Regolamento (UE) 2016/1313
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1° agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla disciplina europea del glifosato, modificando le condizioni di approvazione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Introduce limiti più stringenti sugli usi autorizzabili, richiede attenzione rafforzata per acque sotterranee, aree sensibili e impieghi pre-raccolto, e vieta nei prodotti contenenti glifosato il coformulante ammina di sego polietossilata. La modifica è motivata da valutazioni scientifiche dell’EFSA e dal richiamo ai principi dell’uso sostenibile dei pesticidi.
Modifica le condizioni di approvazione del glifosato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, imponendo nuove restrizioni d’uso e il divieto del coformulante ammina di sego polietossilata nei prodotti fitosanitari contenenti glifosato.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato autorizzati negli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sulle condizioni di approvazione della sostanza attiva nell’Unione europea e, in particolare, sugli usi autorizzabili, sulle valutazioni nazionali in sede di autorizzazione dei prodotti e sulla composizione dei prodotti stessi. La misura è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Rilevano in particolare gli usi non agricoli, gli usi pre-raccolto e le aree sensibili indicate dalla direttiva 2009/128/CE.
Modifica delle condizioni di approvazione del glifosato
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione modifica il regime applicabile al glifosato nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto delle valutazioni scientifiche più recenti, in particolare della dichiarazione EFSA del 30 ottobre 2015 relativa alla tossicità del coformulante ammina di sego polietossilata.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama il fatto che il glifosato era già stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto della disciplina di transizione, era considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, la Commissione ritiene opportuno rivedere le condizioni d’uso, anche per ridurre i rischi connessi ad alcuni impieghi non agricoli e pre-raccolto, nonché per escludere un coformulante ritenuto problematico sotto il profilo della salute umana.
Ambito sostanziale della modifica
L’articolo 1 sostituisce le disposizioni specifiche della voce n. 25 relativa al glifosato nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. La nuova formulazione stabilisce innanzitutto che il glifosato può essere autorizzato solo come erbicida. In sede di applicazione dei principi uniformi di valutazione, gli Stati membri devono inoltre considerare le conclusioni del rapporto di riesame sul glifosato, incluse le appendici I e II nella versione modificata il 27 giugno 2016.
Obblighi e cautele per gli Stati membri
Nell’autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti glifosato, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a tre profili:
- la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto agli usi non colturali;
- i rischi derivanti dall’uso nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE;
- la conformità degli usi pre-raccolto alle buone pratiche agricole.
Il regolamento sottolinea quindi che non ogni uso pre-raccolto è automaticamente escluso, ma che le autorità nazionali devono verificare che tali impieghi siano effettivamente coerenti con le buone pratiche agricole e con l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Divieto del coformulante ammina di sego polietossilata
Una delle innovazioni più rilevanti è l’obbligo per gli Stati membri di assicurare che i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata, identificato dal n. CAS 61791-26-2. La misura recepisce le preoccupazioni espresse dall’EFSA circa gli effetti tossici osservati e il possibile ruolo della formulazione, più che della sola sostanza attiva, nei dati medici relativi all’esposizione umana.
Rapporto con altri atti dell’Unione
La Commissione richiama la direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi, osservando che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la difesa integrata e gli approcci alternativi per ridurre la dipendenza dai pesticidi. Segnala inoltre che l’elenco dei coformulanti non accettati, previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sarà adottato in un atto separato all’esito di un lavoro congiunto di Commissione, EFSA e Stati membri.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle condizioni di approvazione del glifosato
L’articolo 1 sostituisce la settima colonna "Disposizioni specifiche" della voce n. 25 sul glifosato nella parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011. È stabilito che possono essere autorizzati solo usi come erbicida.
Criteri per le autorizzazioni nazionali
Nell’applicare i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glifosato, in particolare delle appendici I e II nella versione modificata il 27 giugno 2016. Devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, ai rischi nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE e alla conformità degli usi pre-raccolto alle buone pratiche agricole.
Divieto del coformulante ammina di sego polietossilata
Gli Stati membri devono provvedere affinché i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2).
Motivazione scientifica e contesto regolatorio
La Commissione richiama la valutazione EFSA del 30 ottobre 2015 sulla tossicità dell’ammina di sego polietossilata e le preoccupazioni relative ai possibili effetti sulla salute umana nei prodotti con glifosato. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi. La Commissione segnala inoltre che l’elenco dei coformulanti non accettati sarà adottato in futuro con atto separato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 1 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1314
- Regolamento · 1 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1322
- Regolamento · 2 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1384
- Regolamento · 2 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1330
- Regolamento · 2 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1323
- Regolamento · 3 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1331
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →