Sentenza n. 3578/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 1286/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 12.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5539/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.02.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per un totale di 500 euro. Ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'amministrazione, la rituale notificazione del titolo esecutivo in data 2 ottobre 2025 e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento della somma dovuta con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre richiesto la condanna al pagamento di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale competente quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Se il termine originariamente previsto dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle concrete circostanze del caso.
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