Cassazione Civile, Ordinanza n. 33766/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Due proprietari di un fondo avevano agito davanti al Tribunale per far dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore del loro immobile, di una servitù di passaggio carraio sulla stradina di accesso appartenente ai vicini, sostenendo un uso ultraventennale del transito. Il Tribunale aveva accolto la domanda e riconosciuto anche un'indennità a favore dei convenuti. In appello, però, la decisione era stata riformata integralmente: la Corte territoriale aveva ritenuto non provata l'apparenza della servitù, rilevando che mancavano nel titolo di acquisto riferimenti a un diritto di passaggio o a un uso abituale, e che non risultavano opere o tracce idonee a rendere manifesta la specifica destinazione della stradina al servizio del fondo preteso dominante. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due denunciavano violazione dell'art. 1061 c.c., dell'art. 167 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'apparenza era già documentalmente provata e che, comunque, la mancata contestazione tempestiva da parte dei convenuti avrebbe imposto di considerare pacifico il requisito; con il terzo motivo censuravano la valutazione delle prove testimoniali sul transito ultraventennale di mezzi agricoli e veicoli, lamentando travisamento delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il requisito dell'apparenza della servitù richiede segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e un quid pluris rispetto alla semplice esistenza di una strada idonea al transito; di conseguenza, l'onere di dedurre e provare tale requisito grava su chi intende far valere l'usucapione. Ha inoltre precisato che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le conclusioni ricostruttive, come il giudizio di apparenza. Infine, ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1061 c.c.
Per l'usucapione delle servitù non apparenti non basta un semplice percorso idoneo al transito: occorrono segni visibili di opere permanenti che rivelino in modo non equivoco la destinazione stabile al servizio del fondo dominante.
art. 167 c.p.c.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che la mancata contestazione tempestiva avrebbe dovuto precludere ulteriori verifiche, ma la Corte non accoglie tale lettura perché la non contestazione non copre valutazioni giuridiche o ricostruttive.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare l'apparenza della servitù grava sulla parte che invoca l'acquisto del diritto per usucapione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione ha a oggetto i fatti storici, non il giudizio inferenziale di apparenza della servitù.
art. 116 c.p.c.
Le doglianze che mirano a una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Le violazioni di legge dedotte dai ricorrenti non sono state ritenute fondate, perché le censure in sostanza tendevano a ottenere una diversa lettura del merito.
art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
Il motivo sul requisito dell'apparenza e quello sulla valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e respinto, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario per l'usucapione o per la destinazione del padre di famiglia, sussiste solo quando vi siano opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio del peso gravante sul fondo servente, tali da rendere manifesto il carattere non precario dell'utilizzazione.
- Per l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio non è sufficiente che esista una strada o un percorso materialmente idonei al transito; occorre che essi presentino un quid pluris, cioè elementi oggettivi che ne evidenzino la specifica realizzazione allo scopo di servire stabilmente il fondo dominante.
- Chi agisce per far valere l'usucapione di una servitù deve allegare e provare tutti i presupposti costitutivi del diritto, compreso quello dell'apparenza, secondo i criteri ordinari di distribuzione dell'onere della prova.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati in giudizio e non si estende alle valutazioni giuridiche o alle inferenze probatorie, come il giudizio di apparenza di una servitù.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali: la censura è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se mira a sostituire la lettura del merito con una diversa lettura del materiale istruttorio.
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