L.R. Umbria 2/2020
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il triennio 2020-2022 il rifinanziamento di spese regionali e introduce modifiche a norme su sanità e servizi sociali, contabilità, ecomusei, funzioni amministrative e beni immobili regionali. Prevede inoltre lo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio, con destinazione delle relative risorse ai Comuni interessati. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Legge di stabilità regionale Umbria 2020
Legge di stabilità regionale Umbria 2020
La legge detta misure finanziarie e organizzative per il bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. Interviene su diverse leggi regionali vigenti e disciplina, tra l’altro, un nuovo sostegno alle famiglie numerose, alcune spese per funzioni regionali e lo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio.
Finalità e rifinanziamento delle spese regionali
Per il periodo 2020-2022 la Regione provvede all’adeguamento annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria regionale. La legge autorizza inoltre il rifinanziamento, per il triennio 2020-2022, delle leggi di spesa elencate nella Tabella A allegata, con esclusione delle spese obbligatorie e continuative.
Sostegno alle famiglie numerose
Nella normativa regionale in materia di sanità e servizi sociali viene inserito un nuovo articolo dedicato al sostegno alle famiglie numerose. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie con almeno quattro figli e promuove interventi di sostegno economico, realizzati dalla Regione stessa o dalle zone sociali, secondo le rispettive competenze.
La Giunta regionale deve stabilire con proprio regolamento:
- modalità di accesso agli interventi;
- criteri di selezione;
- condizioni economiche dei nuclei beneficiari.
Per tali interventi è autorizzata una spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 05, Titolo 1 del bilancio regionale.
Compenso dei componenti del collegio dei revisori
Viene modificata la disciplina dei compensi dei componenti del collegio previsto dalla legge regionale in materia di programmazione, bilancio e controlli. Il compenso di ciascun componente è fissato in misura pari al compenso base annuo lordo previsto per i revisori dei conti degli enti locali appartenenti alla classe demografica indicata dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, aumentato del 5% per il Presidente del collegio, con esclusione di IVA e oneri previdenziali.
La nuova disciplina si applica dal 1° luglio 2020.
Ecomusei: funzioni, gratuità e abrogazioni
La legge modifica la disciplina degli ecomusei. Le funzioni di segreteria tecnica sono attribuite alla Direzione regionale competente in materia di ecomusei. Il Comitato tecnico scientifico opera a titolo gratuito. È inoltre abrogato il comma 7 dell’articolo 6 e viene abrogato integralmente l’articolo 9 della legge regionale sugli ecomusei.
Riordino delle funzioni amministrative e copertura delle funzioni dell’Agenzia forestale regionale
È integrata la disciplina sul riordino delle funzioni amministrative regionali. Dal 2020 le risorse destinate al finanziamento delle funzioni di cui all’Allegato B, esercitate dall’Agenzia forestale regionale ai sensi della normativa richiamata, trovano copertura nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2020 e successivi.
Beni immobili regionali: semplificazioni procedurali
Nella legge regionale sui beni immobili regionali viene abrogato il comma 5 dell’articolo 8. Inoltre, nella disciplina dell’articolo 23 sono soppresse le parole che richiedevano l’attestazione di congruità dell’Agenzia del Demanio, con conseguente semplificazione della procedura richiamata.
Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio
Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio è sciolto ai sensi della normativa statale richiamata. Le risorse finanziarie risultanti dal bilancio di liquidazione sono acquisite nel bilancio regionale 2020 e allocate tra entrata in conto capitale e spesa in conto capitale secondo le missioni e i programmi indicati.
Tali risorse sono poi trasferite ai Comuni che facevano parte del Consorzio alla data della liquidazione e devono essere utilizzate per investimenti destinati a opere di sistemazione dei bacini imbriferi nei territori di competenza, ripartite in proporzione alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT.
Dal 1° gennaio 2020 i sovracanoni dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per produzione di forza motrice spettano ai Comuni in cui è ubicato l’impianto autorizzato.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per iscrivere le somme acquisite.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Agli oneri derivanti dalla legge si provvede con le risorse già previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni dello stato di previsione della spesa.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.
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