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Sentenza

Sentenza n. 9937/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento del 25/10/2022 del Questore di Roma, notificato in data 30/11/2022, con cui veniva decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ed avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e susseguenti.

Giustizia amministrativa202303354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fondato sulla ritenuta non veridicità della documentazione relativa alla residenza e sull'assenza di una stabile sistemazione alloggiativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2015 per chiedere protezione e successivamente titolare di un permesso per motivi umanitari convertito in permesso per lavoro autonomo, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Roma. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, il difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà e perplessità; la violazione degli artt. 27 e 97 Cost. e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; nonché la violazione dell'art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria, il mancato bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, l'irragionevolezza e l'ingiustizia manifesta. Il diniego era motivato dal fatto che il certificato di residenza prodotto, relativo a un'abitazione in Roma, non risultava censito presso il Comune e che il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, uso di atto falso e violazione della normativa sull'immigrazione. Il ricorrente ha spiegato che l'indirizzo indicato era collegato a una situazione abitativa precaria determinata anche da gravi problemi di salute e che, dopo il preavviso di rigetto, aveva comunicato un diverso indirizzo di ospitalità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che la disponibilità di un alloggio stabile costituisce requisito indispensabile per ottenere o mantenere un valido permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998. L'interessato deve fornire la prova dell'effettiva disponibilità e permanenza nell'alloggio indicato, mediante elementi quali utenze, spese condominiali, contratto di locazione registrato o titolo di acquisto. Il requisito della stabile e idonea sistemazione alloggiativa è funzionale anche al monitoraggio degli spostamenti dello straniero, alle esigenze di sicurezza e alla possibilità di notificare agevolmente gli atti amministrativi. Poiché la documentazione relativa alla residenza è risultata non veritiera e non è stata dimostrata una sistemazione abitativa stabile, il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; dal testo risulta che l'amministrazione aveva emesso e notificato il preavviso di rigetto e aveva valutato la memoria partecipativa.

  • art. 5, commi 5 e 9, d.lgs. 286/1998

    La decisione richiama la disciplina del rilascio e del mantenimento del permesso di soggiorno, nel cui ambito il giudice considera necessaria la disponibilità di una stabile sistemazione alloggiativa.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    È richiamato, insieme all'art. 5 d.lgs. 286/1998, quale base normativa della necessità di disporre di un alloggio stabile.

  • art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale elemento della lettura sistemica che rende necessario dimostrare una stabile e idonea sistemazione alloggiativa.

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale ulteriore disposizione concorrente a fondare il requisito abitativo.

  • art. 9, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale disposizione regolamentare concorrente nella ricostruzione sistemica del requisito di stabile sistemazione alloggiativa.

Massime di principio

  • La disponibilità di una stabile e idonea sistemazione alloggiativa costituisce requisito necessario per ottenere o mantenere un valido permesso di soggiorno da parte del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
  • L'onere di provare l'effettiva disponibilità e permanenza nell'alloggio indicato grava sul richiedente il permesso di soggiorno; la prova può essere fornita, tra l'altro, mediante utenze, spese condominiali, contratto di locazione registrato o titolo di acquisto dell'immobile.
  • La produzione di documentazione relativa alla residenza rivelatasi non veritiera legittima il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno quando impedisce di ritenere dimostrato il requisito abitativo.
  • Il requisito abitativo consente all'amministrazione di monitorare gli spostamenti dello straniero, di tutelare esigenze di sicurezza e di assicurare la conoscibilità e la notificabilità dei provvedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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