Cassazione Civile, Ordinanza n. 20350/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva confermato solo in parte l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso per redditi dell'anno 2006. L'accertamento derivava da indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973, dalle quali erano emersi movimenti bancari non giustificati e quindi maggiori compensi imponibili. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata solo parzialmente ridotta, anche sulla base di consulenza tecnica. In cassazione, però, la controversia è stata poi definita dal contribuente mediante adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con conseguente istanza di estinzione del giudizio. La Corte ha verificato la documentazione e ha preso atto che, per la definizione, non era dovuto alcun ulteriore importo oltre a quanto già corrisposto in corso di giudizio ai sensi del comma 9; inoltre l'Agenzia, ritualmente destinataria degli atti, non aveva opposto diniego nel termine di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando l'adesione del contribuente alla definizione agevolata della lite fiscale e l'assenza di diniego dell'Amministrazione nel termine previsto dall'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018. È stato anche preso atto del venir meno dell'interesse dell'Agenzia al ricorso incidentale. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come base normativa delle indagini finanziarie da cui sono emersi movimenti bancari non giustificati e maggiori redditi imponibili.
art. 6, comma 9, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Per la definizione agevolata non era dovuto alcun ulteriore importo quando il contribuente aveva già corrisposto quanto previsto in corso di giudizio.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
È la norma invocata per la richiesta di cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata della lite.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
Il mancato diniego dell'Amministrazione entro il termine previsto conduce alla definizione della controversia e alla declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e l'Amministrazione non manifesta tempestivo diniego, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della definizione agevolata della lite, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti documentali richiesti dalla legge, ma non può pretendere versamenti ulteriori se la disciplina applicabile esonera il contribuente da nuovi pagamenti oltre a quelli già effettuati.
- La sopravvenuta definizione della lite principale fa venir meno anche l'interesse alla coltivazione del ricorso incidentale.
- Nelle controversie fondate su indagini finanziarie, i movimenti bancari non giustificati possono costituire base per la ripresa a tassazione di maggiori redditi, salvo idonea prova contraria del contribuente.
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