L.R. Umbria 1/2020
Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge collega la manovra 2020-2022 dell’Umbria e, dal 2020, introduce limiti e riduzioni di spesa per consulenze, relazioni pubbliche, missioni, formazione, autovetture e compensi degli organi. Modifica inoltre norme su nomine regionali, ricostruzione post-sisma, programma straordinario di ricostruzione e commissariamento ISUC. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 dell’Umbria, con misure di contenimento della spesa e interventi su nomine, ricostruzione post-sisma e assetto ISUC
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 dell’Umbria
La legge detta misure collegate al bilancio e alla legge di stabilità regionale 2020-2022, in coerenza con il DEFR 2020 e con il quadro contabile armonizzato. Interviene soprattutto su contenimento della spesa, nomine regionali, ricostruzione post-sisma e riassetto di un ente di ricerca regionale.
Contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Dal 2020 la Regione e, per quanto previsto, gli organismi, enti e agenzie strumentali regionali sono soggetti a limiti di spesa riferiti a parametri storici. Restano fermi i limiti già previsti dalla normativa regionale richiamata e si applicano, in particolare, le seguenti regole:
- la spesa per studi e incarichi di consulenza non può superare il 20% degli impegni assunti nel 2009 per le medesime finalità;
- la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non può superare il 20% degli impegni del 2009;
- la Regione non effettua spese per sponsorizzazioni;
- la spesa per missioni, anche all’estero, non può superare il 50% degli impegni del 2009, salvo superamento motivato per riunioni istituzionali convocate dallo Stato o dall’Unione europea;
- la spesa per formazione del personale dirigente e dipendente non può superare il 50% degli impegni del 2009;
- le indennità e gli altri compensi agli organi di indirizzo, direzione e amministrazione sono ridotti automaticamente del 10% rispetto agli importi al 30 aprile 2010;
- la spesa per autovetture e buoni taxi non può superare il 30% degli impegni del 2011.
Esenzioni e esclusioni dai limiti di spesa
La legge individua numerose esclusioni dai tetti di spesa, per evitare l’applicazione dei limiti in casi connessi a obblighi legali, fondi vincolati o funzioni istituzionali. In particolare, i limiti non si applicano, tra l’altro, a spese finanziate con fondi comunitari o nazionali vincolati, a incarichi e attività strettamente collegati a programmi comunitari, a spese per difesa in giudizio, a funzioni ispettive, di verifica e di controllo, a pubblicità obbligatoria o legale e, per le autovetture, ai mezzi di protezione civile e ai servizi di controllo e tutela del territorio.
Estensione alle strutture regionali e ruolo dell’Assemblea legislativa
Le misure di contenimento si applicano anche agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali; per tali soggetti, in presenza di esigenze di buon funzionamento, il rispetto dei limiti può essere assicurato considerando il limite complessivo delle riduzioni da applicare alle spese soggette a contenimento. Gli organismi costituiti dopo il 2009 assumono come parametro il complesso degli impegni o dei costi del primo esercizio utile. Dal 2020 l’Assemblea legislativa definisce con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza i limiti di spesa delle voci richiamate, nel rispetto della normativa statale. Per la propria spesa di bilancio, l’Assemblea applica la disciplina statale richiamata nel testo. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure, nel rispetto della specifica disciplina di settore.
Abrogazioni puntuali in materia di spesa
Dal 2020 sono abrogate alcune lettere del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 4/2011, con effetto di coordinamento del quadro dei limiti di spesa regionale.
Disciplina delle nomine regionali
La legge modifica la legge regionale 11/1995 sulla disciplina delle nomine di competenza regionale e sulla proroga degli organi amministrativi. Viene precisato l’ambito di applicazione del Titolo della legge, salvo quanto previsto da una specifica disciplina successiva. Nelle nomine e designazioni di competenza dell’Assemblea legislativa, l’incarico di componente supplente non si computa ai fini del cumulo fino alla comunicazione di subentro; se il supplente subentra, l’eventuale cumulo con altro incarico di componente effettivo va rimosso entro 15 giorni.
Funzione sostitutiva del Presidente dell’Assemblea legislativa
È introdotta una funzione sostitutiva del Presidente dell’Assemblea legislativa per le nomine e designazioni di spettanza dell’Assemblea quando:
- la Commissione non esprime il parere nel termine assegnato;
- l’Assemblea non delibera nei 15 giorni successivi alla scadenza di quel termine;
- occorra sostituire un soggetto cessato prima della scadenza del mandato;
- si tratti di organismi di nuova istituzione privi di termine di costituzione.
La funzione sostitutiva opera entro i 15 giorni successivi alla mancata deliberazione. Per le nomine e designazioni soggette ad avviso pubblico, il Presidente esercita il potere sostitutivo sulle candidature pervenute. La disciplina vale anche per organismi collegiali consultivi.
Termini per la richiesta delle designazioni
Quando un organo regionale debba provvedere previa designazione di altri soggetti, oppure quando la Giunta debba provvedere previa designazione dell’Assemblea legislativa, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria, salvo i diversi termini previsti dalla disciplina richiamata.
Ricostruzione post-sisma del 1997 e precedenti
Per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti, il termine previsto dalla legge regionale 1/2017 viene esteso da 36 a 48 mesi. Inoltre, gli enti attuatori che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno adempiuto oltre i termini previsti non subiscono le sanzioni originarie; quelli che non hanno ancora eseguito gli adempimenti possono provvedervi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge per evitare le sanzioni.
Programmi straordinari di ricostruzione per il sisma 2016 e successivi
La legge introduce nella legge regionale 8/2018 la disciplina dei programmi straordinari di ricostruzione. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi ai sensi della normativa statale richiamata. L’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria pubblica un avviso per raccogliere le istanze dei privati relative a immobili situati nei comuni ricompresi negli allegati del decreto-legge 189/2016, cioè nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2016 e successivi.
Le istanze vengono trasmesse ai comuni interessati, che svolgono l’istruttoria e approvano gli interventi. L’U.S.R. predispone il programma nel rispetto della normativa statale e degli eventuali strumenti urbanistici attuativi già predisposti. Il programma è poi trasmesso al Commissario straordinario per il parere della Conferenza permanente e, ottenuto il parere favorevole, è approvato dalla Giunta e trasmesso ai comuni interessati.
Commissariamento dell’ISUC
Nelle more del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle funzioni, gli organi dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea in carica alla data di entrata in vigore della legge decadono alla nomina del Commissario straordinario, salvo il Collegio dei revisori dei conti, che resta in funzione fino alla scadenza dell’incarico del Commissario.
Il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente dell’Assemblea legislativa, nomina entro 30 giorni un Commissario straordinario che esercita le funzioni degli organi dell’ISUC. L’incarico decorre dal decreto di nomina, dura al massimo 9 mesi ed è prorogabile per motivate esigenze; il decreto individua anche i casi di revoca. Il compenso è fissato entro il 70% del trattamento dei direttori regionali; se viene nominato un dirigente regionale, l’incarico è svolto senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Il Commissario svolge l’ordinaria amministrazione per garantire continuità, adotta atti straordinari solo se indifferibili e urgenti, compie gli adempimenti connessi al riassetto organizzativo e si attiene alle direttive della Giunta. Gli oneri sono a carico del bilancio dell’ISUC.
Modifica in materia ICT e debiti fuori bilancio
La legge interviene in modo puntuale sulla normativa regionale in materia di società dell’informazione, inserendo la parola “anche” in una disposizione del 2014. Modifica inoltre una legge del 2019 relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio, sostituendo un riferimento numerico interno all’articolo richiamato.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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