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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1331

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1331 della Commissione, del 3 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per singoli codici NC e paesi terzi, in attuazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dei dati giornalieri e si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati mediante i codici paese. Serve esclusivamente alla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina in generale gli scambi di tutti i prodotti agricoli, ma solo i prodotti e le provenienze elencati nell'allegato; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1331 della Commissione - valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in continuità con il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare quotidianamente tali valori sulla base di dati variabili.

Finalità e contesto normativo

Il considerando richiama il quadro derivante dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e stabilisce che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione sono quelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il riferimento operativo è l'articolo 136, paragrafo 1, di tale regolamento, che disciplina il calcolo dei valori giornalieri ai fini del prezzo di entrata.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

L'atto non ha portata generale su tutti gli scambi agricoli, ma riguarda esclusivamente i prodotti e i periodi indicati nel meccanismo di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e, concretamente, i codici NC elencati nell'allegato. I prodotti interessati includono, tra gli altri:

  • 0702 00 00
  • 0709 93 10
  • 0805 50 10
  • 0806 10 10
  • 0808 10 80
  • 0808 30 90
  • 0809 29 00
  • 0809 30 10 e 0809 30 90

Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini, mediante i codici paese terzi, con il codice "ZZ" per le "altre origini".

Contenuto precettivo

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli contenuti nell'allegato del regolamento. Tali valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese di origine. L'allegato riporta quindi la tabella operativa da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata nei controlli e nelle operazioni doganali pertinenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato dal momento della pubblicazione.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore ortofrutticolo, il rilievo principale è la necessità di utilizzare i valori forfettari aggiornati nell'allegato per la determinazione del prezzo di entrata delle merci importate. Ciò incide sulle verifiche doganali e sulla corretta applicazione del regime di importazione per le merci provenienti dai paesi terzi elencati.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene i valori espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascun paese terzo indicato.

Applicazione temporale e efficacia

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, secondo i criteri previsti dal regime applicabile agli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari per diversi prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90, distinguendo per paese terzo di origine (ad esempio MA, TR, AR, CL, BR, US, ecc.) e prevedendo il codice "ZZ" per le altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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