Sentenza del 07/07/2017 n. 4604 - Comm. Trib. Prov. Milano
Imposta di registro - Conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione delle quote - Sussistenza di valide ragioni economiche - Applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 - Rideterminazione delle operazioni in cessione indiretta del ramo d'azienda - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva applicato l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 riqualificando una complessa operazione, composta dal conferimento di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione delle quote della società conferitaria, come una cessione indiretta del ramo d'azienda. Il ricorrente ha contestato tale ricostruzione, deducendo la sussistenza di valide ragioni economiche e la legittimità della scelta di acquistare le quote anziché direttamente l'azienda. In particolare, l'acquisto delle quote consentiva di evitare l'assunzione dei rilevanti debiti gravanti sull'azienda, poi dichiarata fallita, anche se tale scelta comportava la rinuncia a possibili vantaggi fiscali derivanti dall'ammortamento, superiori all'eventuale imposta di registro proporzionale.
La decisione
La riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. Nell'applicare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 occorre considerare la volontà effettiva delle parti e rispettare la legittima libertà dell'imprenditore di scegliere tra le forme negoziali previste dall'ordinamento. La presenza di valide ragioni economiche, non meramente fiscali, impedisce di trattare automaticamente il conferimento del ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote come una cessione indiretta dell'azienda.
Norme richiamate
Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Nell'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è necessario considerare la volontà delle parti e l'apprezzamento della legittima scelta operata dall'imprenditore tra le forme negoziali ammesse dall'ordinamento.
La norma consente di qualificare l'atto sulla base degli effetti giuridici dell'atto stesso, ma non autorizza l'Amministrazione a sostituire automaticamente una fattispecie negoziale lecita con un'altra economicamente ritenuta più conveniente per il Fisco. Devono essere rispettati la volontà delle parti e le ragioni economiche concrete dell'operazione.
Massime di principio
- La scelta di strutturare un'operazione mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote non può essere riqualificata automaticamente come cessione diretta dell'azienda.
- La presenza di valide ragioni economiche, come l'esigenza di evitare l'assunzione di debiti rilevanti o passività occulte, è un elemento importante per escludere una riqualificazione meramente antielusiva.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la riqualificazione sulla sola comparazione del carico fiscale o sulla maggiore convenienza di una diversa struttura negoziale.
- Il contribuente può scegliere tra diverse forme negoziali lecite anche quando una di esse produce effetti fiscali più favorevoli, purché l'operazione sia effettiva e sorretta da ragioni economiche non fittizie.
- Per dimostrare la legittimità dell'operazione è opportuno documentare preventivamente le motivazioni imprenditoriali, la situazione debitoria dell'azienda, i rischi assunti e gli effetti economici complessivi della scelta.
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