Regolamento (UE) 2016/1323
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1323 della Commissione, del 2 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata previsto dalla disciplina unionale di settore. Si tratta di un atto di esecuzione fondato sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, con aggiornamento basato su dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine/paese terzo. I valori sono utilizzati per il calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1323 della Commissione fissa, per una data di applicazione immediata, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base giuridica
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Secondo i considerando, i valori forfettari sono determinati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e vengono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. La Commissione, pertanto, adotta un atto di aggiornamento tecnico e immediato.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato. L'ambito è definito sia per codice NC sia per paese terzo di origine, con valori differenziati a seconda della provenienza. La nomenclatura dei paesi segue il regolamento (UE) n. 1106/2012, e il codice "ZZ" indica "altre origini".
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono indicati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. Tra i codici interessati figurano, in particolare, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90. Per ciascun codice sono riportati uno o più valori in funzione dell'origine, ad esempio MA, TR, US, BR, CL, CN, NZ, PE, UY, ZA, CA e, in alcuni casi, la categoria residuale ZZ.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati per la determinazione del prezzo di entrata delle importazioni interessate.
Disposizioni principali
Base normativa e funzione dei valori forfettari
Il regolamento di esecuzione si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La funzione dell'atto è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Fissazione dei valori per prodotto e origine
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per diversi codici paese, inclusa la sigla "ZZ" per "altre origini". I prodotti interessati comprendono, tra gli altri, merci classificate nei codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00, 0809 30 10 e 0809 30 90.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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