Ordinanza n. 1032/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della deliberazione n. 594 del 30 aprile 2025, con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione interna, indetta con deliberazione n.1546/DG del 27 dicembre 2024, finalizzata alla progressione verticale, ex art. 20 e 21 del CCNL Comparto sanità 2019 -2021, del personale di ruolo dell’Azienda, inquadrato - in particolare - nell’area del personale di supporto nel profilo professionale del ruolo amministrativo (coadiutore amministrativo) e/o nell’equivalente ex cat. A/B del profilo professionale del ruolo amministrativo secondo il precedente sistema di classificazione “per la copertura n. 3 posti vacanti da inquadrare nell’Area degli Operatori nel profilo professionale del ruolo amministrativo (Coadiutore Amministrativo Senior)”; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, del bando indetto in esecuzione della deliberazione n. 1546/DG del 27 dicembre 2024, nella parte in cui prevede che la Commissione esaminatrice abbia a disposizione un massimo di 60 punti ripartiti in: a) 30 punti per i titoli; b) 30 punti per il colloquio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito di una selezione interna per la progressione verticale a tre posti di coadiutore amministrativo senior, nonché, ove occorra, la clausola del bando relativa alla ripartizione dei punteggi tra titoli e colloquio
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina ha approvato la graduatoria finale della selezione interna riservata al personale di ruolo, indetta per la progressione verticale ai sensi degli artt. 20 e 21 del CCNL Comparto sanità 2019-2021, nonché la previsione del bando che attribuiva alla commissione un massimo di 60 punti, ripartiti in 30 punti per i titoli e 30 punti per il colloquio. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro la graduatoria o il bando. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della seconda classificata in graduatoria, alla quale il ricorso non era stato notificato e che potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza alla controinteressata entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore, e di depositare la prova della notificazione entro dieci giorni dal suo perfezionamento per la destinataria. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 20 e 21 CCNL Comparto sanità 2019-2021
Richiamati quali fondamento della procedura di progressione verticale del personale di ruolo dell’Azienda.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può pregiudicare la posizione di un candidato collocato in graduatoria, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tale controinteressato non evocato in giudizio.
- Nell’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio, il giudice può fissare un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del provvedimento e un ulteriore termine perentorio per il deposito della prova della notificazione, rinviando la trattazione a una successiva udienza.
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