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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12742/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne alla Corte di cassazione. Marcello Machetti ha proposto tre motivi: (i) errata applicazione della legge e valutazione dei ruoli aziendali, sostenendo che l'attività amministrativa era svolta dal dipendente Fation Ndreka e che al ricorrente poteva essere contestata solo l'aver impiegato un collaboratore inadeguato; (ii) censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; (iii) eccezione di prescrizione per i reati contestati ai capi B (omessa dichiarazione IVA 2017) e C (vendite simulate). Fabio Balducci ha proposto quattro motivi: (i) violazione dell'art. 191 c.p.p. per utilizzabilità di e-mail acquisite illegittimamente tramite accesso abusivo (art. 615-bis c.p.), con conseguente inutilizzabilità della prova decisiva per la simulazione della vendita; (ii) vizio di motivazione sulla natura e congruità del prezzo della vendita del natante e sulla qualificazione dell'operazione come simulazione; (iii) vizio di motivazione circa la consapevolezza del debito tributario da parte del Balducci; (iv) mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso differentemente per i due ricorsi. Per Marcello Machetti il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; conseguono condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, nonché l'irrevocabilità degli accertamenti per i reati di cui ai capi A) e B) (art. 624 c.p.p.). I motivi di prescrizione proposti sono stati rigettati in quanto i termini prescrizionali sono stati correttamente calcolati tenendo conto dell'aumento previsto dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 e della sospensione determinata dalla legge Orlando. Per Fabio Balducci la Corte ha invece accolto i primi due motivi (utilizzabilità delle e-mail e vizio motivazionale sulla qualificazione della vendita), annullando la sentenza impugnata nei confronti di Balducci con riferimento al reato di cui al capo C) e, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., estendendo l'effetto anche a Machetti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. I restanti motivi di Balducci sono stati assorbiti. In sintesi: ricorso di Balducci parzialmente accolto (annullamento capo C e rinvio); ricorso di Machetti inammissibile e dunque rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Riferito al reato di occultamento o distruzione di registri contabili finalizzato all'evasione fiscale; la Corte ha confermato che tale fattispecie poteva essere ravvisata sulla base delle risultanze istruttorie

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha richiamato la disciplina speciale e il diverso termine prescrizionale aumentato per talune fattispecie

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    Norma relativa alla simulazione di operazioni ai fini tributari; contestata al capo C) per la vendita simulata del natante

  • codice penale, art. 110

    Principio di concorso di persone nel reato; applicato per ritenere la responsabilità in concorso tra Machetti e Balducci

  • codice di procedura penale, art. 191

    Stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite violando divieti stabiliti dalla legge; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza di Balducci sulla inutilizzabilità delle e-mail acquisite in violazione dell'art. 615-bis c.p.

  • codice penale, art. 615-bis

    Sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici; la giurisprudenza citata interpreta tale norma come idonea a rendere inutilizzabili le prove ottenute con interferenze illecite nella vita privata

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")

    Ha modificato l'art. 159 c.p. introducendo la sospensione del corso della prescrizione in determinati periodi processuali; la sospensione è stata applicata per il corretto calcolo dei termini prescrizionali

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 2

    Prevede l'aumento di un terzo dei termini prescrizionali per i delitti ivi indicati (da 2 a 10), con conseguente allungamento del termine massimo di prescrizione per alcune fattispecie

  • codice di procedura penale, art. 544

    Riferito ai termini per il deposito della motivazione della sentenza e al decorso dei termini rilevanti ai fini della sospensione della prescrizione prevista dalla legge Orlando

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere delle spese e possibili sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato la facoltà di aumento e stabilito euro 3.000,00 a carico del ricorrente Machetti

  • codice di procedura penale, art. 624

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con preclusione di declaratoria di estinzione sopravvenuta per decorso del tempo

  • codice di procedura penale, art. 587

    Consente l'estensione degli effetti dell'annullamento al coimputato anche se non ricorrente; applicata per estendere l'annullamento del capo C) anche a Machetti

Massime di principio

  • Quando una prova documentale (es. e-mail) è stata acquisita tramite accesso abusivo a sistemi informatici, va valutata l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in combinato con l'art. 615-bis c.p.; tale inutilizzabilità può determinare l'insufficienza della prova e l'annullamento della condanna quando la prova è decisiva per il capo contestato.
  • In materia di reati tributari, il calcolo della prescrizione richiede attenzione agli aumenti ex art. 17 d.lgs. n. 74/2000 e alla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge Orlando per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019; questi istituti possono interrompere o estendere i termini prescrizionali rendendo spesso infondate le eccezioni di prescrizione se non calcolate correttamente.
  • Il sindacato della Corte di cassazione non investe la valutazione di merito delle risultanze probatorie salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria; le doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili.
  • Se un ricorso di un imputato è accolto per questioni non esclusivamente personali, gli effetti favorevoli possono estendersi ai coimputati (art. 587 c.p.p.), con possibile annullamento anche delle posizioni di altri imputati per il medesimo capo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni pecuniarie e la irrevocabilità di accertamenti di responsabilità, limitando la possibilità di future declaratorie di estinzione per prescrizione per i capi rimasti confermati.

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