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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1314

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1314 della Commissione, del 1° agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli. La Commissione li fissa in base al sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che richiede un aggiornamento giornaliero sulla base di dati variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per origine di paese terzo. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono esclusi, in quanto non elencati, i prodotti e le origini diversi da quelli riportati nell'allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1314: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento attua il meccanismo previsto dalla normativa dell'OCM unica per la determinazione del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. La Commissione ricorda che, in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tali valori sono calcolati giornalmente tenendo conto di dati variabili e vengono quindi aggiornati con cadenza quotidiana.

Base normativa e funzione del provvedimento

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il riferimento centrale è l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con i valori espressi in EUR/100 kg, differenziati per codice NC del prodotto e per origine geografica. Sono considerati diversi codici paese terzo, tra cui Marocco (MA), Turchia (TR), Brasile (BR), Egitto (EG), Messico (MX), Stati Uniti (US), Argentina (AR), Cile (CL), Uruguay (UY), Sudafrica (ZA), Nuova Zelanda (NZ), Perù (PE) e il codice "ZZ" per le altre origini.

Ambito applicativo e operatività

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato e produce effetti immediati dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 2, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Dati economici rilevanti dell'allegato

L'allegato fornisce i valori forfettari per ciascuna combinazione prodotto/origine. Tra gli esempi riportati: per il codice 0702 00 00 il valore è 166,9 EUR/100 kg per MA e ZZ; per 0806 10 10 i valori variano da 163,2 EUR/100 kg (BR) a 378,3 EUR/100 kg (MX); per 0809 29 00 il valore è 239,6 EUR/100 kg per TR e 485,5 EUR/100 kg per US. Tali importi sono funzionali al calcolo del prezzo di entrata applicabile in dogana.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del prezzo di entrata.

Fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine, incluso il codice "ZZ" per le "altre origini".

Ambito tecnico dei prodotti interessati

L'allegato copre specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori distinti per origine (ad esempio MA, TR, BR, EG, MX, US, AR, CL, UY, ZA, NZ, PE e ZZ).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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