9 giugno 2026 sono stati notificati e depositati ulteriori motivi aggiunti, definiti quinti motivi aggiunti, aventi a oggetto la determinazione di esclusione del 2023. La ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e il rinvio della trattazione per eseguire gli adempimenti.
La decisione
Il TAR, senza pronunciarsi sul merito delle censure né sulla definitiva correttezza dell'instaurazione del contraddittorio, ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle ditte ammesse al contributo risultanti dalla graduatoria definitiva impugnata con i quinti motivi aggiunti. Considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'avviso deve indicare l'autorità giudiziaria e il numero di registro generale, le parti, gli estremi degli atti impugnati, una sintesi dei motivi dei quinti motivi aggiunti, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell'ordinanza e il testo integrale dei quinti motivi aggiunti. Il Ministero deve pubblicare il ricorso e l'ordinanza, conservarli online sino alla sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione della pubblicazione con la relativa data e inserire sulla home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli oneri sono posti provvisoriamente a carico della ricorrente. Gli adempimenti devono essere richiesti entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova del loro compimento deve essere depositata entro i successivi 10 giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la possibilità di disporre modalità particolari di notificazione quando il numero dei destinatari rende difficoltosa la notificazione ordinaria.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'ordine di integrazione del contraddittorio.
d.P.R. n. 146/2017
Disciplina i benefici e il riparto dei contributi alle emittenti radiofoniche locali, oggetto degli atti impugnati.
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 445/2000
Indicato nell'atto di esclusione relativo all'annualità 2025 quale disposizione asseritamente applicata dall'amministrazione; l'ordinanza non ne esamina l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando un ricorso, anche a seguito di motivi aggiunti, investe una graduatoria dalla quale dipende la posizione di una pluralità elevata di soggetti ammessi al beneficio, tali soggetti devono essere considerati potenziali controinteressati e il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, con pubblicazione del ricorso, del provvedimento giudiziario e di un avviso contenente gli elementi necessari a identificare il giudizio, gli atti impugnati, i motivi, i controinteressati e le modalità per seguirne lo svolgimento.
- Nell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami il giudice può prescrivere all'amministrazione la permanenza online degli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il rilascio di un'attestazione recante la data di pubblicazione e l'inserimento di un collegamento facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale.
- Il giudice può porre provvisoriamente a carico della parte ricorrente gli oneri e le spese della pubblicazione, subordinando la prosecuzione del giudizio al rispetto di termini perentori per la richiesta degli adempimenti e per il deposito della relativa prova, con previsione dell'improcedibilità in caso di inosservanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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