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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1384

Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)

Normativa europea32016R1384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza il quadro statistico dell’Eurosistema sulle disponibilità in titoli, introducendo un nuovo livello di segnalazione di gruppo accanto a quello di settore. Amplia inoltre gli attributi informativi da segnalare, includendo numerosi elementi contabili e di rischio, così da supportare analisi di rischio, stabilità finanziaria, vigilanza prudenziale e trasmissione della politica monetaria. Vengono altresì chiariti gli obblighi dei custodi e previste deroghe e tempistiche di segnalazione differenziate.

Modifica il regolamento BCE/2012/24 sulle statistiche delle disponibilità in titoli, introducendo nuovi obblighi di segnalazione a livello di gruppo e ampliando gli attributi statistici richiesti.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell’ambito delle statistiche sulle disponibilità in titoli: da un lato i soggetti dichiaranti dati di settore (IFM, FI, SV, imprese di assicurazione e custodi residenti); dall’altro i soggetti dichiaranti dati di gruppo, ossia le imprese a capo di gruppi bancari e, se individuati dal Consiglio direttivo e notificati dalla BCN competente, enti o enti finanziari stabiliti in Stati membri partecipanti non appartenenti a gruppi bancari. L’applicazione riguarda i dati su disponibilità in titoli con o senza codice ISIN, sia per posizione propria sia detenuti in custodia, con copertura di dati di settore e di gruppo e con riferimenti anche a entità non residenti nel gruppo. Il regolamento si applica nell’area dell’euro e, per i dati di gruppo, con particolare attenzione agli Stati membri partecipanti; taluni obblighi scattano solo dopo notifica della BCN competente. Sono previste deroghe e esclusioni specifiche per alcune categorie di soggetti e per taluni dati, ove la BCN possa ottenere le informazioni da altre fonti o da altre segnalazioni statistiche.

Regolamento (UE) 2016/1384 della BCE che modifica il regolamento sulle statistiche delle disponibilità in titoli

Il regolamento aggiorna il quadro della BCE per la raccolta di statistiche sulle disponibilità in titoli, ampliando in modo significativo il contenuto informativo richiesto. La finalità dichiarata è consentire al SEBC analisi più accurate dei rischi, delle esposizioni e del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, oltre a migliorare le informazioni utili per stabilità finanziaria, vigilanza prudenziale ed esposizione al rischio dell’Eurosistema.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano tre esigenze principali: introdurre attributi supplementari sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari; evitare duplicazioni di segnalazione da parte dei custodi, soprattutto nei casi di subcustodia; chiarire la struttura di alcune disposizioni per rendere più comprensibili gli obblighi di segnalazione dei dati di settore e di gruppo.

Ambito soggettivo e nuove definizioni

Il regolamento interviene sulle definizioni dell’articolo 1 del regolamento BCE/2012/24 per allinearle alla normativa prudenziale e contabile dell’Unione. In particolare, vengono richiamati il regolamento (UE) n. 575/2013, la direttiva 2013/34/UE e, per talune definizioni contabili, la direttiva 86/635/CEE.

Sono introdotti o ridefiniti i seguenti concetti essenziali:

  • "impresa madre" e "impresa figlia";
  • "ente finanziario";
  • "succursale di un’impresa di assicurazioni";
  • "gruppo bancario" e "impresa a capo di un gruppo bancario";
  • "entità giuridica";
  • "dati di settore" e "dati di gruppo";
  • "cliente";
  • "per ogni entità" e "base di gruppo".

Queste nozioni sono funzionali a distinguere la segnalazione riferita alle singole entità giuridiche da quella riferita al gruppo nel suo complesso.

Soggetti dichiaranti e criteri di selezione

L’articolo 2 distingue tra:

  • soggetti dichiaranti dati di settore: IFM, FI, SV, IA e custodi residenti;
  • soggetti dichiaranti dati di gruppo: imprese a capo di gruppi bancari e, se individuati dal Consiglio direttivo e notificati dalla BCN competente, enti o enti finanziari con sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario.

Per i soggetti di gruppo, il Consiglio direttivo può includere nel perimetro della segnalazione i soggetti con attività di bilancio superiori allo 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell’Unione, sulla base dei dati più recenti disponibili alla BCE. In alternativa, anche soggetti sotto tale soglia possono essere inclusi se rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell’area dell’euro, ad esempio per interconnessioni, attività inter-giurisdizionali, insostituibilità o complessità della struttura societaria.

La BCN competente notifica la decisione e gli obblighi ai soggetti di gruppo. Se la notifica arriva dopo l’avvio della prima segnalazione, il soggetto inizia a segnalare entro sei mesi. Deve inoltre comunicare entro 14 giorni eventuali modifiche di denominazione, forma giuridica, fusioni, ristrutturazioni o altri eventi che incidano sugli obblighi. L’obbligo permane fino a notifica contraria della BCN.

Obblighi di segnalazione di settore

L’articolo 3 è riformulato come disciplina degli obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore.

Le principali categorie di dati riguardano:

  • titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità;
  • titoli in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro;
  • titoli emessi da enti dell’area dell’euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per clienti residenti al di fuori dell’Unione.

I soggetti dichiaranti dati di settore segnalano, secondo le istruzioni della BCN competente:

  • dati titolo per titolo sulle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, se richiesto, altre variazioni di volume; oppure
  • le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie secondo i metodi previsti nell’allegato I.

Se la BCN competente lo richiede, i soggetti dichiaranti dati di settore segnalano anche i dati di posizione a fine trimestre o mese e le informazioni statistiche del periodo di riferimento per le disponibilità in titoli senza codice ISIN.

Inoltre:

  • per le IFM, la BCN può richiedere l’indicatore "titolo emesso dal detentore" per i titoli con ISIN;
  • per le IFM che segnalano titoli senza ISIN, la BCN può richiedere lo stesso indicatore.

Obblighi di segnalazione di gruppo

L’articolo 3 bis introduce un nuovo blocco di obblighi per i soggetti dichiaranti dati di gruppo.

Essi devono trasmettere alla BCN competente, su base trimestrale, dati titolo per titolo sulle posizioni di fine trimestre dei titoli detenuti dal gruppo, comprese le entità non residenti. Le segnalazioni sono effettuate su base lorda, senza eliminare i titoli emessi da entità dello stesso gruppo.

Sono previsti due livelli informativi:

  • segnalazione su base di gruppo;
  • segnalazione per ogni entità, riguardante le singole entità giuridiche del gruppo, ossia impresa madre e imprese figlie.

La BCN può inoltre richiedere, sempre con cadenza trimestrale, due indicatori specifici:

  • se l’emittente fa parte del gruppo dichiarante in ambito prudenziale;
  • se l’emittente fa parte del gruppo dichiarante in ambito contabile.

Per i soggetti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’adempimento avviene in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

Deroghe per i dati di settore

L’articolo 4 disciplina le deroghe concedibili dalla BCN ai soggetti dichiaranti dati di settore. La formulazione è resa più chiara, precisando che le deroghe sono rimesse alla discrezionalità della BCN competente.

Tra le principali previsioni:

  • le BCN possono esentare, in tutto o in parte, i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR dagli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c);
  • per i soggetti beneficiari di deroga, le BCN continuano a raccogliere annualmente i dati sugli ammontari di titoli detenuti o in custodia, in forma aggregata o titolo per titolo;
  • le BCN possono concedere deroghe alle IFM rispetto all’indicatore di cui all’articolo 3, paragrafo 12, se i dati possono essere ricavati da altre fonti.

Deroghe per i dati di gruppo e regole generali sulle deroghe

L’articolo 4 bis introduce deroghe specifiche per i soggetti dichiaranti dati di gruppo.

Le BCN possono:

  • consentire la segnalazione titolo per titolo del 95 % dell’ammontare dei titoli detenuti dal gruppo, purché il restante 5 % non sia emesso da un unico emittente;
  • chiedere informazioni ulteriori sul tipo di titoli oggetto di deroga;
  • esentare dall’indicatore sull’emittente facente parte del gruppo dichiarante in ambito prudenziale, se il dato può essere ricavato altrove;
  • per due anni dalla prima segnalazione ai sensi dell’articolo 10 ter, paragrafo 2, esentare dalla segnalazione per ogni entità per le entità residenti fuori dall’Unione, purché la BCN possa ricavare le informazioni sul complesso di tali entità.

L’articolo 4 ter contiene regole generali applicabili a tutte le deroghe:

  • le BCN possono concederle se i medesimi dati sono già segnalati ai sensi di altri regolamenti BCE sulle statistiche di bilancio di IFM, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione e bilanci di altre istituzioni finanziarie, oppure se i dati sono altrimenti ricavabili nel rispetto dei requisiti minimi dell’allegato III;
  • le condizioni per concessione, rinnovo o revoca vanno verificate con effetto dall’inizio di ogni anno solare;
  • i soggetti con deroga possono essere assoggettati a obblighi ulteriori, da adempiere entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN;
  • chi ha ottenuto la deroga può comunque optare per la segnalazione integrale, ma se in seguito intende tornare ad avvalersene deve ottenere l’assenso della BCN.

Norme contabili e trattamento delle operazioni

L’articolo 5 è ridenominato come disciplina delle norme contabili per i dati di settore e alcuni commi sono soppressi. Per i dati di gruppo, l’articolo 5 bis stabilisce che le disponibilità in titoli siano segnalate ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell’allegato II. La segnalazione avviene su base lorda anche per i titoli emessi dal soggetto segnalante o da entità del gruppo.

L’articolo 5 ter fissa la regola generale: salvo diversa previsione, si applicano le norme contabili previste dalla legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE o, in mancanza, altri standard contabili nazionali o internazionali applicabili.

Per i titoli dati in prestito o venduti con pronti contro termine:

  • restano registrati come disponibilità del proprietario originario, se esiste un impegno fermo a invertire l’operazione;
  • se il soggetto temporaneo vende i titoli ricevuti, la vendita è trattata come operazione definitiva e il soggetto li segnala come posizione negativa nel relativo portafoglio.

Tempistiche di trasmissione e prima applicazione

L’articolo 6 stabilisce le scadenze di trasmissione alla BCE:

  • dati di settore trimestrali titolo per titolo: entro le ore 18:00 CET del 70° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre;
  • dati di settore mensili titolo per titolo: entro le ore 18:00 CET del 63° giorno successivo alla fine del mese, oppure, se trasmessi su base trimestrale, entro il 63° giorno successivo alla fine del trimestre;
  • dati di gruppo trimestrali titolo per titolo: entro le ore 18:00 CET del 55° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre.

L’articolo 6 ter aggiunge che ciascuna BCN stabilisce internamente il termine per ricevere i dati dai segnalanti, così da svolgere i controlli di qualità e rispettare le scadenze BCE. Se una scadenza cade in un giorno di chiusura di TARGET2, essa slitta al successivo giorno di operatività.

L’articolo 10 ter precisa che:

  • la prima segnalazione dei dati di settore inizia con il periodo di riferimento di settembre 2018;
  • la prima segnalazione dei dati di gruppo inizia con il periodo di riferimento di settembre 2018.

Modifiche agli allegati: contenuto informativo e granularità

L’allegato I viene profondamente ristrutturato. Viene introdotto un Capo 1 dedicato ai dati di settore e un Capo 2 dedicato ai dati di gruppo.

Per i dati di settore:

  • vengono rivisti i campi per i titoli con ISIN e senza ISIN;
  • per i custodi, sono precisati i casi relativi a clienti residenti, clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, clienti residenti fuori dall’area dell’euro o fuori dall’Unione;
  • viene introdotto il campo "titoli emessi dal detentore";
  • per le disponibilità senza ISIN, la BCN può richiedere anche l’indicatore "titoli emessi dal detentore";
  • per le IA sono previsti dati annuali con una tabella dedicata, che include tra l’altro la disaggregazione per ubicazione geografica del detentore.

Per i dati di gruppo:

  • i titoli con ISIN devono essere segnalati con un set molto ampio di campi, comprendente dati del detentore, dello strumento, della contabilità e del rischio;
  • tra i campi figurano, tra gli altri, LEI, paese del detentore, settore, codice della controllante diretta, stato di forbearance, stato di default, principio contabile, valore contabile, riduzione di valore, portafoglio prudenziale, PD, LGD, fattore di ponderazione del rischio, valore dell’esposizione, metodo di calcolo del capitale e classe di esposizioni;
  • per i titoli privi di ISIN è previsto un set ancora più esteso di dati, con informazioni aggiuntive su cartolarizzazioni, garanzie, arretrati, emittente, NACE e stati dell’entità.

L’allegato II introduce ulteriori definizioni tecniche, tra cui:

  • identificativo dell’entità giuridica, identificativo UE e identificativo nazionale;
  • ambito prudenziale e ambito contabile del consolidamento;
  • classificazione NACE;
  • metodo IRB;
  • livello di segnalazione;
  • data di riferimento;
  • definizioni dettagliate degli attributi del detentore, dell’emittente e della contabilità/rischio.

Disposizione finale

Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo i Trattati.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e perimetro dei gruppi

Vengono aggiornate le definizioni dell’articolo 1 per coordinare il regolamento con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con la direttiva 2013/34/UE. Sono introdotti i concetti di impresa madre, impresa figlia, ente finanziario, succursale di impresa di assicurazioni, gruppo bancario, impresa a capo di un gruppo bancario, entità giuridica, dati di settore, dati di gruppo, cliente, segnalazione per ogni entità e base di gruppo.

Soggetti tenuti alla segnalazione e criteri di inclusione

L’articolo 2 distingue tra soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo. I soggetti di gruppo includono le imprese a capo di gruppi bancari e, se individuati dal Consiglio direttivo e notificati dalla BCN, enti o enti finanziari di Stati membri partecipanti non appartenenti a gruppi bancari. L’inclusione può dipendere da una soglia dello 0,5 % del totale delle attività consolidate dei gruppi bancari dell’Unione o da criteri qualitativi/quantitativi di rilevanza sistemica. I nuovi soggetti segnalanti iniziano a segnalare entro sei mesi dalla notifica e devono comunicare entro 14 giorni modifiche rilevanti (denominazione, forma giuridica, fusioni, ristrutturazioni, eventi che incidono sugli obblighi).

Obblighi di segnalazione di settore

L’articolo 3 disciplina le segnalazioni dei dati di settore: titoli detenuti in custodia per clienti residenti non segnalanti, per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro e per clienti residenti fuori dall’area dell’euro o fuori dall’Unione, nonché le disponibilità proprie. Le IFM possono essere tenute a segnalare l’indicatore “titolo emesso dal detentore” per i titoli con ISIN e, in certi casi, anche per i titoli senza ISIN. Le segnalazioni possono essere titolo per titolo o aggregate, con dati mensili o trimestrali secondo le istruzioni della BCN competente.

Obblighi di segnalazione di gruppo

È inserito l’articolo 3 bis, che impone ai soggetti dichiaranti dati di gruppo una segnalazione trimestrale titolo per titolo delle posizioni a fine trimestre detenute dal gruppo, incluse le entità non residenti, su base lorda. Devono essere forniti dati a livello di gruppo o per ogni entità secondo le tabelle dell’allegato I, con ulteriori indicatori sull’appartenenza dell’emittente al gruppo in ambito prudenziale e contabile. Per alcuni soggetti la conformità avviene sulla base delle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

Deroghe e facoltà delle BCN

Gli articoli 4, 4 bis e 4 ter disciplinano le deroghe. Per i dati di settore le BCN possono concedere esenzioni, incluse esenzioni per custodi che detengono per clienti non residenti meno di 10 miliardi di EUR di titoli. Per i dati di gruppo è possibile una deroga che consenta la segnalazione del 95 % dell’ammontare dei titoli, con condizioni sul restante 5 %, oltre a deroghe per l’indicatore sull’emittente appartenente al gruppo e, per due anni dalla prima segnalazione, per la segnalazione per ogni entità delle entità residenti fuori dall’Unione. Le BCN possono imporre segnalazioni supplementari entro 15 giorni lavorativi e le deroghe sono riesaminate annualmente.

Norme contabili e trattamento di operazioni su titoli

L’articolo 5 bis stabilisce che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità ai valori indicati nell’allegato II e su base lorda, tenendo conto anche dei titoli emessi dallo stesso soggetto o da entità del gruppo. L’articolo 5 ter rinvia, in via generale, alla normativa contabile nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE o ad altri standard applicabili; precisa inoltre il trattamento dei titoli dati in prestito o venduti con pronti contro termine, che restano contabilizzati dal proprietario originario, mentre l’eventuale vendita da parte del temporaneo detentore va registrata come posizione negativa.

Tempistiche di trasmissione alla BCE

Le BCN trasmettono alla BCE i dati di settore trimestrali entro le ore 18:00 CET del 70° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre; per i dati mensili, entro il 63° giorno successivo alla fine del mese o, se trasmessi su base trimestrale, entro il 63° giorno successivo alla fine del trimestre. I dati di gruppo trimestrali sono trasmessi entro le ore 18:00 CET del 55° giorno di calendario successivo alla fine del trimestre. Se la scadenza cade in un giorno di chiusura TARGET2, è prorogata al successivo giorno di operatività.

Prima segnalazione e decorrenza

La prima segnalazione di dati di settore e di gruppo inizia con il periodo di riferimento di settembre 2018. Il regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati I e II sono profondamente modificati: vengono ridefiniti i campi informativi per i titoli con ISIN e senza ISIN, introdotti nuovi campi relativi a titoli emessi dal detentore, status di default, forbearance, svalutazioni, portafogli contabili e prudenziali, settore NACE, paese dell’emittente e dell’investitore, nonché informazioni specifiche per la segnalazione di gruppo. Sono inoltre ridefiniti i criteri di classificazione delle società veicolo finanziarie e le definizioni tecniche degli attributi statistici.

Come è indicizzato

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