Regolamento (UE) 2016/1330
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione, del 2 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, intervenendo sugli elenchi contenuti negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Le modifiche riguardano soprattutto correzioni di indirizzi internet, revoche e reintroduzioni di organismi di controllo, estensioni o restringimenti dell’ambito geografico e materiale dei riconoscimenti e una riorganizzazione complessiva dell’allegato IV. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 aggiornando gli elenchi dei paesi terzi, degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti per l’importazione nell’UE di prodotti biologici equivalenti.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, nei casi in cui il regime di importazione operi sulla base del riconoscimento dell’equivalenza dei sistemi di produzione e controllo (allegato III) oppure del riconoscimento di organismi e autorità di controllo competenti nei paesi terzi (allegato IV). Incide su operatori, organismi di controllo, autorità di controllo e importatori coinvolti nelle categorie di prodotti biologici elencate; non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna e sostituisce parti degli elenchi esistenti. È direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE. Restano ferme le esclusioni e limitazioni specifiche per singoli organismi, categorie di prodotti, prodotti in conversione, vino e, in alcuni casi, prodotti già disciplinati dall’allegato III.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1330 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, aggiornando gli elenchi dei paesi riconosciuti e degli organismi/autorità di controllo contenuti nel regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione motiva le modifiche con aggiornamenti comunicati dai paesi terzi, verifiche di supervisione, variazioni di indirizzi, cessazioni di attività, revoche di riconoscimento e correzioni di errori amministrativi.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 38, lettera d). La funzione è eminentemente attuativa: il regolamento non riforma il sistema, ma aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 1235/2008 per mantenere allineato il regime di importazione ai requisiti di equivalenza e agli organismi effettivamente operanti.
Modifiche all’allegato III: paesi terzi riconosciuti
L’allegato III, che elenca i paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, è modificato puntualmente. Vengono aggiornati i riferimenti di alcuni organismi di controllo, in particolare in Australia e Nuova Zelanda, e vengono apportate correzioni sostanziali in Canada, India, Stati Uniti e Repubblica di Corea. In Canada è soppresso il riferimento all’organismo con codice CA-ORG-001; in India è aggiornato l’organismo IMO Control Private Limited e viene reinserita SGS India Pvt. Ltd; negli Stati Uniti è eliminato un organismo e ne è aggiunto uno nuovo; nella Repubblica di Corea è reinserito Doalnara Organic Certificated Korea.
Modifiche all’allegato IV: organismi e autorità di controllo designati ai fini dell’equivalenza
L’allegato IV è integralmente sostituito. Esso contiene l’elenco degli organismi e delle autorità di controllo designati ai fini dell’equivalenza, con i relativi codici, i paesi terzi di operatività, le categorie di prodotti autorizzate e le eccezioni. Le categorie sono individuate dai codici A-F:
- A: prodotti vegetali non trasformati
- B: animali vivi o prodotti animali non trasformati
- C: prodotti dell’acquacoltura e alghe marine
- D: prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti
- E: prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi
- F: materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione
Salvo diversa indicazione, per ciascun organismo è indicato un sito internet con l’elenco degli operatori controllati e un punto di contatto per informazioni sullo stato della certificazione e sulle categorie di prodotto interessate.
Revoche, depennamenti e sospensioni
Il regolamento recepisce varie revoche o cessazioni di attività comunicate dagli organismi o dai paesi terzi. Tra le misure più rilevanti figurano:
- la revoca del riconoscimento di Australian Certified Organic per i prodotti originari dell’Australia e appartenenti alla categoria F, per incompatibilità con il regime di riconoscimento del paese terzo;
- la rimozione di AsureQuality Limited dall’allegato IV, poiché ha cessato la certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto;
- la cancellazione di organismi che hanno cessato l’attività di certificazione in specifici paesi o in tutti i paesi terzi in cui operavano, come IMOswiss AG, International Certification Services, Inc., Quality Assurance International (per il Paraguay) e Certisys (per il Vietnam).
Uganda Organic Certification Ltd è sospesa dall’elenco in attesa di informazioni soddisfacenti, perché l’organismo di accreditamento ha comunicato la sospensione dell’accreditamento e l’operatore non ha fornito nei termini richiesti un certificato valido accompagnato da relazione di valutazione positiva.
Estensioni dell’ambito geografico e materiale di riconoscimento
Numerosi organismi ottengono ampliamenti delle proprie specifiche. Il regolamento estende, tra gli altri:
- l’ambito geografico di Bio.inspecta AG alla Costa d’Avorio per le categorie A e D;
- quello di Certisys a Burundi, Camerun, Ruanda, Tanzania e Uganda per le categorie A e D;
- quello di Control Union Certifications a Bangladesh, Capo Verde e Maldive, con diverse combinazioni di categorie;
- quello di Ecocert SA a un ampio numero di paesi e territori, tra cui Liechtenstein, Albania, Bahamas, Bielorussia, Gambia, Giordania, Lesotho, Montenegro, Oman, Polinesia francese, Territorio palestinese occupato, Bangladesh, Cile, Etiopia, Namibia, Botswana, Emirati arabi uniti e Zambia;
- quello di IMO Control Latinoamérica Ltda. a Brasile, Cile, Cuba, Trinidad e Tobago e Uruguay;
- quello di IMO Control Private Limited a Laos, Maldive e Papua Nuova Guinea;
- quello di OneCert International PVT Ltd a Etiopia, Mozambico, Sri Lanka, Tanzania e Singapore;
- quello di Organización Internacional Agropecuaria al Cile per la categoria C.
In altri casi sono ampliate anche le categorie di prodotto, ad esempio CCPB Srl per il vino nella categoria D e Ecocert SA per più categorie in vari paesi.
Sostituzione di denominazioni, fusioni e aggiornamenti formali
Il testo contiene anche aggiornamenti formali dovuti a cambi di ragione sociale, fusioni o ristrutturazioni societarie. Tra gli esempi più rilevanti:
- IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti. è eliminata e sostituita da ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti., che subentra alle attività a seguito di acquisizione e fusione;
- IBD Certifications Ltd. è registrata con il nome IBD Certificações Ltda.;
- IMO Control Latinoamérica Ltda. diventa IMOcert Latinoamérica Ltda. con aggiornamento dell’indirizzo internet.
Sono inoltre aggiornati numerosi indirizzi internet e sedi di organismi di controllo in diversi paesi.
Eccezioni per prodotti e categorie
Molte voci dell’allegato IV specificano eccezioni ricorrenti, in particolare per:
- prodotti in conversione;
- vino;
- prodotti di cui all’allegato III.
In alcuni casi vi sono ulteriori limitazioni settoriali, come per alghe, oppure esclusioni di talune categorie in determinati paesi. La disciplina operativa per gli ingredienti dei prodotti trasformati è richiamata nella nota (*1), che esige la certificazione da un organismo o autorità riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, oppure la produzione e certificazione in un paese terzo riconosciuto ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, o nell’Unione ai sensi del medesimo regolamento.
Criteri di designazione e clausole di status
Per il Territorio palestinese occupato e per il Kosovo sono inserite le usuali clausole di neutralità sullo status, che precisano che la designazione non pregiudica le posizioni degli Stati membri. Per Israele è richiamato che i prodotti originari dei territori occupati dal giugno 1967 non sono certificati come biologici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le modifiche risultano quindi immediatamente vincolanti per gli operatori del settore biologico coinvolti nelle importazioni da paesi terzi.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008
L’articolo 1 dispone che l’allegato III sia modificato secondo l’allegato I del regolamento e che l’allegato IV sia sostituito integralmente dall’allegato II. Le modifiche aggiornano gli elenchi dei paesi terzi riconosciuti e degli organismi/autorità di controllo designati ai fini dell’equivalenza.
Aggiornamento dell’allegato III: paesi terzi riconosciuti
Nell’allegato III sono aggiornati i dati relativi ad Australia, Canada, India, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea. In particolare, sono corretti indirizzi internet, soppresso il riferimento a organismi revocati, reinserito SGS India Pvt. Ltd, aggiunto Basin and Range Organics (BARO) per gli Stati Uniti e reintrodotto Doalnara Organic Certificated Korea per la Repubblica di Corea.
Aggiornamento dell’allegato IV: riconoscimento di organismi e autorità di controllo
L’allegato IV è completamente sostituito e contiene l’elenco aggiornato degli organismi e delle autorità di controllo designati ai fini dell’equivalenza, con indicazione di indirizzo, sito internet, codici paese/organismo, categorie di prodotti autorizzate, eccezioni e periodo di inclusione nell’elenco, in genere fino al 30 giugno 2018.
Revoche, esclusioni e sospensioni
Sono revocati o espunti diversi organismi per cessazione dell’attività, revoca del riconoscimento o sopravvenuta non conformità; tra gli altri, Australian Certified Organic per i prodotti originari dell’Australia e appartenenti alla categoria F, AsureQuality Limited, International Certification Services, Inc., Quality Assurance International in Paraguay, IMOswiss AG in Ucraina e Certisys in Vietnam. Uganda Organic Certification Ltd è sospesa dall’allegato IV fino a comunicazioni soddisfacenti.
Estensioni e modifiche degli ambiti di riconoscimento
Numerosi organismi ottengono estensioni territoriali o per categorie di prodotto: ad esempio Bio.inspecta AG, Certisys, Control Union Certifications, Ecocert SA, IMO Control Latinoamérica Ltda., IMO Control Private Limited, OneCert International PVT Ltd e altri ampliano i paesi terzi coperti. In alcuni casi vengono ampliate anche le categorie di prodotto, come per CCPB Srl per il vino e per Ecocert SA in più paesi e categorie.
Ragioni di chiarezza e riorganizzazione dell’allegato IV
Per ragioni di chiarezza e uniformità linguistica, la Commissione riorganizza l’ordine dei paesi nell’allegato IV sulla base dei codici e sostituisce integralmente l’allegato, così da garantire coerenza nella presentazione degli organismi per ciascun paese terzo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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