L.R. Umbria 5/2020
Istituzione di una Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso l’Assemblea legislativa umbra una Commissione speciale incaricata di elaborare proposte di revisione dello Statuto, del Regolamento interno e di possibili modifiche della legge elettorale regionale, con attività di studio, consultazione e seminari. La Commissione dura 30 mesi dall’insediamento, prorogabili entro il limite del mandato consiliare; in caso di scioglimento dell’Assemblea si scioglie dopo 30 giorni.
Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
Istituzione della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari
La legge regionale dell’Umbria istituisce presso l’Assemblea legislativa una Commissione speciale dedicata alle riforme statutarie, regolamentari ed elettorali. Il provvedimento disciplina compiti, composizione, funzionamento, durata e copertura finanziaria dell’organo.
Finalità e compiti
La Commissione speciale è istituita ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale e ha funzioni di studio e proposta sulle principali fonti interne dell’ordinamento regionale.
In particolare:
- elabora proposte di atti legislativi per la revisione dello Statuto regionale;
- formula proposte di deliberazione non legislativa per modifiche e integrazioni del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa;
- svolge indagini e studi sulla legge elettorale regionale, potendo predisporre anche proposte di modifica;
- raccoglie elementi conoscitivi utili alla predisposizione delle proposte, promuovendo una consultazione ampia con componenti istituzionali, sociali, culturali e di ricerca della comunità regionale;
- può organizzare seminari e convegni sulle materie di propria competenza.
Organizzazione e supporto operativo
Per lo svolgimento dei lavori la Commissione utilizza le strutture dell’Assemblea legislativa. Il Presidente della Commissione si avvale inoltre di un ufficio di supporto, secondo quanto previsto dalla disciplina organizzativa del Consiglio regionale richiamata dalla legge.
Entro un mese dall’insediamento, la Commissione deve predisporre un programma di attività, che viene poi sottoposto all’esame dell’Assemblea legislativa nella prima seduta utile successiva.
Composizione e designazione dei componenti
La Commissione è composta da un consigliere regionale per ciascun gruppo consiliare, salvo il caso in cui tutti i componenti del gruppo rientrino nelle ipotesi di esclusione previste dalla legge.
Non possono essere designati:
- il Presidente della Giunta regionale;
- i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale;
- il Presidente dell’Assemblea legislativa.
Il Presidente di ciascun gruppo consiliare designa il proprio rappresentante entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell’Assemblea legislativa. Se la designazione non avviene, provvede il Presidente dell’Assemblea legislativa nei cinque giorni successivi, sentito l’Ufficio di Presidenza.
Per il Gruppo misto, se costituito, è previsto un solo componente, indicato con le stesse modalità; resta ferma l’esclusione dei soggetti non designabili.
Elezione del Presidente e del Vice Presidente
Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, la Commissione elegge con unica votazione a scrutinio segreto il Presidente e il Vice Presidente.
La prima seduta è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Il sistema di voto è ponderato: ogni componente dispone di tante schede quanti sono i consiglieri del gruppo che rappresenta; ogni scheda può contenere un solo nominativo. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i consiglieri che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più anziano di età.
Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con:
- la carica di componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa;
- la carica di Presidente di Commissione consiliare permanente.
I titolari di tali cariche percepiscono le indennità di funzione previste per i presidenti e i vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. Le regole sulla prima seduta valgono anche in caso di rielezione del Presidente e del Vice Presidente.
Regole di voto, quorum e partecipazione ai lavori
In sede di votazione ciascun componente esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo rappresentato, salvo dissenso preventivamente comunicato al Presidente della Commissione prima dell’inizio della votazione. Il consigliere unico del gruppo misto, ove esistente, segue la medesima regola.
La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondente alla maggioranza dei voti consiliari espressi complessivamente dai gruppi rappresentati.
Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, anche i consiglieri regionali non designati componenti.
Funzionamento
Per quanto non diversamente disciplinato, alla Commissione si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in sede referente.
Durata, proroga e scioglimento
La Commissione conclude i lavori entro trenta mesi dalla data di insediamento e si scioglie automaticamente. Entro tale termine deve trasmettere all’Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.
Il termine può essere prorogato con decisione della Commissione, secondo il Regolamento interno, per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato e comunque non oltre la scadenza del quinquennio della legislatura.
In caso di scioglimento dell’Assemblea legislativa, la Commissione si scioglie automaticamente decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa e, entro tale termine, deve trasmettere la relazione finale.
Copertura finanziaria
La legge autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione entro le risorse disponibili del bilancio regionale, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Sono previsti stanziamenti specifici per:
- indennità di funzione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione;
- oneri per l’ufficio di supporto del Presidente;
- eventuali ulteriori oneri connessi all’attività della Commissione, nei limiti della normativa vigente e delle risorse disponibili.
Per alcune voci di spesa sono indicati importi per gli anni 2020, 2021 e 2022, con tetti massimi complessivi in caso di proroga della Commissione nei limiti previsti dalla legge.
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