L.R. Umbria 7/2019
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020 della Regione Umbria fino all’approvazione del bilancio 2020-2022 e comunque non oltre il 31 marzo 2020. Nel periodo transitorio la gestione avviene nei limiti degli stanziamenti 2020 del bilancio 2019-2021, aggiornato con le variazioni 2019, e l’autorizzazione vale anche per Assemblea legislativa ed enti strumentali.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2020 della Regione Umbria
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2020
La legge regionale disciplina una misura finanziaria temporanea per la Regione Umbria, finalizzata a consentire la gestione del bilancio regionale all’inizio dell’esercizio 2020 in attesa dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione. La disciplina ha natura strettamente transitoria e riguarda anche l’Assemblea legislativa regionale e gli enti strumentali della Regione.
Ambito di applicazione e durata
L’esercizio provvisorio è autorizzato per l’anno finanziario 2020, nel rispetto dell’articolo 75, comma 6, dello Statuto regionale e dell’articolo 43 del d.lgs. 118/2011.
La durata è limitata come segue:
- fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022;
- in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2020.
Si tratta quindi di una disciplina riferita esclusivamente al periodo iniziale del 2020, senza effetti permanenti.
Regole di gestione durante l’esercizio provvisorio
Nel periodo di esercizio provvisorio il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria previsti dal paragrafo 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.
La gestione è consentita entro limiti quantitativi ben precisi:
- gli stanziamenti di spesa di riferimento sono quelli previsti per l’esercizio finanziario 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021;
- tali stanziamenti vanno considerati nel testo risultante dai provvedimenti di variazione adottati nel corso del 2019.
La legge, dunque, consente una gestione provvisoria parametrata al bilancio precedente e alle sue variazioni, in attesa dell’approvazione del nuovo documento finanziario.
Soggetti destinatari
L’autorizzazione non riguarda soltanto il bilancio della Giunta regionale, ma si estende espressamente anche a:
- Assemblea legislativa regionale;
- enti strumentali della Regione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2020. La sua utilità pratica è però confinata al solo periodo dell’esercizio provvisorio 2020, che cessa con l’approvazione del bilancio 2020-2022 o, al più tardi, il 31 marzo 2020.
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