Cassazione Penale, Sentenza n. 208/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che ha confermato la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990). Due motivi: 1) violazione di legge e illogicità della motivazione ex art. 273 c.p.p., in quanto la difesa sostiene la esclusività del rapporto del ricorrente con un solo associato (Paone) e una partecipazione episodica, non l'adesione all'associazione; 2) vizio in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, con la prospettazione che la detenzione per altro titolo definitivo potrebbe escludere l'esigenza cautelare o l'accesso a misure alternative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale distrettuale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari sulla base di un compendio indiziario consistente: sequestri di stupefacente (circa 4 kg, giugno 2018; altri rinvenimenti marzo 2018), partecipazione a trasferte in Calabria per approvvigionamento e verifica della merce, rapporto stabile con altri sodali (in particolare con Paone) e ruolo concreto di fornitore/corriere. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, di per sé, lo stato di detenzione per altro titolo nel senso di escludere automaticamente le esigenze cautelari, richiamando orientamenti giurisprudenziali. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
rieame ex art. 309 cod. proc. pen.
Indica la funzione del Tribunale come giudice del riesame che ha confermato la misura cautelare; normativa richiamata per la competenza a decidere sul riesame delle misure
art. 273 cod. proc. pen.
censura per violazione di legge ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
Articolo richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice in ordine alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
delitto di associazione dedita al narcotraffico
Definisce la fattispecie contestata; la Corte valuta se gli elementi indiziari dimostrano adesione stabile e organizzazione idonea a realizzare il programma criminoso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
censura formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Individua le ragioni di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) e delimita l'esame che la Corte compie
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario
Disposizione procedurale che obbliga la Cancelleria a inviare copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in tema di condanna al versamento a favore della cassa delle ammende
Fondamento per l'imposizione della somma equitativa a carico del ricorrente in caso di inammissibilità non colpevole
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 11/2000; Sez. 2 n. 27866/2019; Sez. 1 n. 30416/2020; Sez. 6 n. 17467/2018 ecc.)
richiamati precedenti sulla valutazione della gravità indiziaria e sulla non automatica esclusione delle esigenze cautelari per titoli detentivi
La Corte applica i principi consolidati: in sede cautelare si valuta una probabilità prognostica ex ante; la Cassazione verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito ma non sostituisce la valutazione dei fatti con una interpretazione alternativa
Massime di principio
- In sede cautelare la gravità indiziaria è una valutazione prognostica: il giudice può fondarla su un insieme di elementi indiretti, collegati e ripetuti, e la Cassazione controlla la congruenza e la logicità della motivazione ma non rielabora i fatti sostituendosi al merito
- La partecipazione stabile a un'associazione dedita al narcotraffico può essere desunta da elementi quali sequestri significativi di droga, ripetuti viaggi per approvvigionamento, ruolo nella verifica della qualità della merce, rapporti continuativi con fornitori e con altri sodali
- Precedenti specifici e comportamenti che dimostrano incapacità o inaffidabilità a rispettare misure non custodiali (es. condanna per evasione) rafforzano l'esigenza cautelare di custodia in carcere
- Lo stato di detenzione per altro titolo non esclude automaticamente la configurabilità di esigenze cautelari ulteriori; occorre valutare concretamente se sussistono ragioni di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione dei fatti per ottenere la riforma di un provvedimento cautelare: va dimostrato un vizio di motivazione o un errore di diritto nella valutazione compiuta dal giudice del merito
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