Regolamento (UE) 2016/1322
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1322 della Commissione, del 1° agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1322 registra nel registro UE delle DOP la denominazione cipriota «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras). La Commissione adotta la registrazione poiché la domanda era stata pubblicata e non erano state presentate opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha effetto generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della DOP «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini della tutela UE, della denominazione di origine protetta «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o categorie merceologiche.
Registrazione della DOP «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1322 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette della denominazione cipriota «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione senza opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, come base giuridica, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Considera inoltre che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51. In ragione di tale esito procedurale, la denominazione deve essere registrata.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 stabilisce la registrazione della denominazione come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè un prodotto rientrante nella categoria degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Per gli operatori del settore ciò implica che la denominazione beneficia della tutela prevista dal sistema UE delle indicazioni geografiche e può essere utilizzata solo nel rispetto del disciplinare registrato.
Ambito territoriale e applicazione nel tempo
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero mercato interno.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
La denominazione «Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας» (Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras) è iscritta come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE.
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda ex articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e in assenza di dichiarazioni di opposizione ex articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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